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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09022/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non è stata adottata alcuna decisione rescissoria sul merito della condanna, che è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo due censure relative al trattamento sanzionatorio e alla punibilità: con il primo motivo lamentava il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; con il secondo motivo contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che la doglianza sulla recidiva non era stata specificamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p., ed era comunque incompatibile con il divieto previsto dall'art. 99, comma 4, c.p. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto indeducibile perché sostanzialmente reiterativo di quanto già proposto in appello e già disatteso dal giudice di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputata. È stato inoltre richiamato il principio per cui, ai fini dell'abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto, l'identità dell'indole dei reati va valutata in concreto, verificando se essi presentino caratteri fondamentali comuni.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non può essere dedotta in cassazione se non è stata previamente proposta come motivo di appello; il mancato assolvimento di tale onere comporta inammissibilità.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La doglianza relativa al bilanciamento in favore delle attenuanti generiche sulla recidiva è ritenuta inammissibile anche in ragione del limite posto dalla disciplina della recidiva.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre un profilo di abitualità del comportamento, desumibile anche dai numerosi precedenti penali e valutato in concreto.

  • art. 620 c.p.p.

    Non è richiamato espressamente nel testo, ma il dispositivo applica la declaratoria di inammissibilità con le conseguenze economiche previste per il ricorso non ammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che non risultino previamente formulate in appello, quando la legge richiede la specifica devoluzione del motivo a pena di inammissibilità.
  • La doglianza che si limiti a riproporre in cassazione argomenti già disattesi in appello può essere dichiarata inammissibile se non confronta specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il giudice accerti, in concreto, un profilo di abitualità ostativo, valutabile anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato e della loro omogeneità o collegamento sostanziale.
  • Ai fini dell'abitualità ostativa alla causa di non punibilità, l'identità dell'indole dei reati non va affermata in astratto, ma verificata nel caso concreto in base alla presenza di caratteri fondamentali comuni tra le condotte.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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