Circolare numero 56 del 13-4-2006
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà, stipulati successivamente al 14.6.1995, e per i quali le aziende abbiano inoltrato istanza successivamente al 31.10.1997 e sino al 31.12.2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina un ulteriore e conclusivo sblocco della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14 giugno 1995, sulla base di una nota ministeriale che autorizza il beneficio per istanze presentate entro il 31 dicembre 2002 e riferite a provvedimenti di CIGS non già esclusi per esaurimento delle risorse. Vengono riepilogati i soggetti ammessi, le misure della riduzione, le maggiorazioni per aree svantaggiate, la regola di alternativa con altri sgravi e le modalità operative per datori di lavoro e sedi INPS, comprese codifica e compilazione del DM10/2. Si precisa inoltre che il recupero può avvenire tramite regolarizzazioni contributive, obbligatorie per le aziende cessate.
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi: sblocco finale e istruzioni operative
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi: sblocco finale e istruzioni operative
La circolare fornisce istruzioni in merito all’applicazione della riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella L. 28/11/1996, n. 608, per i contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 14/6/1995. Il documento recepisce un ulteriore e conclusivo sblocco autorizzato dal Ministero e definisce i criteri per l’accesso al beneficio, nonché le modalità di conguaglio e di esposizione nelle denunce contributive.
Presupposti per l’accesso al beneficio
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato lo sblocco per i datori di lavoro destinatari di provvedimenti di concessione del trattamento CIGS conseguenti a contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 31/10/1997, a condizione che i provvedimenti non rechino nelle premesse il riferimento all’esaurimento delle risorse finanziarie destinate alla misura. Le relative istanze devono essere state inoltrate entro il 31/12/2002.
Ambito soggettivo di applicazione
La riduzione spetta alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995 con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. La circolare ribadisce che il beneficio non è riconosciuto ai contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro richiamati dall’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito nella L. 19/7/1993, n. 236.
In ragione dell’ampio arco temporale interessato, la circolare precisa inoltre che, nel caso di aziende cessate, la riduzione può essere riconosciuta anche all’impresa subentrante, qualora ciò avvenga a seguito di operazioni societarie.
Misura, durata e condizioni della riduzione
Il beneficio spetta per la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, e si applica per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell’orario superiore al 20%, con contestuale erogazione dell’integrazione salariale straordinaria.
La misura della riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale è:
- 25% in via ordinaria;
- 35% quando l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%.
La riduzione opera, quindi, mese per mese, sulla parte dei contributi a carico del datore di lavoro riferita ai lavoratori che, nel periodo considerato, abbiano prestato un orario ridotto oltre la soglia prevista. Eventuali erogazioni ultramensili a carico del datore seguono il regime contributivo connesso all’orario effettivamente svolto nel mese di corresponsione, secondo quanto previsto contrattualmente.
Per le imprese operanti nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento n. 1260/1999, le misure sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%.
Rapporti con altre agevolazioni
La circolare richiama espressamente il principio di alternatività della riduzione rispetto:
- agli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno;
- ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualunque altro titolo.
Viene altresì ricordato che la fiscalizzazione degli oneri sociali resta compatibile soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1997.
Adempimenti delle sedi INPS e dei datori di lavoro
La procedura per ottenere la riduzione deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro interessato. La sede competente, verificata la sussistenza dei presupposti sulla base della documentazione disponibile ed eventualmente integrata da quella fornita dall’impresa, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", che identifica l’azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. 608/1996.
Poiché il periodo di ammissione al beneficio è già scaduto, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2 utilizzata per il recupero dei mesi pregressi. Un periodo di validità più ampio può essere riconosciuto in caso di recuperi effettuati tramite la procedura di regolarizzazione contributiva.
Compilazione delle denunce DM10/2
Gli importi relativi alle riduzioni spettanti per periodi di paga già scaduti, per i quali il datore di lavoro deve predisporre un apposito prospetto di determinazione, devono essere indicati in un rigo separato del quadro "D" del DM10/2 con:
- codice "L508";
- dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96".
L’importo da restituire per sgravi Mezzogiorno o per altre agevolazioni contributive alternative va invece esposto nei quadri "B-C", con i seguenti codici:
- M183: restituzione sgravio unico DM 5.8.94 (fino al mese di novembre 1997);
- M184: restituzione sgravio totale annuale incentivante (assunti fino al 30/11/1997);
- M195: restituzione sgravio ex L. 449/97 per lo sgravio capitario (da 1/12/1997);
- M203: restituzione sgravio incentivante annuale ex L. 449/1997 (assunti da 12/97 a 12/99);
- M204: restituzione sgravio totale triennale ex L. 448/1998 (assunti anni 1999-2000-2001);
- M207: restituzione sgravio totale triennale ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002);
- M186: differenze agevolazioni contributive diverse dalla F.O.S.
Regolarizzazioni contributive e controlli
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro possono avvalersi anche della procedura di regolarizzazione contributiva. Tale procedura è obbligatoria per il recupero relativo ad aziende cessate.
La procedura di gestione delle denunce DM10/2 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce che espongono il codice "L508", così da consentire alle sedi eventuali controlli sulle somme portate a conguaglio.
Punti principali
Presupposti per l'ulteriore sblocco
Il Ministero ha autorizzato un ulteriore e conclusivo sblocco del beneficio per i datori di lavoro destinatari di provvedimenti di concessione CIGS derivanti da contratti di solidarietà difensivi stipulati dopo il 31/10/1997, purché i provvedimenti non richiamino nelle premesse l'esaurimento delle risorse finanziarie. Le istanze devono essere state presentate entro il 31/12/2002.
Ambito soggettivo
La riduzione contributiva spetta alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995 con intervento di CIGS disposto da apposito decreto ministeriale. È esclusa per i contratti di solidarietà dei datori di lavoro di cui all'art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. 148/1993. In caso di aziende cessate, il beneficio può essere riconosciuto anche all'impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
Misura e durata del beneficio
La riduzione vale per la durata del contratto, con limite massimo di 24 mesi, e riguarda i lavoratori interessati da una riduzione di orario superiore al 20% con integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria è pari al 25% dei contributi a carico del datore; sale al 35% se l'accordo prevede una riduzione dell'orario superiore al 30%. Per le aree obiettivo 1 e 2, le misure diventano rispettivamente 30% e 40%.
Compatibilità con altri benefici
La riduzione è alternativa agli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo. È richiamata un'eccezione per la fiscalizzazione degli oneri sociali, compatibile solo per i mesi di novembre e dicembre 1997.
Adempimenti delle sedi e dei datori di lavoro
La procedura va attivata su iniziativa del datore di lavoro. La sede INPS, verificati i requisiti sulla base della documentazione disponibile e di quella eventualmente integrata dall'impresa, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", con significato di azienda ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive ex art. 6, comma 4, L. 608/1996. Poiché il periodo di ammissione è già scaduto, il codice viene attribuito per il solo periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10/2; un periodo più ampio può essere riconosciuto in caso di recuperi tramite regolarizzazioni contributive.
Compilazione del DM10/2 e codici di conguaglio
Le riduzioni relative a periodi già scaduti devono essere esposte in un separato rigo del quadro "D" del DM10/2, con codice "L508" e dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L.608/96". L'importo da restituire per sgravi Mezzogiorno o altre agevolazioni incompatibili va indicato nei quadri "B-C" con specifici codici: M183, M184, M195, M203, M204, M207 e M186, ciascuno riferito a diverse agevolazioni e annualità.
Regolarizzazioni e controlli
Per il conguaglio i datori di lavoro possono utilizzare anche la procedura delle regolarizzazioni contributive, che è obbligatoria per il recupero relativo ad aziende cessate. Le denunce DM10/2 recanti il codice "L508" vengono memorizzate nell'archivio delle segnalazioni per consentire eventuali controlli da parte delle sedi.
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