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Circolare

Circolare numero 57 del 14-4-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione, dal 1° gennaio 2006, della nuova disciplina della retribuzione imponibile ai fini dei contributi agricoli unificati, introdotta dal D.L. n. 2/2006 convertito dalla L. n. 81/2006. La modifica interessa certamente gli operai agricoli a tempo determinato e conferma il regime già vigente per gli operai a tempo indeterminato, con il superamento delle retribuzioni medie convenzionali quando inferiori ai minimali di legge. La circolare indica inoltre i minimali 2006, precisa il mantenimento delle agevolazioni contributive ove siano rispettati tali minimali, fornisce istruzioni per la compilazione del DMAG-Unico e invita le Sedi a richiedere la rettifica delle denunce già presentate per il primo trimestre 2006.

Modifica della retribuzione imponibile contributiva per gli operai agricoli

Modifica della retribuzione imponibile ai fini contributivi per gli operai agricoli

La circolare n. 57 del 14 aprile 2006 interviene sulla disciplina della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, a seguito dell’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il documento chiarisce l’impatto della nuova regola per gli operai agricoli a tempo determinato, conferma il regime per quelli a tempo indeterminato e fornisce indicazioni operative per la compilazione del DMAG-Unico e per gli adempimenti delle Sedi.

Premessa e decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 2006. La circolare precisa che, per effetto della modifica normativa, cambia la base di calcolo della retribuzione imponibile ai fini contributivi per i lavoratori agricoli, con effetti soprattutto sugli operai agricoli a tempo determinato.

Disposizioni normative richiamate

Secondo la circolare, il comma 4 dell’art. 01 del D.L. n. 2/2006 stabilisce che, dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato è quella indicata dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Per effetto di tale disposizione:

  • non si applica più l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488;
  • non è più utilizzabile il criterio delle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui fossero inferiori al salario contrattuale;
  • la base imponibile non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali, se più favorevoli.

La circolare richiama inoltre l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, quale riferimento per l’individuazione della retribuzione rilevante nel calcolo dei contributi, anche per i rapporti a tempo determinato.

Minimali di legge per il 2006

Quando i salari contrattuali risultino inferiori ai minimali di legge rivalutati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, nei modelli di dichiarazione trimestrale devono essere riportati i valori minimi di legge.

Per l’anno 2006 la circolare indica:

  • € 36,14 quale misura minima giornaliera;
  • € 6,25 quale misura minima oraria, per il caso di part-time orizzontale, in conseguenza della rivalutazione prevista dall’art. 7 della legge 638/1983.

Agevolazioni contributive nel settore agricolo

La circolare richiama l’art. 9-ter del D.L. 510/1996, convertito dalla legge 608/1996, secondo cui le agevolazioni contributive previste dalla legge spettano ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria o i contratti collettivi territoriali previsti.

Ne consegue che le agevolazioni continuano a spettare anche nelle Province in cui la retribuzione contrattuale sia ancora inferiore al minimale di legge, purché siano rispettati i minimali richiamati dalla circolare.

Per le altre condizioni applicative, il documento rinvia alla circolare 28 aprile 1999, n. 99.

Ambito di applicazione

La norma si applica certamente a tutte le categorie di operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

La circolare osserva tuttavia che, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 01 del D.L. n. 2/2006, potrebbe derivare un’estensione della retribuzione contrattuale anche agli "assimilati". La nozione viene interpretata, in via verosimile, come riferita agli "equiparati" di cui all’art. 8 della L. 334/1968, ossia:

  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • compartecipanti individuali.

Sul punto, però, l’Istituto informa di aver chiesto un chiarimento al Ministero competente e si riserva di impartire successive istruzioni.

Istruzioni per la compilazione del DMAG-Unico

Poiché la nuova base imponibile opera dal 1° gennaio 2006, cambiano le istruzioni per la compilazione del modello DMAG-Unico relative alle dichiarazioni in competenza anno 2006, con modifica del manuale allegato alla circolare 153/2002, Quadro E, campo retribuzione.

Le indicazioni operative sono le seguenti:

  • le retribuzioni di tipo ordinario "O" vanno sempre denunciate e il relativo campo deve essere sempre compilato, anche per gli operai a tempo determinato;
  • per il lavoratore in malattia o infortunio, se il datore di lavoro integra l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL, il campo retribuzioni deve essere compilato;
  • per gli operai a tempo determinato con codice contratto 014 (LSU) e 038 (PIP), il campo retribuzioni non deve essere compilato;
  • per i compartecipanti individuali con codice contratto 020 (CI) e 021 (CI LE), il campo retribuzioni non deve essere compilato, in attesa della risposta ministeriale.

Adempimenti delle Sedi e gestione delle denunce già trasmesse

La legge di conversione è entrata in vigore il 12 marzo 2006, ma la norma ha decorrenza dal 1° gennaio 2006. Poiché alcune aziende avevano già presentato il DMAG-Unico relativo al primo trimestre 2006 secondo le regole previgenti, le Sedi devono invitare con tempestività le aziende a rettificare le dichiarazioni già trasmesse.

La rettifica deve essere effettuata in tempo utile per l’acquisizione delle denunce trimestrali. La circolare precisa inoltre che, per evitare l’applicazione di sanzioni, deve restare acquisita come data di presentazione quella originaria della denuncia.

Punti principali

Nuova base imponibile contributiva dal 1° gennaio 2006

Dal 1° gennaio 2006, per effetto dell’art. 01, comma 4, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati è quella indicata dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338. La circolare evidenzia che la modifica incide in modo rilevante sugli operai agricoli a tempo determinato, mentre per quelli a tempo indeterminato conferma la disciplina già applicabile.

Superamento delle retribuzioni medie convenzionali

Per gli operai agricoli non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, che consentiva il calcolo dei contributi sulle retribuzioni medie convenzionali quando non superate dal salario contrattuale. Dal 1° gennaio 2006, la base di calcolo non può essere inferiore alle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli.

Riferimenti al regime delle retribuzioni rilevanti

Per l’individuazione della retribuzione rilevante nel calcolo dei contributi si applicano anche ai rapporti a tempo determinato le disposizioni dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificate dall’art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. La circolare richiama inoltre il criterio dei minimali di legge in caso di salari contrattuali inferiori.

Minimali 2006 e part-time orizzontale

Se i salari contrattuali risultano inferiori ai minimali di legge rivalutati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, nei modelli di dichiarazione trimestrale devono essere indicati i valori minimi previsti dalla legge. Per il 2006 tali valori sono pari a € 36,14 quale misura minima giornaliera e a € 6,25 quale misura minima oraria per il part-time orizzontale.

Agevolazioni contributive nel settore agricolo

La circolare richiama l’art. 9-ter del D.L. 510/1996, convertito dalla legge 608/1996, secondo cui le agevolazioni contributive previste dalla legge spettano ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria o i contratti collettivi territoriali previsti. Anche nelle Province in cui la retribuzione contrattuale sia inferiore al minimale di legge, le agevolazioni restano riconosciute se sono rispettati i minimali indicati.

Ambito di applicazione e chiarimenti sui soggetti interessati

La norma trova certamente applicazione per tutte le categorie di operai a tempo determinato e indeterminato. La circolare segnala tuttavia che, dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 01 del D.L. n. 2/2006, la retribuzione contrattuale potrebbe essere estesa anche agli "assimilati", verosimilmente identificabili con gli "equiparati" dell’art. 8 della L. 334/1968, cioè piccoli coloni, compartecipanti familiari e compartecipanti individuali. Su questo punto è stato però richiesto un chiarimento ministeriale, con riserva di successive istruzioni.

Istruzioni per la compilazione del DMAG-Unico

Per le denunce di competenza 2006, il manuale allegato alla circolare 153/2002 viene modificato nel Quadro E, campo retribuzione. Le retribuzioni di tipo ordinario "O" devono essere sempre denunciate e il campo deve essere sempre compilato, anche per gli operai a tempo determinato. Per il lavoratore in malattia o infortunio, quando il datore di lavoro integri l’indennità erogata dall’INPS o dall’INAIL, il campo retribuzioni deve essere compilato. Non va invece compilato per gli operai a tempo determinato con codice contratto 014 (LSU) e 038 (PIP), né per i compartecipanti individuali con codice contratto 020 (CI) e 021 (CI LE), per questi ultimi in attesa della risposta ministeriale.

Adempimenti delle Sedi e rettifica delle denunce già presentate

Poiché la legge di conversione è entrata in vigore il 12 marzo 2006 ma la decorrenza della nuova disciplina è fissata al 1° gennaio 2006, le Sedi devono invitare tempestivamente le aziende che abbiano già presentato il DMAG-Unico per il primo trimestre 2006 e che lo abbiano compilato secondo le regole precedenti a rettificare le dichiarazioni. La rettifica deve avvenire in tempo utile per l’acquisizione delle denunce trimestrali e, per evitare sanzioni, deve rimanere acquisita la data originaria di presentazione.

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