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Circolare

Circolare numero 58 del 19-4-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 2006, per gli operai agricoli a tempo determinato la retribuzione da assumere a base per le indennità di malattia, maternità e tubercolosi è quella contrattuale prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, e non più la retribuzione convenzionale. Viene quindi rettificata la precedente istruzione fornita con la circolare n. 51/2006. Restano fermi gli altri requisiti e limiti previsti dalla normativa di settore. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari l’INPS segnala che sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e si riserva istruzioni successive.

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per operai agricoli a tempo determinato: base retributiva contrattuale

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per operai agricoli a tempo determinato

La circolare interviene sulla base retributiva da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi spettanti agli operai agricoli a tempo determinato. Il chiarimento assume rilievo a partire dal 1° gennaio 2006 e comporta una rettifica delle istruzioni precedentemente fornite dall’Istituto.

Quadro normativo di riferimento

L’INPS richiama l’art. 1, comma 5, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2. La norma dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati è quella indicata dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

In base a tale rinvio, la retribuzione utile è quella stabilita:

  • dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
  • dagli accordi collettivi o dai contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo.

La conseguenza espressamente evidenziata è l’eliminazione del riferimento alle retribuzioni convenzionali, che era stato previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

Rettifica delle istruzioni precedenti

La circolare precisa che le indicazioni fornite con la circolare n. 51 del 4 aprile 2006, paragrafo 2, devono essere rettificate. Per i lavoratori interessati, le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi relative agli eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nell’anno 2006 devono essere liquidate assumendo come riferimento la retribuzione contrattuale prevista dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Regole applicabili e limiti della prestazione

Per tutti gli ulteriori aspetti erogativi resta ferma la disciplina specifica già vigente per la categoria degli operai agricoli a tempo determinato. La circolare richiama, a titolo esemplificativo, il requisito occupazionale minimo e il massimale assistibile, senza introdurre modifiche su tali profili.

Profili ancora da chiarire per piccoli coloni e compartecipanti familiari

L’Istituto segnala infine che permangono perplessità interpretative con riferimento ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari, in particolare sulla retribuzione da utilizzare ai fini di interesse. Per questo motivo sono stati richiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS si riserva di emanare successive istruzioni non appena possibile.

Punti principali

Nuova base di calcolo dal 1° gennaio 2006

A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi dovute agli operai agricoli a tempo determinato è quella contrattuale.

Riferimento normativo e superamento delle retribuzioni convenzionali

La circolare richiama l’art. 1, comma 5, della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, che stabilisce il rinvio all’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Ne deriva che la retribuzione è quella fissata dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali se più favorevoli, con esclusione del riferimento alle retribuzioni convenzionali previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146.

Rettifica delle istruzioni precedenti

Le indicazioni contenute nella circolare n. 51, paragrafo 2, del 4 aprile 2006, vengono espressamente rettificate. Per gli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell’anno 2006, le prestazioni devono essere liquidate sulla base della retribuzione contrattuale richiamata dalla nuova disciplina.

Altri requisiti e limiti della disciplina di settore

Per gli ulteriori profili di erogazione resta applicabile la normativa specifica già vigente per la categoria, inclusi i requisiti occupazionali minimi e il massimale assistibile.

Chiarimenti richiesti per piccoli coloni e compartecipanti familiari

La circolare segnala che, in relazione a dubbi interpretativi, sono stati chiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla retribuzione da utilizzare ai fini di interesse per piccoli coloni e compartecipanti familiari. Su questo punto l’INPS si riserva successive istruzioni.

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