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Circolare

Circolare numero 54 del 12-4-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le nuove misure delle agevolazioni contributive per il settore agricolo introdotte dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, applicabili per il triennio 2006-2008 e con decorrenza dal 1° gennaio 2006. Vengono confermate le modalità operative per le aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle altre zone agricole svantaggiate, con indicazione dei codici di autorizzazione e dei codici DM10/2 da utilizzare per il conguaglio. È inoltre disciplinata la regolarizzazione dei periodi pregressi mediante denuncia DM10/2 entro il 16 del terzo mese successivo alla circolare.

Benefici contributivi per le imprese agricole e rideterminazione delle agevolazioni ex lege n. 537/1993

Benefici contributivi per le imprese agricole ex lege n. 537/1993

La circolare dell'INPS fornisce le istruzioni operative conseguenti alla legge 11 marzo 2006, n. 81, che ha rideterminato per il triennio 2006-2008 le agevolazioni contributive spettanti ai datori di lavoro agricolo nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle altre zone agricole svantaggiate. Le indicazioni riguardano sia la misura delle riduzioni sia le modalità di compilazione delle denunce DM10/2 e la regolarizzazione degli eventuali conguagli a credito.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per l'agricoltura, l'agroindustria, la pesca e la fiscalità d'impresa. In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 81/2006 stabilisce, dal 1° gennaio 2006 e per lo stesso periodo di sospensione degli aumenti di aliquota previsto dal comma 1, la nuova misura delle riduzioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Misura delle agevolazioni contributive

Le agevolazioni sono così rideterminate:

  • nei territori montani particolarmente svantaggiati, riduzione contributiva pari al 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
  • nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, riduzione contributiva pari al 68%.

La circolare precisa che tali benefici sono applicabili anche al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente, per i contributi versati con il sistema DM10/2.

Ambito di versamento con sistema DM

Viene ricordato che nel settore agricolo il sistema DM riguarda:

  • i contributi relativi al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente;
  • i contributi CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici propri, ai sensi della legge n. 240/1984.

Modalità operative per i territori montani particolarmente svantaggiati

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8M", con il significato di impresa agricola operante nei territori montani di cui all'articolo 9 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, avente diritto alla riduzione dei contributi ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.

Per il conguaglio nel DM10/2, i datori di lavoro devono utilizzare il codice del quadro D "L194", preceduto dalla dicitura "RID. 75% L. 81/2006".

Modalità operative per le altre zone agricole svantaggiate

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate continuano a essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "8N".

Per il conguaglio nel DM10/2, i datori di lavoro devono utilizzare il codice del quadro D "L196", preceduto dalla dicitura "RID. 68% L. 81/2006".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Poiché la nuova disciplina determina una differenza tra l'agevolazione già operata e quella spettante per l'anno in corso, l'INPS consente la regolarizzazione delle differenze a credito mediante una denuncia DM10/2 con scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, in conformità alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La procedura richiede:

  • il calcolo della differenza tra agevolazione operata e agevolazione spettante ex lege n. 81/2006;
  • l'esposizione dell'importo nel quadro D del DM10/2;
  • l'uso della dicitura "Cong.Diff. ex lege 81/2006";
  • l'utilizzo del codice di nuova istituzione "L213".

Richiami finali

La circolare rinvia, per aspetti applicativi analoghi, alle circolari n. 56 del 9 marzo 2001 e n. 92 del 13 aprile 2001. Nell'allegato è riportato lo stralcio dell'articolo 1 della legge n. 81/2006, che conferma la sospensione degli aumenti di aliquota per il triennio 2006-2008 e la rideterminazione delle riduzioni contributive dal 1° gennaio 2006.

Punti principali

Rideterminazione delle agevolazioni contributive

Per effetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo di cui alla legge n. 537/1993 sono rideterminate per il triennio 2006-2008. Le nuove misure sono pari al 75% della contribuzione datoriale nei territori montani particolarmente svantaggiati e al 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 e i territori dei comuni di Abruzzo, Molise e Basilicata.

Ambito applicativo e lavoratori interessati

Le agevolazioni si applicano non solo alle aziende agricole assuntrici di manodopera, ma anche al personale con qualifica di impiegato, quadro e dirigente per i contributi versati con il sistema DM10/2. La circolare ricorda inoltre che nel settore agricolo sono versati con tale sistema anche i contributi relativi a CIG, CIGS, CUAF e mobilità per gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti da cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri.

Territori montani particolarmente svantaggiati

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati restano contraddistinte dal codice di autorizzazione 8M. Per il conguaglio dei benefici i datori di lavoro devono continuare a utilizzare nel quadro D del DM10/2 il codice L194, preceduto dalla dicitura "RID. 75% L. 81/2006".

Altre zone agricole svantaggiate

Le posizioni contributive delle aziende ubicate nelle altre zone agricole svantaggiate restano contraddistinte dal codice di autorizzazione 8N. Per il conguaglio dei benefici i datori di lavoro devono continuare a utilizzare nel quadro D del DM10/2 il codice L196, preceduto dalla dicitura "RID. 68% L. 81/2006".

Regolarizzazione dei periodi pregressi

Poiché la nuova disciplina determina differenze tra l'agevolazione già operata e quella spettante per il 2006, i datori di lavoro possono regolarizzare eventuali importi a credito con una denuncia DM10/2 avente scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. La regolarizzazione richiede il calcolo della differenza tra misura operata e misura spettante e l'esposizione nel quadro D del DM10/2 con la dicitura "Cong.Diff. ex lege 81/2006" e il nuovo codice L213.

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