Circolare numero 55 del 13-4-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006, i periodi di inattività dei lavoratori con contratto part-time di tipo verticale non sono indennizzabili né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali né con quella con requisiti ridotti. L’INPS ribadisce un orientamento già espresso nel 1995 e confermato nel 2003, secondo cui la sospensione dell’attività nei periodi di pausa non integra uno stato di disoccupazione involontaria, poiché il rapporto di lavoro prosegue e garantisce continuità contrattuale e retributiva.
Esclusione dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di inattività nel lavoro part-time verticale
Indennità di disoccupazione e lavoro part-time verticale
La circolare affronta il tema dell’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione nei casi di contratto di lavoro part-time di tipo verticale. L’Istituto prende atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006 e conferma che i periodi di inattività propri di tale tipologia contrattuale non danno diritto a prestazioni di disoccupazione.
Quadro normativo e giurisprudenziale richiamato
La decisione della Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, norma che collega l’assicurazione per la disoccupazione involontaria ai casi di mancanza di lavoro. La Corte ha escluso il contrasto con gli articoli 3 e 38, comma 2, della Costituzione.
La circolare richiama inoltre l’orientamento già espresso dall’INPS con la circolare n. 198 del 13 luglio 1995, punto 3, nella quale si era affermato che i lavoratori a part-time verticale, pur concentrando la prestazione in determinati periodi dell’anno, della settimana o del mese, sono assunti a tempo indeterminato e conservano i benefici connessi al rapporto. Successivamente, il messaggio n. 253 del 25 marzo 2003 aveva ribadito il medesimo criterio sostanziale, anche in seguito alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1732 del 2003.
Motivazione dell’esclusione dall’indennizzo
Secondo la Corte Costituzionale, nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto non si interrompe nei periodi di sosta, ma prosegue con sospensione delle sole prestazioni reciproche fino alla ripresa della fase lavorativa successiva. Questa continuità contrattuale garantisce al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva tali da escludere che i periodi di pausa possano essere assimilati a uno stato di disoccupazione involontaria.
Indicazione finale dell’Istituto
Alla luce di tale pronuncia, l’INPS ribadisce in modo espresso che i periodi di inattività nel rapporto di lavoro part-time verticale non sono indennizzabili: l’esclusione riguarda sia l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali sia quella con requisiti ridotti. La circolare, quindi, consolida l’orientamento amministrativo già vigente e ne conferma l’applicazione operativa.
Punti principali
Oggetto della circolare e richiamo alla sentenza costituzionale
La circolare interviene sull’indennizzabilità dei periodi non lavorati nel part-time verticale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 24 marzo 2006. La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, terzo comma, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Orientamento già espresso dall’Istituto
Viene richiamata la circolare n. 198 del 13 luglio 1995, che aveva escluso l’indennizzabilità dei periodi di inattività per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a part-time verticale, in quanto l’attività lavorativa è concentrata in alcuni mesi, settimane o giorni. Il principio è stato ribadito con il messaggio n. 253 del 25 marzo 2003, anche alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 1732 del 2003.
Ragioni dell’esclusione dall’indennità
La Corte Costituzionale ha osservato che nel lavoro a tempo parziale verticale il rapporto di lavoro continua anche durante i periodi di sosta, sebbene le prestazioni siano sospese in attesa della fase lavorativa successiva. Tale permanenza del rapporto assicura al lavoratore una stabilità e una sicurezza retributiva incompatibili con la configurabilità di una disoccupazione involontaria indennizzabile.
Conseguenza operativa
L’INPS ribadisce che i periodi di inattività nel part-time verticale non possono essere indennizzati né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali né con l’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.
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