Regolamento (UE) 2020/2254
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2254 della Commissione del 29 dicembre 2020 relativo alla compilazione di attestazioni di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito durante un periodo transitorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea alle regole ordinarie dell’Unione sulla dichiarazione del fornitore, per consentire agli esportatori di compilare le attestazioni di origine necessarie alle esportazioni preferenziali verso il Regno Unito sin dall’avvio dell’applicazione dell’accordo UE-Regno Unito. La misura risponde alle difficoltà operative legate ai tempi ristretti tra la pubblicazione dell’accordo e la sua applicazione provvisoria. La deroga è limitata nel tempo e subordinata al successivo possesso, da parte dell’esportatore, delle dichiarazioni del fornitore.
Disciplina transitoria per la compilazione delle attestazioni di origine, da parte degli esportatori dell’Unione, sulla base delle dichiarazioni del fornitore per le esportazioni preferenziali verso il Regno Unito.
Ambito di applicazione
Si applica agli esportatori dell’Unione che effettuano esportazioni preferenziali verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell’ambito dell’accordo sugli scambi e la cooperazione UE-Regno Unito. Opera in deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, esclusivamente per il periodo transitorio compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Rileva nei casi in cui l’esportatore non disponga ancora, al momento della compilazione dell’attestazione di origine, di tutte le dichiarazioni del fornitore necessarie, fermo restando l’obbligo di esserne in possesso entro il 1° gennaio 2022; in difetto, l’esportatore deve informare l’importatore entro il 31 gennaio 2022.
Compilazione transitoria delle attestazioni di origine per esportazioni verso il Regno Unito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2254 della Commissione introduce una disciplina eccezionale e limitata nel tempo per agevolare l’applicazione delle regole di origine nell’ambito dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra Unione europea e Regno Unito. Il provvedimento prende atto del breve intervallo tra la firma/pubblicazione dell’accordo e la sua applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2021, che avrebbe potuto rendere difficoltoso il tempestivo rilascio delle dichiarazioni del fornitore necessarie agli esportatori.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si innesta nel quadro del regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplina le modalità applicative in materia di origine preferenziale. In particolare, richiama l’obbligo generale secondo cui, per accedere alle misure tariffarie preferenziali previste dagli accordi commerciali dell’Unione, le merci devono rispettare le norme di origine preferenziale stabilite nell’accordo pertinente.
L’articolo ORIG.19 dell’accordo UE-Regno Unito impone che l’esportatore compili un’attestazione di origine sulla base di informazioni idonee a dimostrare l’origine del prodotto, incluse quelle relative al carattere originario dei materiali impiegati nella fabbricazione. Restano quindi fermi la responsabilità dell’esportatore per la correttezza dell’attestazione e il suo obbligo sostanziale di basarsi su informazioni adeguate.
Deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
La misura centrale del regolamento consiste nella deroga, per le esportazioni verso il Regno Unito, alle regole procedurali ordinarie sulle dichiarazioni del fornitore previste dagli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
In via transitoria, gli esportatori possono compilare attestazioni di origine fino al 31 dicembre 2021 anche se le dichiarazioni del fornitore non sono ancora state trasmesse al momento della compilazione, purché tali dichiarazioni siano poi effettivamente disponibili all’esportatore entro il 1° gennaio 2022. La finalità è evitare interruzioni operative nella fase iniziale di applicazione dell’accordo UE-Regno Unito.
Obbligo successivo e comunicazione all’importatore
La deroga non elimina l’esigenza di disponibilità documentale: se entro il 1° gennaio 2022 l’esportatore non è ancora in possesso delle dichiarazioni del fornitore, deve informare l’importatore entro il 31 gennaio 2022. La disposizione rafforza la tracciabilità della prova dell’origine e delimita temporalmente la tolleranza concessa agli operatori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021, in coerenza con l’applicazione provvisoria dell’accordo UE-Regno Unito. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Deroga temporanea alle regole sulla dichiarazione del fornitore
In deroga agli articoli 61 e 62 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, gli esportatori possono compilare fino al 31 dicembre 2021 attestazioni di origine per esportazioni verso il Regno Unito sulla base di dichiarazioni del fornitore che saranno trasmesse successivamente.
Condizione del possesso successivo delle dichiarazioni
La deroga è subordinata al fatto che entro il 1° gennaio 2022 l’esportatore sia in possesso delle dichiarazioni del fornitore relative alle merci esportate.
Obbligo di informazione all’importatore in caso di mancanza documentale
Se entro il 1° gennaio 2022 l’esportatore non dispone delle dichiarazioni del fornitore, deve informarne l’importatore entro il 31 gennaio 2022.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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