Ordinanza n. 133/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari anche monocratiche - del bando di concorso docenti PNRR3 D.D. 2939 del 09.10.2025, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto di sostegno, ai sensi del decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023, nella parte in cui non prevede l’ammissione con riserva per coloro che terminano il percorso di ordinario di specializzazione entro il 30.06.2026; - di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale al provvedimento impugnato e di ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto, e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti di vedersi inseriti tra gli idonei alla partecipazione al bando di concorso, nonché per l’ammissione con riserva dei ricorrenti a sostenere la prova scritta della predetta procedura già fissata, per il personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per i giorni 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2025 o alle prove suppletive le cui date non sono ancora state fissate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso docenti PNRR3, nella parte in cui ammette con riserva gli iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno solo se conseguono il titolo entro il 31 gennaio 2026, senza prevedere analoga ammissione per gli iscritti ai percorsi ordinari che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2026
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’art. 4, punto 8, del bando di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria su posto comune e di sostegno. La disposizione consente la partecipazione con riserva agli iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dagli artt. 6 e 7 del d.l. n. 71/2024, purché il titolo sia conseguito entro il 31 gennaio 2026, ma non prevede analoga possibilità per gli iscritti al X ciclo dei percorsi ordinari di specializzazione sul sostegno relativi all’anno accademico 2024-2025, destinati a concludersi entro il 30 giugno 2026. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 3, 32, 34 e 97 Cost. e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità manifesta, sostenendo che i due percorsi sarebbero stati avviati pressoché contemporaneamente. Il TAR Lazio, inizialmente adito, aveva disposto l’ammissione con riserva alla prova scritta, ma successivamente aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale ritenendo limitati alla Toscana gli effetti degli atti impugnati. Riassunta la causa davanti al TAR Toscana, il collegio ha prospettato il possibile difetto di competenza territoriale e ha ritenuto di dover sollevare d’ufficio il regolamento di competenza, poiché il ricorso riguarda esclusivamente una disposizione del bando nazionale adottata da un’autorità centrale, i cui effetti diretti non sono limitati alla Toscana. Gli eventuali atti regionali di non ammissione sarebbero stati meramente esecutivi del bando nazionale.
La decisione
Il TAR Toscana ha ritenuto non condivisibile la declinatoria di competenza del TAR Lazio e ha sollevato d’ufficio il regolamento successivo di competenza ai sensi dell’art. 15, comma 5, c.p.a., chiedendo al Consiglio di Stato di dichiarare competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il collegio ha tuttavia deciso la domanda cautelare ai sensi dell’art. 15, comma 6, c.p.a., in quanto il TAR Toscana era il giudice indicato come competente nell’ordinanza del TAR Lazio. Considerata l’irreparabilità del pregiudizio derivante dall’impossibilità di partecipare anche alle prove suppletive fissate per il 19 marzo 2026, e operato il bilanciamento degli interessi contrapposti, ha accolto l’istanza cautelare disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti al concorso. La pendenza del regolamento di competenza impedisce, allo stato, la fissazione dell’udienza pubblica per il merito. Ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 4, punto 8, bando di concorso adottato con D.D. n. 2939 del 9 ottobre 2025
Con riferimento ai titoli di accesso previsti al comma 4 – in considerazione della tempistica di svolgimento dei percorsi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 – possono partecipare con riserva alle procedure relative ai posti di sostegno coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 31 gennaio 2026.
La disposizione è l’oggetto dell’impugnazione; il giudice non ne ha ancora deciso la legittimità nel merito.
artt. 6 e 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Individuano i percorsi di specializzazione sul sostegno ai quali il bando collega l’ammissione con riserva.
d.P.C.M. 4 agosto 2023
Disciplina i percorsi ordinari di specializzazione sul sostegno frequentati dai ricorrenti.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La controversia relativa a una disposizione di un bando nazionale adottata da un’autorità centrale, con effetti diretti non limitati a una singola regione, radica la competenza presso il TAR Lazio, sede di Roma, e non presso il TAR della regione nella quale si svolge la procedura.
art. 15, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di sollevare d’ufficio il regolamento successivo di competenza quando non condivide la precedente individuazione del giudice competente.
art. 15, comma 6, c.p.a.
In pendenza del regolamento di competenza, la domanda cautelare deve essere decisa dal giudice indicato come competente nell’ordinanza prevista dal comma 4; tale giudice può quindi adottare la misura cautelare anche prima della definizione della competenza da parte del Consiglio di Stato.
art. 15, comma 7, c.p.a.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa generale richiamata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando il ricorso impugna esclusivamente una disposizione di un bando nazionale adottata da un’autorità centrale e destinata a produrre effetti diretti non limitati all’ambito territoriale di una sola regione, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, anche se la procedura concorsuale prevede articolazioni o prove regionali.
- Gli eventuali provvedimenti regionali di non ammissione adottati in mera esecuzione di una clausola del bando nazionale non spostano la competenza territoriale, se la contestazione sostanziale riguarda la legittimità della clausola generale del bando.
- Il giudice che non condivide la precedente declinatoria di competenza può sollevare d’ufficio il regolamento successivo di competenza e rimettere al Consiglio di Stato la definizione del TAR competente.
- In pendenza del regolamento di competenza, il giudice indicato come competente dalla precedente ordinanza deve comunque decidere la domanda cautelare; l’ammissione con riserva può essere disposta quando l’esclusione dalla prova imminente determina un pregiudizio irreparabile e il bilanciamento degli interessi depone per la partecipazione provvisoria.
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