Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 143/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa concessione di misure cautelari anche monocratiche del bando di selezione della Accademia delle Belle Arti di Bari di cui al D.D. n. 122 2026 relativo alla procedura di valutazione comparativa per soli titoli per il conferimento di incarichi di insegnamento per corsi da attivarsi nell’a.a. 2025 2026 nella parte in cui tra i requisiti di ammissione alla procedura prevede di non avere in atto controversie con la Accademia di Belle Arti di Bari degli esiti della valutazione della domanda presentata dalla ricorrente relativamente all insegnamento di Video Editing Post Produzione Video di cui al verbale prot n 1141 del 18 02 2026 e quindi della relativa graduatoria di idonei in cui la ricorrente risulta esclusa in quanto priva del requisito di ammissione ex art. 2 comma 9 della nomina del relativo vincitore del D.D. n. 128 2026 di nomina della Commissione riferita al medesimo insegnamento dei verbali della procedura allo stato non noti compreso quello di specificazione dei criteri di valutazione di ogni altro atto presupposto connesso e o conseguenziale e tra questi ove occorra ed in parte qua del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 10 del DPR 27 febbraio 2024 n. 83 approvato con decreto Presidenziale 22 10 2025 n 2 nonché ancora ove sussistenti del provvedimento di chiamata dell’idoneo vincitore della relativa graduatoria qui impugnata nonché per la risoluzione del contratto ove nelle more sottoscritto tra Accademia delle Belle Arti di Bari ed il vincitore della relativa procedura

Giustizia amministrativa202600377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, atti di valutazione ed esclusione, graduatoria e atti conseguenti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di insegnamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando di selezione per soli titoli, nella parte in cui prevedeva, tra i requisiti di ammissione, l’assenza di controversie in atto con l’Accademia, nonché gli esiti della valutazione della domanda relativa all’insegnamento di Video Editing/Post Produzione Video, la graduatoria degli idonei, nella quale risultava esclusa per carenza del requisito previsto dall’art. 2, comma 9, la nomina della commissione, i verbali e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. Ha chiesto anche misure cautelari, comprese quelle monocratiche, e, ove già stipulato, la risoluzione del contratto con il vincitore. Dopo il rigetto della misura cautelare monocratica, la ricorrente ha chiesto l’abbreviazione dei termini processuali, evidenziando che le notifiche postali a due dei tre controinteressati non risultavano ancora perfezionate e che il rispetto dei termini ordinari avrebbe potuto impedire la trattazione cautelare nella camera di consiglio già fissata per il 25 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini sino alla metà, ritenendo necessario consentire la trattazione congiunta delle istanze cautelari relative a tre ricorsi, vertenti tra le stesse parti e riguardanti analoghi provvedimenti di esclusione. Ha quindi confermato la trattazione dell’istanza cautelare collegiale nella camera di consiglio del 25 marzo 2026. L’ordinanza non decide né sulla legittimità del bando e degli atti impugnati né sulla fondatezza della domanda cautelare; dispone soltanto una misura processuale per assicurare la trattazione tempestiva e congiunta delle istanze cautelari. Le spese non sono regolate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 9, del bando di selezione

    La disposizione del bando prevedeva, quale requisito di ammissione, l’assenza di controversie in atto con l’Accademia; la sua legittimità non è stata esaminata nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può abbreviare sino alla metà i termini processuali quando ciò sia necessario per assicurare l’effettività della tutela cautelare e consentire la trattazione tempestiva dell’istanza.
  • L’abbreviazione dei termini può essere disposta per coordinare la trattazione congiunta di più istanze cautelari relative a controversie tra le stesse parti e concernenti provvedimenti analoghi.
  • L’ordinanza che abbrevia i termini e conferma la fissazione della camera di consiglio ha natura interlocutoria e non comporta una valutazione anticipata sulla fondatezza della domanda cautelare o sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.