Regolamento (UE) 2026/1434
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione, del 30 giugno 2026, recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso la tabella dell’equipaggiamento marittimo previsto dalla direttiva 2014/90/UE, allineando requisiti e norme di prova agli strumenti internazionali IMO, ISO, IEC, ETSI e ITU più recenti. Vengono introdotte, modificate, trasferite o soppresse numerose voci relative a mezzi di salvataggio, antincendio, navigazione, radiocomunicazioni e prevenzione dell’inquinamento. Il testo disciplina inoltre periodi transitori per l’immissione sul mercato e l’installazione a bordo di taluni prodotti conformi a vecchi requisiti nazionali o a precedenti versioni dell’allegato. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 ed entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco dell’equipaggiamento marittimo soggetto a requisiti armonizzati UE di progettazione, costruzione, efficienza e prova, con abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533.
Ambito di applicazione
Si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito della direttiva 2014/90/UE e indicato nell’allegato del regolamento, ai fini dell’immissione sul mercato, dell’omologazione e dell’installazione a bordo di navi UE. Riguarda operatori economici del settore navale, fabbricanti, organismi di valutazione della conformità e, indirettamente, armatori e cantieri navali; si applica nel SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni e rinvii per voci trasferite o soppresse, nonché regimi transitori specifici per taluni nuovi elementi conformi a requisiti nazionali anteriori alle date indicate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione sull’equipaggiamento marittimo
Il regolamento attua la direttiva 2014/90/UE aggiornando l’elenco dei prodotti di equipaggiamento marittimo soggetti a requisiti armonizzati dell’Unione. L’intervento recepisce le più recenti evoluzioni degli strumenti internazionali IMO, ISO, IEC, ETSI e ITU, in modo da assicurare uniformità di omologazione, prova e immissione sul mercato nell’UE e nel SEE.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione intende tenere l’elenco allineato alle modifiche intervenute negli strumenti internazionali definiti dalla direttiva 2014/90/UE. Il regolamento mira anche a rendere più semplice e rapida l’attuazione armonizzata della disciplina, prevedendo inoltre un periodo transitorio per evitare discontinuità di mercato per alcune nuove voci di equipaggiamento conformi a precedenti requisiti nazionali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’equipaggiamento marittimo ricompreso nell’allegato e disciplinato dalla direttiva 2014/90/UE. Coinvolge in particolare prodotti destinati a navi UE, inclusi mezzi di salvataggio, dotazioni antincendio, sistemi di navigazione e radiocomunicazione, dispositivi di prevenzione dell’inquinamento e alcune apparecchiature complementari previste da SOLAS e COLREG. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche nel SEE.
Struttura normativa generale
L’articolo 1 stabilisce il criterio fondamentale: i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova contenuti negli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva si applicano agli elementi elencati nell’allegato. L’allegato organizza l’elenco per sezioni tematiche e, per ciascuna voce, indica:
- la denominazione del prodotto;
- le regole SOLAS, MARPOL o COLREG pertinenti;
- le norme di prova applicabili;
- i moduli di valutazione della conformità;
- le date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo, ove previste.
Abrogazione del precedente regolamento
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533. Il nuovo atto si pone dunque come aggiornamento sostitutivo del precedente quadro tecnico, mantenendo la logica di revisione periodica delle voci MED.
Regime transitorio
L’articolo 3 introduce regimi transitori specifici per alcune nuove voci dell’allegato. In sintesi:
- per l’equipaggiamento indicato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975", se conforme ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima del 4 settembre 2024, la commercializzazione e l’installazione a bordo possono proseguire fino al 4 settembre 2027 o al 23 settembre 2028, secondo la voce;
- per l’equipaggiamento indicato come "nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533", se conforme ai requisiti nazionali di omologazione vigenti prima del 23 settembre 2025, la commercializzazione e l’installazione a bordo possono proseguire fino al 23 settembre 2028.
Il regolamento precisa anche il significato di "installazione a bordo", ammettendo, a seconda della voce, la prima installazione in posizione di esercizio, la prima installazione in posizione di esercizio o stivaggio, oppure la consegna al cantiere navale entro 30 mesi prima della prima installazione.
Principali aree materiali coperte dall’allegato
Mezzi di salvataggio
La sezione 1 aggiorna numerose voci relative ai dispositivi di salvataggio: salvagenti, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute da immersione/antiesposizione, dispositivi di protezione termica, razzi a paracadute, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, dispositivi di ammaino, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, scale di discesa, materiali catarifrangenti, riflettori radar, motori per imbarcazioni di salvataggio/soccorso, proiettori e verricelli.
Tra gli aspetti rilevanti si segnalano:
- aggiornamenti di norme ISO/IEC/EN, con passaggi a versioni più recenti;
- differenziazione tra equipaggiamento destinato a utilizzo con o senza giubbotto di salvataggio;
- regimi transitori per nuove versioni di prodotto e norme di prova;
- note specifiche su componenti associati obbligatori, come cavi di sicurezza e sistemi di sgancio rapido.
Prevenzione dell’inquinamento marino
La sezione 2 riguarda apparecchiature connesse alla prevenzione dell’inquinamento, tra cui:
- separatori e filtri per effluenti con tenore di olio non superiore a 15 ppm;
- rilevatori di interfaccia olio/acqua;
- misuratori del tenore di olio;
- sistemi di monitoraggio e controllo degli scarichi delle petroliere;
- sistemi di trattamento dei reflui per navi passeggeri e per altre navi;
- inceneritori di bordo;
- analizzatori NOx installati a bordo;
- sistemi di depurazione dei gas di scarico.
La disciplina mostra un forte coordinamento con MARPOL, in particolare gli allegati I, IV e VI, e con le risoluzioni MEPC. Per i sistemi di trattamento dei reflui e per gli inceneritori sono previsti requisiti diversi a seconda della categoria di nave e della zona di impiego.
Protezione antincendio
La sezione 3 è molto ampia e copre:
- materiali non combustibili e resistenti al fuoco;
- porte, serrande, finestre, portellini e aperture nelle paratie di classe A, B e C;
- materiali di copertura, rivestimenti e adesivi a limitata propagazione della fiamma;
- mobili imbottiti e componenti per letti;
- impianti sprinkler, naspi, tubazioni antincendio e sistemi equivalenti;
- apparecchi di protezione individuale dei vigili del fuoco;
- autorespiratori, EEBD e cavi di sicurezza;
- sistemi di rilevazione e segnalazione incendio, compresi sensori, attrezzature di controllo, alimentazioni e cavi;
- impianti fissi di estinzione incendi a gas, aerosol, schiuma e acqua;
- impianti per cucine di bordo, stive ro-ro, balconi cabine e sale macchine.
In questa sezione sono frequenti le note che consentono di mantenere, per i ricambi di impianti esistenti, le norme applicabili al momento dell’installazione originaria a bordo.
Apparecchiature di navigazione
La sezione 4 riguarda bussola magnetica, sistemi di controllo della rotta, ecometro, indicatori di velocità e distanza, dispositivi di orientamento, SART, radar, riflettori radar, VDR, ECDIS, AIS, BNWAS, impianti integrati, GNSS, giroscopi, inclinometri elettronici, strumenti per unità veloci, indicatori di angolo del timone, numero di giri e passo delle eliche, registratori dei dati di viaggio, sistemi di navigazione integrati e dispositivi affini.
Sono frequenti i richiami a:
- SOLAS cap. V;
- norme IEC/EN 60945, 61162, 62288, 62923, 61924, 61996 e altre;
- specifiche ISO dedicate ai singoli strumenti;
- requisiti di prestazione IMO per categorie diverse di naviglio e per unità veloci.
Il regolamento introduce o aggiorna anche l’uso di nuove edizioni di norme tecniche e di sistemi satellitari di navigazione, inclusi Beidou, SBAS e IRNSS, nonché il nuovo ausilio automatico di governo MED/4.68 e il nuovo regolatore ECDIS/VDR/S-VDR in voci dedicate con riferimento ai nuovi certificati.
Radiocomunicazioni marittime
La sezione 5 è tra le più dettagliate e disciplina, tra l’altro:
- impianti VHF DSC;
- ricevitori DSC, NAVTEX ed EGC;
- impianti HF e MF/HF per MSI e comunicazioni di sicurezza;
- EPIRB a 406 MHz;
- radiotelefoni VHF portatili e fissi per imbarcazioni di salvataggio;
- radiotelefoni da vigile del fuoco;
- ICS e stazioni nave-terra per GMDSS;
- apparecchiature Inmarsat C, FBB e Iridium.
Particolare rilievo assumono:
- l’inclusione di nuove versioni di norme ETSI, ITU-R e IEC;
- la gestione dei prodotti con funzionalità EGC;
- la sopravvivenza transitoria di talune risoluzioni IMO fino al 1° gennaio 2028 in assenza delle corrispondenti norme di prova;
- la soppressione di voci relative a servizi o apparati non più in esercizio, come Inmarsat-B SES e altre voci trasferite.
Equipaggiamento COLREG e altre apparecchiature di sicurezza
La sezione 6 comprende le luci di navigazione. La sezione 7 include autorespiratori per spazi pieni di gas. La sezione 8 disciplina dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici e il relativo aggiornamento con nuove revisioni di norme e risoluzioni IMO.
Equipaggiamento non soggetto a certificazione MED
La sezione 9 è informativa e riporta apparecchiature trasferite o soppresse dall’elenco principale, nonché alcune dotazioni soggette ad altri regimi. Vi rientrano, tra l’altro:
- sistemi di diffusione sonora e di allarme generale ora trasferiti alle voci MED/1.44a e MED/1.44b;
- apparecchiature per la limitazione delle emissioni di SOx;
- lampade di sicurezza;
- indumenti di protezione chimica;
- componenti antincendio per depositi di pittura e liquidi infiammabili;
- apparecchi schiumogeni portatili;
- impianti gas domestici;
- componenti CO2;
- sistemi spray manuali;
- maniche > 52 mm;
- sistemi per alcol metilico/etilico;
- sistema di controllo della rotta per unità veloci e QZNSS.
Note operative importanti per i professionisti
Il testo usa frequentemente note tecniche che incidono sulla conformità pratica:
- in caso di più norme collegate da "oppure", la conformità a una sola delle serie alternative è sufficiente;
- se le norme sono separate da virgole o altri segni diversi da "oppure", si applicano cumulativamente;
- alcune voci consentono di continuare ad applicare le norme vigenti al momento dell’installazione per i pezzi di ricambio di impianti esistenti;
- per alcune voci la seconda riga dell’allegato aggiorna solo parte dei requisiti, mentre la riga inferiore sostituisce integralmente la precedente;
- per diverse apparecchiature radiocomunicazioni e di navigazione la certificazione deve menzionare funzioni opzionali testate o non testate.
Decorrenza e impatto pratico
Il regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente. Per il mercato italiano ciò implica la necessità di verificare, per ogni prodotto MED, la corrispondenza tra la versione delle norme tecniche impiegate, le date transitorie e l’eventuale presenza di vecchie omologazioni o di norme nazionali pregresse ancora utilizzabili entro i termini previsti.
Sintesi conclusiva
Si tratta quindi di un regolamento tecnico di aggiornamento e sostituzione periodica dell’elenco MED, con effetti rilevanti su certificazione, commercializzazione e installazione a bordo di equipaggiamenti marittimi in tutta l’Unione. La sua lettura richiede attenzione voce per voce, poiché le differenze tra riga iniziale, riga aggiornata e regimi transitori possono incidere direttamente sulla validità della certificazione e sulla spendibilità commerciale del prodotto.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei requisiti armonizzati e dell’allegato
L’articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova contenuti negli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE si applichino a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce/aggiorna numerose voci dell’elenco MED, con rinvii puntuali a regolamenti SOLAS, MARPOL, COLREG, risoluzioni e circolari IMO, norme EN/IEC/ISO/ETSI e standard ITU-R.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533, che aveva a sua volta sostituito il regolamento (UE) 2024/1975 per diverse voci dell’allegato.
Regimi transitori per nuove voci e vecchie omologazioni nazionali
L’articolo 3 consente, per alcune voci inserite come "nuova voce inserita" dal regolamento (UE) 2024/1975 e dal regolamento (UE) 2025/1533, la commercializzazione e l’installazione a bordo fino a specifiche date finali se l’equipaggiamento soddisfa requisiti nazionali di omologazione vigenti prima delle date di riferimento. In particolare: per le voci inserite dal regolamento (UE) 2024/1975 la transizione termina, in via generale, il 4 settembre 2027 o il 4 settembre 2028 a seconda della voce; per le voci inserite dal regolamento (UE) 2025/1533 la transizione termina, in via generale, il 23 settembre 2028. L’allegato specifica caso per caso la data di prima immissione sul mercato e l’ultima installazione a bordo, nonché il significato di "installazione a bordo".
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri. Dal considerando emerge anche l’esigenza di consentire all’industria un adeguato adattamento tecnico-operativo.
Struttura dell’allegato: mezzi di salvataggio, antincendio, navigazione, radiocomunicazioni
L’allegato è articolato per grandi categorie: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG, altre apparecchiature di sicurezza, apparecchiature SOLAS II-1 e un elenco informativo di equipaggiamento non soggetto a certificazione MED. Per ciascuna voce indica i riferimenti normativi SOLAS/MARPOL/COLREG, le norme di prova applicabili, il modulo di conformità (tipicamente B+D, B+E, B+F e, per alcuni casi, G) e le date di efficacia dei passaggi transitori.
Aggiornamenti tecnici ricorrenti e alternative normative
Il regolamento utilizza spesso formule alternative del tipo "oppure" per consentire la conformità mediante norme EN o IEC equivalenti, in alcuni casi con versioni aggiornate e addenda successivi. In più punti disciplina la sostituzione di norme precedenti con nuove edizioni, la permanenza di norme per ricambi di impianti esistenti e l’applicazione di specifiche circolari IMO, talora con revisioni o addenda.
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