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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1421

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1421 della Commissione, del 30 giugno 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, benzovindiflupyr, clorotoluron, cletodim, ciclossidim, cimoxanil, dazomet, deltametrina, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo

Normativa europea32026R1421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga, in modo differenziato per sostanza, i termini di approvazione di 19 principi attivi fitosanitari, per evitare la loro scadenza prima della conclusione delle relative procedure di rinnovo. La Commissione motiva l’intervento con ritardi nelle valutazioni non imputabili ai richiedenti e con la necessità di completare le fasi tecnico-amministrative e di gestione del rischio previste dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. L’atto modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza per ciascuna sostanza. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Proroga dei periodi di approvazione di 19 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive bensulfuron, benzovindiflupyr, clorotoluron, cletodim, ciclossidim, cimoxanil, dazomet, deltametrina, diclofop, fenazaquin, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo, approvate ai fini dell’uso nei prodotti fitosanitari nell’Unione. L’intervento riguarda la proroga dei rispettivi periodi di approvazione in attesa della conclusione delle procedure di rinnovo in corso ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro; è inoltre rilevante ai fini SEE. Non disciplina nuove approvazioni sostanziali, ma solo l’estensione temporanea delle approvazioni esistenti; restano fermi gli esiti delle future decisioni di rinnovo o mancato rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive fitosanitarie

Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, utilizzando il meccanismo di proroga previsto dall’articolo 17. La finalità è evitare che alcune sostanze attive escano dall’elenco delle sostanze approvate prima che siano concluse le relative procedure di rinnovo, ancora pendenti per ragioni considerate dalla Commissione estranee alla sfera di controllo dei richiedenti.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione richiama, per ciascuna sostanza, il percorso regolatorio già svolto: iscrizione originaria nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE o successiva inclusione nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, precedenti proroghe e stato attuale delle domande di rinnovo. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri relatori e dall’EFSA, ritiene che siano necessari ulteriori tempi tecnici per completare la valutazione scientifica e le decisioni di gestione del rischio.

Ambito di applicazione e sostanze interessate

Il provvedimento riguarda 19 sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari:

  • bensulfuron
  • benzovindiflupyr
  • clorotoluron
  • cletodim
  • ciclossidim
  • cimoxanil
  • dazomet
  • deltametrina
  • diclofop
  • fenazaquin
  • fluopicolide
  • imexazol
  • lambda-cialotrina
  • MCPA
  • MCPB
  • metaldeide
  • metsulfuron-metile
  • paclobutrazol
  • tebuconazolo

Le domande di rinnovo risultano presentate e valutate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; in taluni casi l’EFSA ha già adottato le conclusioni, in altri la procedura è ancora in fase di valutazione, richiesta di integrazioni o aggiornamento del rapporto di valutazione.

Profili procedurali rilevanti

Il regolamento dettaglia, per ciascuna sostanza, lo stato della procedura di rinnovo, con riferimento a:

  • data di presentazione della domanda;
  • verifica di ammissibilità ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012;
  • presentazione del progetto di rapporto di valutazione o del progetto riveduto;
  • consultazione pubblica dell’EFSA;
  • richieste di informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e, per taluni casi, dell’articolo 13, paragrafo 3 bis;
  • tempistiche previste per le conclusioni EFSA e per le decisioni finali della Commissione.

Tra i casi più significativi:

  • per bensulfuron, la Commissione ha chiesto un riesame di alcune informazioni e un rapporto aggiornato entro il 10 giugno 2026; la proroga è fissata al 15 novembre 2027;
  • per clorotoluron, l’EFSA ha chiesto informazioni supplementari sulle proprietà di interferente endocrino ai sensi del regolamento (UE) 2018/605; la proroga è fissata al 30 giugno 2028;
  • per cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fluopicolide, imexazol, lambda-cialotrina, MCPA, MCPB, metaldeide, metsulfuron-metile, paclobutrazol e tebuconazolo, permangono fasi istruttorie o documentali ancora da completare, con proroghe sino al 2029 nei casi più lunghi;
  • per deltametrina, cimoxanil e tebuconazolo il regolamento considera anche le ulteriori richieste EFSA in materia di interferenti endocrini.

Sostanze candidate alla sostituzione

Benzovindiflupyr, lambda-cialotrina e metsulfuron-metile sono richiamati espressamente come sostanze candidate alla sostituzione, già inserite nella parte E dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Per esse la proroga si inserisce nella medesima logica di continuità temporanea dell’approvazione in attesa dell’esito del rinnovo.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’allegato del nuovo regolamento sostituisce le date di scadenza delle approvazioni nelle parti A ed E, fissando i nuovi termini per ciascuna sostanza. In particolare, tra le principali nuove scadenze figurano:

  • 30 giugno 2028 per deltametrina e clorotoluron;
  • 31 luglio 2028 per MCPA, MCPB e tebuconazolo;
  • 30 novembre 2027 per cimoxanil e bensulfuron;
  • 31 gennaio 2029 per fluopicolide, ciclossidim, imexazol, diclofop, paclobutrazol, benzovindiflupyr e lambda-cialotrina;
  • 30 novembre 2029 per dazomet;
  • 15 ottobre 2028 per metaldeide;
  • 15 agosto 2028 per fenazaquin;
  • 15 dicembre 2027 per cletodim;
  • 31 luglio 2029 per metsulfuron-metile.

Entrata in vigore e effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione osserva inoltre che, qualora in futuro sia adottato un regolamento che non rinnovi l’approvazione di una sostanza inclusa nell’allegato, la scadenza dovrà essere fissata alla data di entrata in vigore di tale futuro atto o, se posteriore, alla data originariamente prevista prima di questa proroga.

Disposizioni principali

Proroga delle approvazioni

Sono prorogati i periodi di approvazione delle sostanze attive indicate nell’allegato, con scadenze differenziate fissate al 15 novembre 2027, 15 dicembre 2027, 30 giugno 2028, 31 luglio 2028, 15 agosto 2028, 15 ottobre 2028, 31 gennaio 2029, 30 novembre 2029 e 31 luglio 2029, secondo la sostanza interessata.

Motivazione della proroga

La Commissione rileva che le domande di rinnovo sono pendenti e che i ritardi nelle procedure derivano da circostanze fuori dal controllo dei richiedenti. La proroga ha natura temporanea ed eccezionale e serve a coprire il tempo necessario per concludere le valutazioni degli Stati membri relatori, le conclusioni dell’EFSA e le decisioni di gestione del rischio della Commissione.

Stato delle procedure di rinnovo

Per ciascuna sostanza è richiamato lo stato del procedimento ex regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con indicazione delle date di presentazione delle domande, dell’ammissibilità, dei progetti di rapporto di valutazione, delle consultazioni pubbliche, delle richieste di informazioni supplementari e, quando già intervenute, delle conclusioni EFSA o delle ulteriori fasi ancora pendenti.

Sostanze candidate alla sostituzione

Per benzovindiflupyr, lambda-cialotrina e metsulfuron-metile il regolamento richiama espressamente la loro qualificazione come sostanze candidate alla sostituzione e aggiorna le date di approvazione nelle parti E dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato del nuovo regolamento, incidendo sulle parti A ed E dell’elenco delle sostanze attive approvate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareregolazione delle sostanze attiveprocedura amministrativa ue

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