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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1550

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1550 della Commissione, del 2 luglio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R1550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate all’esportazione di taluni prodotti avicoli da Canada, Cile e Stati Uniti, a seguito di nuovi o precedenti focolai di HPAI. Reintroduce l’autorizzazione per alcune zone di Canada e Cile, ritenute nuovamente idonee, e sospende o mantiene sospensioni per specifiche zone degli Stati Uniti interessate da nuovi focolai. La modifica opera tramite sostituzione di singole righe negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, con applicazione urgente e diretta in tutti gli Stati membri.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone di Canada, Cile e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Cile e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri prodotti o altri paesi se non nei limiti delle zone espressamente modificate.

Modifica degli elenchi di ingresso per pollame e prodotti avicoli da Canada, Cile e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1550 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale e risponde all’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in alcune zone di Canada, Cile e Stati Uniti. La Commissione, valutate le informazioni trasmesse dai paesi interessati, modifica gli elenchi delle zone autorizzate o sospese per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione e prevenire perturbazioni commerciali inutili.

Contesto normativo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2016/429 come base generale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori, consentito solo se il paese, territorio o zona è elencato conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione.

Presupposti fattuali: focolai di HPAI e valutazione della Commissione

Il provvedimento si fonda sui focolai di HPAI notificati da Canada, Cile e Stati Uniti e sulle misure adottate dalle rispettive autorità veterinarie. Per gli Stati Uniti è segnalato un nuovo focolaio nel pollame nello Stato di Rhode Island, confermato il 12 giugno 2026 mediante RT-PCR e notificato alla Commissione il 17 giugno 2026; l’autorità americana ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km e ha applicato una politica di abbattimento totale.

Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno trasmesso aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo in relazione a precedenti focolai. La Commissione ritiene che, per Canada e Cile, siano state fornite garanzie sufficienti a dimostrare che le aree interessate non costituiscono più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Per gli Stati Uniti, invece, il nuovo focolaio impone ulteriori restrizioni in alcune zone.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle voci di Canada, Cile e Stati Uniti.

Per il Canada sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336 e CA-2.338, con indicazione delle date di riferimento dei focolai e delle misure adottate.

Per il Cile sono sostituite le righe relative alle zone CL-2.13 e CL-2.14.

Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone, tra cui US-2.1133, US-2.1192, US-2.1245, US-2.1246, US-2.1251, US-2.1253, US-2.1300, US-2.1302, US-2.1308, US-2.1309, US-2.1332, US-2.1333 e US-2.1372; inoltre è aggiunta la nuova zona US-2.1397.

Nella parte 2 dello stesso allegato è inserita la descrizione della nuova zona US-2.1397, riferita allo Stato di Rhode Island, area circolare di 10 km di raggio attorno a Providence 01, con coordinate geografiche specificate nel testo.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, per le medesime aree geografiche.

Per il Canada le zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336 e CA-2.338 sono aggiornate anche per la categoria GBM, oltre che per POU e RAT.

Per il Cile le zone CL-2.13 e CL-2.14 sono aggiornate per POU, RAT e GBM.

Per gli Stati Uniti sono modificate le stesse zone già elencate nell’allegato V, con aggiornamento delle voci riferite a POU, RAT e GBM; anche qui è introdotta la nuova zona US-2.1397.

Effetti pratici per gli operatori

Gli operatori economici che importano nell’Unione pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame o selvaggina da penna devono verificare se la zona di origine rientra tra quelle elencate come autorizzate nei nuovi allegati. Le partite provenienti dalle zone ripristinate di Canada e Cile possono nuovamente accedere al mercato UE nei limiti stabiliti dalle tabelle aggiornate, mentre per le zone statunitensi interessate da nuovi focolai continua o viene introdotta la sospensione dell’ingresso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne evidenzia l’urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi internazionali e per assicurare un livello adeguato di tutela sanitaria nell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite animali e prodotti di origine animale, in funzione della situazione sanitaria HPAI.

Aggiornamento degli elenchi per Canada, Cile e Stati Uniti

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per le voci relative a Canada, Cile e Stati Uniti. Per il Canada e il Cile sono ripristinate o aggiornate le autorizzazioni per alcune zone dopo la valutazione delle garanzie fornite sulla gestione dei focolai e sulle misure di contenimento. Per gli Stati Uniti, alcune zone restano sospese o vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni a seguito di nuovi focolai di HPAI.

Misure specifiche per le zone canadesi e cilene

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336, CA-2.338, CL-2.13 e CL-2.14. Le modifiche riflettono il superamento della situazione di rischio e il ripristino dell’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le date rilevanti dei focolai e delle misure risultano richiamate nelle nuove tabelle (ad esempio 30.4.2026, 11.5.2026, 19.5.2026 per il Canada; 29.3.2026 e 15.4.2026 per il Cile).

Misure specifiche per gli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti sono modificate numerose zone nell’allegato V e nell’allegato XIV, con riferimento a focolai confermati tra il 12.11.2025 e il 12.6.2026. È introdotta la nuova zona US-2.1397, relativa allo Stato di Rhode Island, area circolare di 10 km attorno a Providence 01 (coordinate GPS indicate nel testo). Le modifiche tengono conto della recente comparsa di nuovi focolai e della conseguente zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità veterinaria statunitense.

Effetti sui prodotti interessati

Le modifiche riguardano, nell’allegato V, le partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le categorie richiamate nelle tabelle includono, a seconda delle voci, pollame e materiale germinale, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione alle zone autorizzate o sospese.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada, Cile e Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle importazionisicurezza alimentare

Testo integrale

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