Regolamento (UE) 2026/1550
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1550 della Commissione, del 2 luglio 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone autorizzate all’esportazione di taluni prodotti avicoli da Canada, Cile e Stati Uniti, a seguito di nuovi o precedenti focolai di HPAI. Reintroduce l’autorizzazione per alcune zone di Canada e Cile, ritenute nuovamente idonee, e sospende o mantiene sospensioni per specifiche zone degli Stati Uniti interessate da nuovi focolai. La modifica opera tramite sostituzione di singole righe negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, con applicazione urgente e diretta in tutti gli Stati membri.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone di Canada, Cile e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle voci relative a Canada, Cile e Stati Uniti negli allegati V e XIV di tale regolamento, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione. Non disciplina altri prodotti o altri paesi se non nei limiti delle zone espressamente modificate.
Modifica degli elenchi di ingresso per pollame e prodotti avicoli da Canada, Cile e Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1550 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale e risponde all’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in alcune zone di Canada, Cile e Stati Uniti. La Commissione, valutate le informazioni trasmesse dai paesi interessati, modifica gli elenchi delle zone autorizzate o sospese per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione e prevenire perturbazioni commerciali inutili.
Contesto normativo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) 2016/429 come base generale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori, consentito solo se il paese, territorio o zona è elencato conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione.
Presupposti fattuali: focolai di HPAI e valutazione della Commissione
Il provvedimento si fonda sui focolai di HPAI notificati da Canada, Cile e Stati Uniti e sulle misure adottate dalle rispettive autorità veterinarie. Per gli Stati Uniti è segnalato un nuovo focolaio nel pollame nello Stato di Rhode Island, confermato il 12 giugno 2026 mediante RT-PCR e notificato alla Commissione il 17 giugno 2026; l’autorità americana ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km e ha applicato una politica di abbattimento totale.
Il Canada, il Cile e gli Stati Uniti hanno trasmesso aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e sulle misure di controllo in relazione a precedenti focolai. La Commissione ritiene che, per Canada e Cile, siano state fornite garanzie sufficienti a dimostrare che le aree interessate non costituiscono più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione. Per gli Stati Uniti, invece, il nuovo focolaio impone ulteriori restrizioni in alcune zone.
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, con riferimento alle voci di Canada, Cile e Stati Uniti.
Per il Canada sono sostituite le righe relative alle zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336 e CA-2.338, con indicazione delle date di riferimento dei focolai e delle misure adottate.
Per il Cile sono sostituite le righe relative alle zone CL-2.13 e CL-2.14.
Per gli Stati Uniti sono aggiornate numerose zone, tra cui US-2.1133, US-2.1192, US-2.1245, US-2.1246, US-2.1251, US-2.1253, US-2.1300, US-2.1302, US-2.1308, US-2.1309, US-2.1332, US-2.1333 e US-2.1372; inoltre è aggiunta la nuova zona US-2.1397.
Nella parte 2 dello stesso allegato è inserita la descrizione della nuova zona US-2.1397, riferita allo Stato di Rhode Island, area circolare di 10 km di raggio attorno a Providence 01, con coordinate geografiche specificate nel testo.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
L’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, per le medesime aree geografiche.
Per il Canada le zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336 e CA-2.338 sono aggiornate anche per la categoria GBM, oltre che per POU e RAT.
Per il Cile le zone CL-2.13 e CL-2.14 sono aggiornate per POU, RAT e GBM.
Per gli Stati Uniti sono modificate le stesse zone già elencate nell’allegato V, con aggiornamento delle voci riferite a POU, RAT e GBM; anche qui è introdotta la nuova zona US-2.1397.
Effetti pratici per gli operatori
Gli operatori economici che importano nell’Unione pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame o selvaggina da penna devono verificare se la zona di origine rientra tra quelle elencate come autorizzate nei nuovi allegati. Le partite provenienti dalle zone ripristinate di Canada e Cile possono nuovamente accedere al mercato UE nei limiti stabiliti dalle tabelle aggiornate, mentre per le zone statunitensi interessate da nuovi focolai continua o viene introdotta la sospensione dell’ingresso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione ne evidenzia l’urgenza per evitare inutili perturbazioni degli scambi internazionali e per assicurare un livello adeguato di tutela sanitaria nell’Unione.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione interviene ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La finalità è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite animali e prodotti di origine animale, in funzione della situazione sanitaria HPAI.
Aggiornamento degli elenchi per Canada, Cile e Stati Uniti
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per le voci relative a Canada, Cile e Stati Uniti. Per il Canada e il Cile sono ripristinate o aggiornate le autorizzazioni per alcune zone dopo la valutazione delle garanzie fornite sulla gestione dei focolai e sulle misure di contenimento. Per gli Stati Uniti, alcune zone restano sospese o vengono aggiunte nuove zone soggette a restrizioni a seguito di nuovi focolai di HPAI.
Misure specifiche per le zone canadesi e cilene
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le zone CA-2.334, CA-2.335, CA-2.336, CA-2.338, CL-2.13 e CL-2.14. Le modifiche riflettono il superamento della situazione di rischio e il ripristino dell’ingresso nell’Unione dalle zone interessate. Le date rilevanti dei focolai e delle misure risultano richiamate nelle nuove tabelle (ad esempio 30.4.2026, 11.5.2026, 19.5.2026 per il Canada; 29.3.2026 e 15.4.2026 per il Cile).
Misure specifiche per gli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti sono modificate numerose zone nell’allegato V e nell’allegato XIV, con riferimento a focolai confermati tra il 12.11.2025 e il 12.6.2026. È introdotta la nuova zona US-2.1397, relativa allo Stato di Rhode Island, area circolare di 10 km attorno a Providence 01 (coordinate GPS indicate nel testo). Le modifiche tengono conto della recente comparsa di nuovi focolai e della conseguente zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità veterinaria statunitense.
Effetti sui prodotti interessati
Le modifiche riguardano, nell’allegato V, le partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le categorie richiamate nelle tabelle includono, a seconda delle voci, pollame e materiale germinale, nonché carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in relazione alle zone autorizzate o sospese.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è adottato con urgenza per evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada, Cile e Stati Uniti.
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