Regolamento (UE) 2026/1429
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1429 della Commissione, del 30 giugno 2026, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Lyso IPA Hand Disinfection conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection", sulla base della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e del parere favorevole dell’ECHA. La decisione riguarda prodotti a base di propan-2-olo per l’igiene delle mani, con impieghi sia igienici sia chirurgici, destinati a diversi tipi di utilizzatori. L’autorizzazione è subordinata al rispetto del sommario delle caratteristiche del biocida allegato, che disciplina composizione, usi autorizzati, dosi, tempi di contatto, confezionamento, misure di mitigazione del rischio e condizioni di conservazione.
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection" per l’igiene umana (PT1), ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla società Schuelke & Mayr GmbH, titolare dell’autorizzazione dell’Unione per la stessa famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection", e consente la messa a disposizione sul mercato e l’uso dei prodotti della famiglia nei limiti del sommario delle caratteristiche del biocida allegato. L’autorizzazione riguarda biocidi di tipo di prodotto 1 (igiene umana), a base di propan-2-olo, destinati alla disinfezione/strofinamento igienico e chirurgico delle mani da parte di utilizzatori professionali, industriali e non professionali, in ambienti sanitari, domestici e industriali, con diverse configurazioni di confezionamento. L’autorizzazione è valida dall’11 agosto 2026 al 30 settembre 2035. Il testo è rilevante ai fini del SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Autorizzazione dell’Unione per "Lyso IPA Hand Disinfection"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1429 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. Il provvedimento si fonda sull’istruttoria svolta dall’ECHA, sul progetto riveduto di sommario delle caratteristiche del biocida trasmesso alla Commissione e sul parere del comitato permanente sui biocidi.
Contesto procedurale e motivazione del provvedimento
La domanda di autorizzazione è stata presentata il 22 giugno 2016 da Schuelke & Mayr GmbH per una stessa famiglia di biocidi del tipo di prodotto 1 (igiene umana). Il principio attivo è il propan-2-olo, incluso nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 1. L’ECHA, con parere dell’11 febbraio 2025, ha ritenuto che le differenze rispetto alla famiglia di riferimento "desmanol pure" fossero limitate a informazioni suscettibili di modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che la famiglia soddisfacesse le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Oggetto dell’autorizzazione e titolare
L’autorizzazione è rilasciata a Schuelke & Mayr GmbH per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection", con numero di autorizzazione EU-0034272-0000. La Commissione precisa che la validità decorre dall’11 agosto 2026 fino al 30 settembre 2035.
Ambito di applicazione e utilizzi autorizzati
La famiglia è destinata al tipo di prodotto 1, cioè all’igiene umana, e concerne principalmente la disinfezione/strofinamento delle mani in contesti privati, sanitari, professionali e industriali. Gli usi autorizzati coprono sia lo strofinamento igienico delle mani sia lo strofinamento chirurgico delle mani, con efficacia contro combinazioni variabili di batteri, lieviti, micobatteri, virus incapsulati e, in alcuni meta SPC, virus con attività virucida a spettro limitato, fungi e batteri della tubercolosi.
Composizione e configurazioni di prodotto
L’allegato disciplina numerose varianti della stessa famiglia, distinte in meta SPC e in prodotti singoli. In generale, i prodotti sono a base di propan-2-olo, in concentrazioni che variano, a seconda del meta SPC, tra circa 63,1% e 75% p/p; in alcune formulazioni è presente anche 1-tetradecanol come sostanza non attiva. È prevista la formulazione "AL – qualsiasi altro liquido" e, per alcune varianti, l’uso di imballaggi diversi: flaconi, taniche, fusti, IBC e, in taluni casi, bustine/sacchetti o contenitori specifici.
Modalità d’uso, dosi e tempi di contatto
Le istruzioni operative sono molto dettagliate e variano a seconda dell’uso e del profilo del prodotto. In via ricorrente:
- per lo strofinamento igienico delle mani si impiegano generalmente 3 ml, con tempo di contatto di 30 secondi;
- per lo strofinamento chirurgico delle mani si impiegano generalmente 5 ml per applicazione, spesso ripetuti due volte, con tempi di contatto di 90 o 180 secondi a seconda della variante;
- in alcune formulazioni sono previste applicazioni dedicate contro micobatteri, virus incapsulati o virus a spettro limitato, con dosaggi e tempi differenziati. L’uso è spesso limitato a mani e braccia intatte, e il prodotto è definito pronto all’uso.
Misure di mitigazione del rischio e avvertenze
L’allegato contiene numerose prescrizioni di sicurezza: ventilazione adeguata durante e dopo l’uso, tenere il prodotto lontano da fonti di calore e accensione, evitare il contatto con gli occhi, non mangiare, bere o fumare durante l’uso, tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici, limitare l’uso esclusivamente agli adulti in alcune formulazioni, evitare l’uso in presenza di bambini sotto i 6 anni in specifici casi, e utilizzare lozioni per la cura della pelle in caso di secchezza cutanea. Per gli utilizzatori professionali è raccomandato, in alcune varianti, l’uso di dispositivi di protezione degli occhi (P280).
Pronto soccorso, ambiente e smaltimento
Le istruzioni di pronto soccorso riportano, in sintesi, trasferimento in luogo sicuro, assistenza medica in caso di sintomi, lavaggio con acqua in caso di contatto cutaneo, risciacquo oculare prolungato e ricorso a centro antiveleni o medico in caso di malessere. Sono inoltre elencate misure di emergenza ambientale: evitare lo sversamento di concentrati nel suolo e nelle acque, raccogliere il prodotto fuoriuscito con materiali assorbenti idonei, non scaricare in fognatura, avvisare le autorità competenti in caso di contaminazione e adottare misure antiscintillamento e di messa a terra per il rischio di esplosione dei vapori. Lo smaltimento deve avvenire presso punti di raccolta autorizzati, secondo la normativa locale, nazionale e internazionale.
Conservazione e durata di conservazione
Le condizioni di stoccaggio sono costanti nelle varie varianti: recipiente ben chiuso, protezione dalla luce solare diretta, conservazione a temperatura ambiente nel contenitore originale. La durata di conservazione varia a seconda del confezionamento: 36 mesi per molte configurazioni in HDPE; 6 giorni per alcune formulazioni in PE o bustina/sacchetto; in un caso specifico della famiglia di riferimento la scheda indica 36 mesi per flaconi/taniche/fusti/IBC compatibili.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia anche ai fini SEE.
Disposizioni principali
Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione
Alla società Schuelke & Mayr GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi "Lyso IPA Hand Disinfection", con numero di autorizzazione EU-0034272-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione dell’Unione è valida dall’11 agosto 2026 al 30 settembre 2035.
Base giuridica e motivazione
Il provvedimento è adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare dell’articolo 44, paragrafo 5, primo comma. La Commissione richiama la domanda presentata il 22 giugno 2016, il parere dell’ECHA dell’11 febbraio 2025 e il progetto riveduto di sommario trasmesso il 13 novembre 2025; richiama inoltre la conformità al parere del comitato permanente sui biocidi.
Ambito materiale: famiglia di biocidi e principio attivo
La famiglia autorizzata comprende prodotti a base di propan-2-olo (isopropanolo), sostanza inserita nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 1. La famiglia fa riferimento alla famiglia di biocidi di riferimento "desmanol pure", già autorizzata con regolamento di esecuzione (UE) 2025/1905.
Relazione con il biocida di riferimento e natura delle differenze
L’ECHA ha concluso che le differenze tra la famiglia "Lyso IPA Hand Disinfection" e la corrispondente famiglia di riferimento "desmanol pure" si limitano a informazioni modificabili mediante modifica amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. La Commissione ha condiviso tale valutazione e ha ritenuto opportuno concedere l’autorizzazione dell’Unione.
Sommario delle caratteristiche del biocida e allegato tecnico
L’allegato contiene il sommario delle caratteristiche del prodotto/famiglia, con indicazione dei meta SPC, della composizione, degli usi autorizzati, delle istruzioni d’uso, delle misure di mitigazione del rischio, delle condizioni di stoccaggio, dei tempi di conservazione e delle informazioni sui singoli prodotti commerciali.
Disposizioni finali
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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