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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1547

Regolamento (UE) 2026/1547 del Consiglio, del 1° luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) 2026/249 che fissa, per il 2026, il 2027 e il 2028, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2025/2454 che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026

Normativa europea32026R1547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2026/249 e, in un punto specifico, dal regolamento (UE) 2025/2454, recependo nuovi pareri scientifici, esiti di consultazioni con Regno Unito, Norvegia e Groenlandia e decisioni di varie organizzazioni regionali di pesca. Le modifiche riguardano soprattutto TAC, contingenti nazionali e misure tecniche o di controllo per stock come acciuga, gamberetto boreale, spratto, merluzzo bianco, capelin, tonno rosso, tonnetto striato, sgombri e aringa del Golfo di Botnia. Il testo introduce anche misure di gestione per lo sgombro nella zona NEAFC, rinvia l’operatività di alcune misure concordate con il Regno Unito e dispone l’applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2026 per mantenere la continuità dei periodi di riferimento.

Regolamento che modifica le possibilità di pesca per il 2026-2028 di vari stock ittici nell’Unione e in acque non UE, adeguando TAC, contingenti e misure collegate per NEAFC, accordi con Regno Unito, Norvegia, Groenlandia, NAFO, ICCAT, IOTC, NPFC e Mar Baltico.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per le quote e i contingenti pertinenti, alle attività di pesca nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione, incluse zone di convenzione e acque soggette ad accordi o organizzazioni regionali di gestione della pesca. Incide su stock specifici e sui relativi TAC/contingenti per il 2026, 2027 e in alcuni casi 2028, con applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2026 per le parti modificate; alcune disposizioni si applicano dal 1o giugno, 1o luglio o 1o novembre 2026 secondo il caso. Rilevano anche esclusioni e deroghe specifiche, ad esempio sulle regole di flessibilità interannuale per taluni stock e sulle chiusure di periodo per determinati contingenti.

Regolamento (UE) 2026/1547 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2026 e anni successivi

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2026/249 e, per il Mar Baltico, sul regolamento (UE) 2025/2454. La finalità è adeguare TAC, contingenti e misure tecniche alle più recenti evidenze scientifiche, agli esiti delle consultazioni internazionali e alle decisioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, assicurando nel contempo continuità operativa agli operatori dell’Unione.

Contesto e rationes delle modifiche

Il preambolo indica che le modifiche discendono da pareri scientifici, consultazioni con paesi terzi e riunioni di ORGP/organizzazioni internazionali competenti. Il regolamento recepisce inoltre esigenze di coordinamento con il Regno Unito, la Norvegia, la Groenlandia e le altre parti contraenti di NEAFC, NAFO, ICCAT, IOTC e NPFC, oltre a correggere alcune misure per il Mar Baltico in coerenza con il quadro pluriennale di gestione.

Ambito territoriale e soggettivo

Le disposizioni riguardano i pescherecci dell’Unione e i contingenti attribuiti agli Stati membri in acque dell’Unione e in acque non dell’Unione, incluse zone di convenzione e aree di giurisdizione di organizzazioni regionali di pesca. In alcuni casi incidono anche su sbarchi, trasbordi, rifornimenti e servizi portuali nelle acque e nei porti dell’Unione, come nel caso delle misure NEAFC relative allo sgombro catturato da pescherecci russi.

Misure NEAFC: sgombro e controllo della soglia di 1 495 tonnellate

È introdotta una sezione specifica nel capo III del regolamento 2026/249 per la zona della convenzione NEAFC. L’articolo 26 bis stabilisce che, nel 2026, una volta superata la soglia complessiva di 1 495 tonnellate di sgombro catturate da pescherecci battenti bandiera russa nella zona di regolamentazione NEAFC, i pescherecci dell’Unione non possono più:

  • trasbordare tali sgombri;
  • rifornire di carburante o prestare altri servizi di supporto ai pescherecci interessati;
  • consentire sbarchi, trasbordi o altri servizi portuali nei porti e nelle acque dell’Unione ai pescherecci che hanno a bordo tali catture. Queste misure attuano nel diritto dell’Unione la raccomandazione NEAFC per il 2026 richiamata nei considerando.

Consultazioni con il Regno Unito e rinvio di alcune misure correttive

Il regolamento prende atto che, a seguito delle consultazioni bilaterali 2025-2026, alcune misure correttive per stock gestiti congiuntamente avrebbero dovuto applicarsi dal 1o giugno 2026, ma un precedente rinvio al 1o settembre 2026 era già stato disposto dal regolamento (UE) 2026/786 per il ritardo delle procedure britanniche. Poiché il Regno Unito prevede ulteriori ritardi, l’applicazione è spostata al 1o novembre 2026 per merluzzo bianco e merlano nel Mare d’Irlanda, nonché per sogliola e passera di mare nella Manica.

Aggiornamento dei TAC sulla base dei pareri scientifici e degli accordi internazionali

Tra le principali modifiche figurano:

  • acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona CIEM 10: TAC fissato al livello raccomandato dal CIEM per il periodo 1o luglio 2026 - 30 giugno 2027;
  • gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a: TAC fissato al livello concordato con la Norvegia e conferma delle misure tecniche concordate nel 2025;
  • spratto nelle divisioni CIEM 3a, 4 e 7d/7e: TAC adeguati agli esiti delle consultazioni con Regno Unito e Norvegia;
  • capelin nelle acque groenlandesi: i contingenti UE e nazionali per il periodo 15 ottobre 2025 - 15 aprile 2026 sono portati a zero per restituzione delle possibilità di pesca non utilizzate;
  • merluzzo bianco in Groenlandia: fissato un contingente UE di 900 tonnellate per una pesca sperimentale dal 12 febbraio al 31 dicembre 2026, ripartito in parti uguali tra Germania, Estonia, Spagna, Francia, Lituania e Portogallo;
  • merluzzo bianco nelle Svalbard e nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 2b: aggiornamento delle quote nazionali e conferma della rilevanza dei diritti e obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920;
  • merluzzo bianco NAFO 2J3KL: fissazione del TAC 2026-2027 e della chiusura della pesca diretta dal 15 aprile al 30 giugno 2027, salvo catture accessorie entro 1 250 kg o il 5 % se maggiore;
  • alalunga del nord nella zona ICCAT a nord di 5o N: aggiornamento dei contingenti di Irlanda, Spagna, Francia e Portogallo, con limiti speciali per le catture in acque del Regno Unito o dell’Unione;
  • tonno rosso nell’Atlantico orientale e Mediterraneo: riallineamento delle quote nazionali e delle speciali ripartizioni per categorie di pescherecci e per allevamento, in coerenza con la raccomandazione ICCAT 25-04 e il regolamento delegato (UE) 2026/497;
  • tonnetto striato nella zona IOTC: adeguamento delle quote UE e nazionali;
  • sgombro occhione e sgombro maculato nella zona NPFC: introduzione di TAC e limiti di sforzo per il periodo 1o giugno - 31 dicembre 2026, con un contingente UE di 5 560 tonnellate e misure accessorie di controllo.

Regime particolare per il tonno rosso

Il regolamento aggiorna in modo significativo la tabella del tonno rosso nella zona ICCAT a est di 45o O. La ripartizione delle quote riflette anche le richieste di trasferimento di quota dall’anno precedente avanzate nel 2026 da Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Portogallo. Inoltre, viene modificato il punto 6 dell’allegato VI sul numero massimo di allevamenti autorizzati e sul quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnabile agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, fissando per ciascuno Stato membro i relativi valori.

Aringa del Golfo di Botnia

Per le sottodivisioni 30-31 del Mar Baltico, il regolamento modifica il TAC dell’aringa in coerenza con il piano pluriennale di cui al regolamento (UE) 2016/1139 e con le più recenti informazioni scientifiche del CIEM. Il nuovo TAC è pari a 55 869 tonnellate, ripartite tra Finlandia e Svezia.

Applicazione retroattiva e decorrenze differenziate

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2026. Tuttavia, alcuni articoli e allegati operano dal 1o giugno, 1o luglio o 1o novembre 2026, mentre altri periodi coprono il 2027 o si collegano a chiusure temporali specifiche. La retroattività è giustificata dal mantenimento o aumento dei TAC interessati e dalla necessità di evitare interruzioni nelle attività di pesca.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per avvocati e commercialisti che assistono imprese ittiche, il testo richiede un controllo puntuale di:

  • quote nazionali e trasferimenti tra Stati membri;
  • finestre temporali di pesca consentita;
  • limitazioni geografiche e catture accessorie;
  • obblighi di notifica preventiva verso Commissione e, in alcuni casi, Regno Unito;
  • interazioni con i regimi speciali di gestione di ICCAT, IOTC, NPFC, NAFO, NEAFC e con gli accordi UE con Regno Unito, Norvegia e Groenlandia. Il regolamento ha quindi effetto diretto e immediato sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulla conformità documentale e operativa degli operatori dell’Unione.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento quadro sulle possibilità di pesca 2026-2028

L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2026/249, aggiornando l’articolo 1, le definizioni dell’articolo 4, l’articolo 62 e diversi allegati (IA, IB, IC, ID, IJ, IM e VI). Le modifiche recepiscono nuovi TAC, contingenti, periodi di applicazione e condizioni speciali per vari stock e zone.

Misure NEAFC per lo sgombro e divieti connessi

È inserito l’articolo 26 bis: i pescherecci dell’Unione non possono trasbordare sgombri catturati da pescherecci russi nella zona di regolamentazione NEAFC nel 2026 dopo il superamento collettivo di 1 495 tonnellate; non possono inoltre rifornire di carburante o prestare altri servizi di supporto agli stessi pescherecci, né possono essere effettuati sbarchi, trasbordi o altri servizi portuali nei porti e nelle acque dell’Unione oltre tale soglia.

Rinvio dell’applicazione di talune misure con il Regno Unito

L’articolo 62, paragrafo 2, è modificato per far applicare dal 1o novembre 2026 al 31 dicembre 2026 l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 20, e per confermare l’applicazione dal 1o giugno al 31 dicembre 2026 del titolo II, capo III, sezione 11, salvo precedente entrata in vigore di un atto corrispondente. È inoltre estesa o precisata l’applicazione di alcuni allegati (IM e XI dal 1o giugno al 31 dicembre 2026; allegato IC, tabella 1 dal 1o luglio 2026 al 30 giugno 2027; nota 2 dal 15 aprile 2027 al 30 giugno 2027).

Aggiornamento dei TAC e contingenti per stock specifici

L’allegato I riformula numerose tabelle dei TAC per acciuga, gamberetto boreale, spratto, merluzzo bianco in Groenlandia, merluzzo bianco nelle Svalbard e nelle acque internazionali, capelin, merluzzo bianco NAFO, alalunga del nord, tonno rosso, tonnetto striato e sgombri NPFC. Sono stabiliti importi, ripartizioni tra Stati membri, condizioni speciali, limiti di cattura accessoria e chiusure temporali o geografiche.

Modifica del regolamento sul Mar Baltico

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento (UE) 2025/2454, sostituendo la tabella sull’aringa nelle sottodivisioni 30-31 con un TAC di 55 869 tonnellate, di cui 45 805 alla Finlandia e 10 064 alla Svezia.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2026. Il considerando 19 chiarisce che l’applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento perché i TAC interessati sono mantenuti o aumentati.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse naturalirelazioni esterne dell’unioneaccordi internazionali di pesca

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