Regolamento (UE) 2026/1457
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 della Commissione, del 29 giugno 2026, relativo alla ripartizione dei contingenti tariffari aperti a norma del regolamento (UE) 2026/1384 del Parlamento europeo e del Consiglio che affronta gli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione e modifica il regolamento (UE) 2020/2170
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento ripartisce in modo dettagliato i contingenti tariffari aperti dal nuovo regolamento sull’acciaio, distinguendo tra quota NPF e quota riservata ai partner con accordi di libero scambio. La Commissione adotta criteri differenziati per paese e per categoria di prodotto, per conformarsi agli obblighi OMC e tenere conto di interessi dell’Unione quali diversificazione delle fonti di approvvigionamento, distorsioni degli scambi e situazioni eccezionali di alcuni paesi, in particolare l’Ucraina. La gestione dei contingenti segue, in linea generale, il principio "primo arrivato, primo servito", con eccezioni per i contingenti specifici per paese e per alcuni accessi supplementari. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica immediatamente dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026.
Ripartizione, per paese e per categoria di prodotto, dei contingenti tariffari aperti per il settore siderurgico ai sensi del regolamento (UE) 2026/1384, con gestione dei relativi accessi, priorità e regole di utilizzo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di 26 categorie di prodotti siderurgici individuate tramite codici NC e TARIC, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026. Riguarda gli operatori economici che importano tali prodotti da paesi terzi, con distinzione tra paesi NPF e paesi con accordi di libero scambio esistenti o futuri con l’Unione, nonché regole specifiche per alcuni paesi e per le spedizioni verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Restano salve le future misure di salvaguardia bilaterali adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2026/1384; le categorie disciplinate non sono considerate critiche ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione.
Ripartizione dei contingenti tariffari siderurgici 2026/1457
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 disciplina la distribuzione dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (UE) 2026/1384 in risposta agli effetti negativi sul commercio derivanti dalla sovracapacità globale nel mercato siderurgico dell’Unione. La Commissione interviene con atto di esecuzione per tradurre in quote operative i contingenti aperti per 18.345.922 tonnellate, accompagnati da un dazio fuori contingente del 50% ad valorem.
Contesto e criteri di ripartizione
La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di ripartire i volumi in conformità con il diritto dell’OMC, in particolare con l’articolo XIII del GATT 1994, evitando discriminazioni nella parte NPF e tenendo conto, per la parte ALS, degli accordi di libero scambio esistenti o futuri. La ripartizione deve inoltre considerare interessi dell’Unione quali la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, gli effetti di distorsione degli scambi derivanti da misure di paesi terzi, eventuali violazioni di convenzioni OIL o accordi ambientali multilaterali, accordi internazionali conclusi dall’Unione ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e la situazione particolare di un paese candidato all’adesione che affronti una condizione eccezionale e immediata di sicurezza. In tale quadro, l’Ucraina riceve un trattamento più favorevole rispetto ad altri partner ALS.
Struttura dei contingenti
I contingenti del regolamento sull’acciaio sono suddivisi in due componenti:
- una parte NPF, accessibile a tutti i paesi terzi alle condizioni della nazione più favorita;
- una parte ALS, accessibile solo ai paesi che beneficiano di un accordo di libero scambio esistente o futuro con l’Unione.
L’allegato I riporta i volumi e la distribuzione tra parte NPF e parte ALS, mentre l’allegato II individua i paesi e, per categoria di prodotto, l’eventuale accesso a contingenti specifici o residui. Alcuni paesi dispongono di un contingente specifico per paese; altri, se esaurito il contingente specifico, possono accedere a un contingente supplementare "Contingente ALS – contingente specifico per paese" in concorrenza con altri operatori del medesimo gruppo di paesi ALS.
Gestione operativa dei contingenti
L’articolo 3 stabilisce che i contingenti siano gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito", in coerenza con gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La regola generale è derogata per i contingenti supplementari associati a specifici paesi ALS, che diventano accessibili solo dopo l’esaurimento del relativo contingente specifico per paese.
Il regolamento disciplina anche la restituzione dei quantitativi assegnati: i quantitativi restituiti non riaprono il contingente già esaurito o chiuso, ma servono solo ad aggiornare il saldo. Se il saldo non utilizzato di un contingente trimestrale è stato riportato al trimestre successivo ai sensi del regolamento (UE) 2026/1384, eventuali restituzioni successive relative a quel trimestre non vengono ulteriormente riportate.
Origine delle merci e trattamento doganale
L’articolo 4 rinvia alle norme sull’origine non preferenziale del regolamento (UE) n. 952/2013 per determinare l’origine dei prodotti. Se un prodotto originario dell’UE subisce in un paese terzo una trasformazione che non altera l’origine, esso è trattato, all’importazione, come originario di tale paese terzo. Salvo diversa disposizione, restano applicabili le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Esclusione dalla categoria dei contingenti critici
L’articolo 5 chiarisce che, in deroga all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i contingenti ripartiti non sono considerati critici. Ciò esclude l’applicazione delle conseguenze procedurali connesse alla qualifica di contingente critico nel codice doganale dell’Unione.
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026. La scelta di un’applicazione immediata è motivata dall’urgenza di garantire l’effettiva attuazione del nuovo regime sull’acciaio, in un contesto di brevissimo intervallo tra entrata in vigore e applicazione del regolamento di base.
Allegati e logica di accesso ai contingenti
Gli allegati sono centrali per l’operatività del sistema. L’allegato II elenca:
- i paesi considerati partner di accordi di libero scambio esistenti o futuri;
- i paesi che possono accedere al contingente specifico per paese o ai contingenti supplementari;
- i paesi che non hanno accesso al contingente "Altri paesi" per specifiche categorie;
- i paesi che possono utilizzare il contingente ALS – "Altri paesi";
- i paesi che dispongono di un contingente specifico nel quadro del contingente ALS – "Altri paesi".
L’allegato I dettaglia, per ciascuna delle 26 categorie di prodotti, i volumi ripartiti, i numeri d’ordine tariffari e la struttura NPF/ALS, con aliquota del dazio supplementare fissata al 50% in ogni caso riportato.
Disposizioni principali
Ripartizione dei contingenti tariffari
L’articolo 1 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dal regolamento (UE) 2026/1384 per le 26 categorie di prodotti siderurgici sono ripartiti secondo gli allegati I e II del regolamento. La ripartizione è effettuata per categoria di prodotto e, ove previsto, per singolo paese di origine, con indicazione dei volumi annui, delle quote trimestrali e dell’aliquota del dazio supplementare del 50% ad valorem.
Paesi considerati titolari di accordi di libero scambio
L’articolo 2 dispone che i paesi elencati nella sezione 1 dell’allegato II sono considerati, ai fini del regolamento, paesi con accordi di libero scambio esistenti o futuri con l’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2026/1384.
Gestione dei contingenti e principio FCFS
L’articolo 3 prevede che tutti i contingenti tariffari siano gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito" ai sensi degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. È prevista una deroga per i contingenti supplementari "Contingente ALS – contingente specifico per paese", accessibili solo dopo l’esaurimento del contingente specifico per paese corrispondente. Sono inoltre disciplinate la restituzione dei quantitativi, l’assenza di riapertura del contingente una volta esaurito o chiuso, e le regole di riporto dei saldi trimestrali.
Regole di origine
L’articolo 4 rinvia alle norme dell’Unione sull’origine non preferenziale di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 per determinare l’origine dei prodotti. I prodotti originari dell’UE che abbiano subito in un paese terzo una trasformazione non idonea a cambiarne l’origine sono trattati, all’importazione, come originari di tale paese terzo. Salvo diversa previsione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Esclusione dalla classificazione di contingent critici
L’articolo 5 deroga all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 e stabilisce che i contingenti tariffari ripartiti dal regolamento non sono considerati critici.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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