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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-723/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2022. — Galapagos BidCo. S.a.r.l. contro DE e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza. — Causa C-723/20

Giurisprudenza europea62020CJ0723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte conferma la regola elaborata nella giurisprudenza sulla precedente disciplina: il momento rilevante per la competenza è, in linea di principio, quello della presentazione della domanda di apertura. Il trasferimento del COMI dopo tale data non consente al debitore di spostare la competenza a un altro Stato membro né di paralizzare la domanda già pendente. La soluzione vale entro i limiti di applicazione temporale del regolamento 2015/848 rispetto al Regno Unito, alla luce dell’accordo di recesso.

Competenza internazionale nelle procedure di insolvenza: trasferimento del centro degli interessi principali dopo la domanda di apertura e persistenza della competenza del primo giudice adito

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, il giudice dello Stato membro investito per primo di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza conservi la competenza esclusiva quando il centro degli interessi principali del debitore viene trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda ma prima della decisione; e, in caso affermativo, se tale competenza escluda la competenza dei giudici di altri Stati membri successivamente aditi con domande analoghe. In via subordinata, se un trasferimento del COMI avvenuto dopo la domanda ma prima della decisione debba comunque essere preso in considerazione ai fini dell’individuazione del COMI.

Principio di diritto

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 va interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito per primo di una domanda di apertura di una procedura principale di insolvenza mantiene una competenza esclusiva ad aprire tale procedura anche se il centro degli interessi principali del debitore è trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda ma prima della decisione. Di conseguenza, finché il primo giudice non si sia pronunciato e non abbia declinato la propria competenza, un giudice di un altro Stato membro successivamente adito non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura principale di insolvenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 19, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 67, paragrafo 3, lettera c), accordo di recesso
  • Articolo 126, accordo di recesso
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000

Competenza internazionale nelle procedure di insolvenza e trasferimento del COMI

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof in materia di insolvenza transfrontaliera, con particolare riferimento all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848. La questione nasce da una situazione in cui il centro degli interessi principali (COMI) del debitore è stato trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di una domanda di apertura di procedura principale di insolvenza, ma prima che il primo giudice si pronunciasse.

Fatti e procedimento principale

La Galapagos, holding con sede statutaria in Lussemburgo, aveva trasferito la propria amministrazione centrale nel Regno Unito nel giugno 2019. Il 22 agosto 2019 era stata presentata una domanda di apertura di procedura di insolvenza dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales). Successivamente, altre domande erano state presentate in Germania, in particolare dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf, che aveva inizialmente assunto la propria competenza e nominato un curatore provvisorio.

La Galapagos BidCo. Sàrl aveva impugnato tale decisione sostenendo che il giudice tedesco non fosse competente, poiché il COMI era stato trasferito nel Regno Unito prima delle domande in Germania. Il Bundesgerichtshof ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte sulla rilevanza del trasferimento del COMI e sugli effetti della domanda già pendente nel Regno Unito.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, che attribuisce competenza ai giudici dello Stato membro in cui si trova il COMI;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che impone al giudice di verificare d’ufficio la propria competenza;
  • l’articolo 19, paragrafo 1, che prevede il riconoscimento automatico della decisione di apertura negli altri Stati membri;
  • l’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 126 dell’accordo sul recesso, rilevanti per la temporanea applicabilità del regolamento al Regno Unito;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000, richiamato per continuità interpretativa.

Nei considerando sono valorizzati, in particolare, gli obiettivi di efficienza delle procedure, di prevenzione del forum shopping e di riconoscimento reciproco.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il regolamento 2015/848 è una rifusione del regolamento n. 1346/2000 e persegue gli stessi obiettivi di efficacia, rapidità e contrasto al forum shopping. Per questo, la giurisprudenza resa sotto il vecchio regolamento resta pertinente anche per l’interpretazione del nuovo testo.

Richiamando la sentenza Staubitz-Schreiber, la Corte ribadisce che il debitore non può, trasferendo il COMI dopo la presentazione della domanda ma prima dell’apertura della procedura, modificare la competenza del giudice già adito. Tale soluzione evita che la competenza possa essere manipolata strategicamente e assicura che i creditori non debbano inseguire il debitore in Stati diversi nel corso del procedimento.

La Corte aggiunge che l’articolo 3 del regolamento 2015/848 consente l’apertura di una sola procedura principale di insolvenza, che produce effetti in tutti gli Stati membri. Il giudice adito deve verificare d’ufficio la propria competenza; se ritiene che il COMI non sia nel proprio territorio, non deve aprire la procedura. Inoltre, poiché la decisione di apertura è riconosciuta automaticamente negli altri Stati membri, questi ultimi non possono rimettere in discussione la valutazione del primo giudice grazie al principio di fiducia reciproca.

Da ciò la Corte desume che la competenza del primo giudice è esclusiva e resta tale anche se, nelle more, il COMI è trasferito altrove. Ne consegue anche che un secondo giudice, successivamente adito, non può in linea di principio dichiararsi competente ad aprire una procedura principale finché il primo giudice non abbia deciso e declinato la propria competenza.

Effetti dell’accordo di recesso

La Corte precisa però che tale conclusione opera solo nei limiti in cui il regolamento 2015/848 resti applicabile alla domanda presentata alla High Court, tenuto conto dell’articolo 67, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo sul recesso e della fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020. Se alla scadenza di tale periodo la High Court non si fosse ancora pronunciata, il regolamento non imporrebbe più, per il solo fatto della domanda pendente, di astenersi dal dichiarare competente un giudice di uno Stato membro in cui si trovi il COMI al momento rilevante.

Decisione e risposta alle questioni

La Corte risponde alla seconda questione affermando che il giudice del primo Stato membro adito conserva la competenza esclusiva ad aprire la procedura principale anche dopo il trasferimento del COMI in un altro Stato membro successivo alla domanda ma anteriore alla decisione. In conseguenza di ciò, il giudice successivamente adito non può, di regola, dichiararsi competente per la stessa procedura principale.

Alla luce di tale risposta, la prima questione non richiede esame autonomo.

Principio affermato

Il principio affermato è che, nelle procedure di insolvenza transfrontaliere disciplinate dal regolamento (UE) 2015/848, la competenza internazionale si cristallizza con la presentazione della domanda di apertura della procedura principale: un trasferimento successivo del COMI non incide sulla competenza del primo giudice, né abilita un altro giudice a intervenire in concorrenza, salvo che il primo giudice declini la propria competenza o non vi sia più applicabilità del regolamento per effetto del diritto transitorio collegato all’accordo di recesso.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacompetenza giurisdizionale internazionalecomiriconoscimento delle decisioni giudiziariebrexit e accordo di recesso

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