Cassazione Penale, Sentenza n. 27817/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva rigettato il loro riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (12/01/2024) relativo ad alloggi di proprietà del Comune di Caivano occupati abusivamente. Hanno dedotto: (i) omessa motivazione e vizio genetico per difetto di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro (violazione artt. 324, comma 7; 309, comma 9; 125, comma 3; 292, comma 2, lett. c) c.p.p.); (ii) mancata valutazione della proporzionalità del sequestro, in considerazione della natura impeditiva della misura e dei diritti all'abitazione e alla salute delle famiglie occupanti; (iii) errata valutazione del fumus commissi delicti, poiché gli elementi fattuali escluderebbero il dolo dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per evidente difetto di interesse concreto e attuale all'impugnazione: i ricorrenti, essendo occupanti abusivi (o non più occupanti), non hanno titolo reale né situazione di detenzione qualificata che permetta di ottenere la restituzione degli immobili, risultato pratico dell'accoglimento dell'impugnazione in materia di misure reali cautelari. Pertanto i motivi sostanziali non sono stati valutati nel merito per carenza di interesse. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p., comma 7
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione del provvedimento di riesame; la Corte non ha esaminato nel merito per inammissibilità per difetto di interesse, ma la norma è stata evocata come parametro di correttezza motivazionale del provvedimento impugnato
art. 309 c.p.p., comma 9
Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione e valutazioni compiute dal giudice delle indagini preliminari; la Corte ha ritenuto però che la questione sia inidonea a fondare l'impugnazione in assenza di interesse concreto
art. 125 c.p.p., comma 3
Ricondotto dai ricorrenti nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla proporzionalità della misura cautelare reale; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità
art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c)
Evocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti per l'adozione del sequestro; la Corte ha ritenuto altresì che l'eventuale violazione non possa essere valutata nel merito in assenza di interesse alla restituzione
art. 322 c.p.p.
La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sulla legittimazione astratta (soggetti indicati dall'art. 322) e precisato che essa non basta: è necessario un interesse concreto e attuale all'impugnazione corrispondente all'obiettivo di ottenere la restituzione della cosa
art. 616 c.p.p.
Applicato dalla Corte per imporre la sanzione pecuniaria (euro 3.000 ciascuno) alla Cassa delle ammende per la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile
Massime di principio
- In materia di misure reali cautelari l'impugnazione richiede non solo la legittimazione formale ma un interesse concreto e attuale: l'accoglimento dell'impugnazione deve poter determinare la restituzione del bene al ricorrente.
- Chi occupa un immobile abusivamente o non detiene più il bene perde l'interesse ad impugnare provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla conservazione/uso del bene; in tali casi la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Questioni di motivazione (vizio genetico), proporzionalità del sequestro o mancanza di dolo (fumus) sono rilevanti sul piano sostanziale, ma vanno sollevate da soggetti che dimostrino di avere un concreto diritto o una situazione di detenzione qualificata; altrimenti rischiano l'inammissibilità per difetto di interesse.
- Prima di proporre ricorso contro un provvedimento reale cautelare è opportuno documentare il titolo reale o la situazione qualificata di detenzione, o dimostrare che l'accoglimento dell'impugnazione produrrebbe effettivamente la restituzione; in assenza di ciò, le impugnazioni possono essere dichiarate inammissibili e sanzionate.
- La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e ad una sanzione alla Cassa delle ammende se il ricorso risulta inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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