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Sentenza

Sentenza n. 666/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento n.06009073458 del 27 Marzo 2024, notificato il 18 Aprile 2024, con il quale l'INPS - sede di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda di Cassa Integrazione Ordinaria, inviata in data 9 febbraio 2024 (protocollo INPS.0600.09/02/2024.0020729) dalla ricorrente

Giustizia amministrativa202400247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per mancanza di lavoro o di commesse, relativa al periodo dal 29 gennaio al 10 marzo 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente CIGO)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il diniego con cui la sede INPS ha respinto la domanda di CIGO, ritenendo che la mancanza di commesse fosse abituale e ricorrente, che non fosse dimostrata la transitorietà della situazione, che la sospensione fosse imputabile all’organizzazione e alla programmazione aziendale e che sussistessero un esubero strutturale della forza lavoro e l’assenza di interventi di risanamento. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 11 del d.lgs. 148/2015 e dell’art. 1 del D.M. n. 95442/2016, sostenendo che la contrazione dell’attività dipendeva da fattori estranei all’impresa, dalla crisi del settore calzaturiero e da eventi eccezionali, e che le richieste di CIGO non avevano superato i limiti di legge. È stato inoltre richiamato il messaggio INPS n. 2276/2017, relativo alla possibilità di ammettere alla CIGO le imprese soggette a contrazioni cicliche connesse alle caratteristiche del settore produttivo. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e l’insufficienza della motivazione, poiché il diniego sarebbe stato stereotipato, privo di una concreta analisi della situazione aziendale, del settore calzaturiero, delle ragioni congiunturali esposte nella relazione tecnica e delle precedenti ammissioni alla CIGO. È stata altresì contestata la mancata attivazione di un supplemento istruttorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto che l’INPS non avesse svolto una concreta verifica della situazione della singola impresa, anche alla luce delle precedenti concessioni di CIGO, né avesse esaminato specificamente le circostanze congiunturali indicate nella relazione tecnica: crisi del settore calzaturiero, effetti delle misure adottate durante la pandemia, aumento del costo dell’energia e conseguenze del conflitto in Ucraina. Il provvedimento si era limitato a valorizzare la frequenza delle richieste di CIGO, la mancanza di commesse, l’assenza di interventi di risanamento e l’esubero strutturale, senza spiegare perché tali elementi escludessero la transitorietà, l’imprevedibilità e la non imputabilità della situazione. Il Collegio ha sottolineato che l’andamento ciclico del settore calzaturiero non può essere considerato di per sé causa di rigetto e che la valutazione deve tener conto del contesto economico-produttivo e degli elementi complessivi relativi alla possibile ripresa dell’attività. In presenza di elementi istruttori non sufficienti e di precedenti ammissioni, l’INPS avrebbe dovuto attivare il supplemento di istruttoria previsto dall’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, consentendo all’impresa di integrare la documentazione e, se del caso, acquisendo ulteriori elementi. La motivazione doveva inoltre confrontarsi con le specifiche ragioni della domanda e con la disciplina e le indicazioni amministrative riferite alle crisi cicliche del settore calzaturiero. Le violazioni dedotte e il difetto di motivazione sono stati ritenuti fondati e assorbenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 148/2015

    “a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato”

    La CIGO può essere concessa per situazioni aziendali transitorie e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, nonché per situazioni temporanee di mercato.

  • art. 16 d.lgs. 148/2015

    Attribuisce alle sedi territorialmente competenti dell’INPS la concessione delle integrazioni salariali ordinarie.

  • art. 1 D.M. n. 95442/2016

    La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato ricorrono quando è prevedibile, al momento della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.

    La transitorietà e la temporaneità sono collegate alla prevedibile ripresa della normale attività lavorativa; la non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità della situazione a imperizia o negligenza.

  • art. 2 D.M. n. 95442/2016

    L’impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata le ragioni della sospensione o riduzione dell’attività e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che continua a operare sul mercato.

    La relazione tecnica deve ricostruire l’andamento aziendale e può essere supportata da elementi relativi alla solidità finanziaria, alla crisi del settore, agli ordini, alle gare, alla ciclicità delle crisi e alla CIGO già concessa.

  • art. 3 D.M. n. 95442/2016

    Integra la fattispecie mancanza di lavoro o di commesse la sospensione o riduzione dell’attività derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse; integra la crisi di mercato la sospensione o riduzione derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico.

    La mancanza di commesse e la crisi di mercato devono essere valutate anche alla luce del contesto economico-produttivo e della congiuntura negativa del settore di riferimento.

  • art. 11 D.M. n. 95442/2016

    Il provvedimento di concessione o rigetto deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

    Il diniego deve essere specificamente motivato sulla base degli elementi documentali e fattuali esaminati. Quando gli elementi siano insufficienti, l’INPS deve attivare il supplemento istruttorio nei casi in cui ciò sia necessario per chiarire la situazione aziendale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e concreta del provvedimento amministrativo, idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego e a consentire il controllo e la difesa dell’interessato.

  • messaggio INPS n. 2276 del 1 giugno 2017

    L’andamento ciclico del settore e del prodotto di riferimento non può essere di per sé causa di rigetto della domanda.

    Nel settore calzaturiero le contrazioni cicliche connesse alle caratteristiche del processo produttivo e del mercato non sono, da sole, imputabili all’imprenditore e non giustificano automaticamente il rigetto della CIGO.

  • messaggio INPS n. 1856 del 4 maggio 2017

    In tutte le ipotesi in cui si ritenga di dover rigettare la domanda per carenza di elementi valutativi, è necessario attivare la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016.

    Il supplemento istruttorio costituisce un adempimento necessario quando la carenza degli elementi valutativi impedisca una decisione adeguatamente istruita, in particolare in presenza di precedenti concessioni del beneficio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della CIGO per mancanza di lavoro o di commesse, l’INPS deve accertare concretamente la situazione della singola impresa, valutando la transitorietà della sospensione, la prevedibilità della ripresa, la non imputabilità e il contesto economico-produttivo del settore di riferimento.
  • L’andamento ciclico di un settore produttivo, compreso il settore calzaturiero, non costituisce di per sé causa di rigetto della domanda di CIGO, quando la contrazione derivi dalle caratteristiche del mercato o del processo produttivo e non da imperizia, negligenza o modalità organizzative imputabili all’impresa.
  • Il diniego della CIGO deve contenere una motivazione specifica ed esauriente, con indicazione degli elementi documentali e fattuali esaminati e delle ragioni per cui essi escluderebbero la transitorietà, la non imputabilità o la prevedibile ripresa dell’attività; non è sufficiente richiamare in modo stereotipato la frequenza delle richieste o la mancanza di commesse.
  • Quando gli elementi forniti dall’impresa non consentano una decisione adeguatamente istruita, l’INPS deve attivare il supplemento di istruttoria previsto dall’art. 11, comma 2, del D.M. n. 95442/2016, soprattutto se vi sono precedenti ammissioni alla CIGO e occorre spiegare il mutamento della valutazione amministrativa.
  • La valutazione della domanda di CIGO deve considerare complessivamente gli elementi indicativi della possibile ripresa dell’attività, tra cui la situazione del mercato, la ciclicità delle crisi, la durata e frequenza delle richieste, il numero dei lavoratori coinvolti, la solidità finanziaria, le nuove commesse e le iniziative di sviluppo, senza attribuire valore decisivo a un singolo elemento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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