Sentenza n. 15927/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento della Nota 51410 del 18.12.2024, emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, relativa al provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna dal prof. Mario Mollica (doc. 1), nonché di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, contenuto nella nota ministeriale del 18 dicembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno. Ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007, degli artt. 45 e 49 TFUE e di disposizioni costituzionali, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di libera circolazione delle persone nell’UE e degli artt. 18, 21 e 165 TFUE, oltre alla violazione della l. 241/1990 quanto a efficienza, trasparenza e celerità del procedimento. Il Ministero aveva ritenuto il titolo spagnolo non abilitante e aveva ravvisato differenze sostanziali rispetto al percorso italiano previsto dal d.m. 30 settembre 2011: contenuti riferiti al sostegno educativo anziché didattico, mancata documentazione di laboratori differenziati per ordine e grado scolastico, carenze nelle informazioni su tirocinio e modalità formative blended, oltre alla ritenuta insufficienza delle conoscenze ed esperienze complessive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il diniego annullato. Il TAR ha ritenuto che, anche quando il titolo non rientra nell’ambito della direttiva 2005/36/CE o non è abilitante nello Stato d’origine, le libertà garantite dagli artt. 45 e 49 TFUE impongono una valutazione complessiva dei diplomi, dei titoli e dell’esperienza pertinente, comparandone le competenze con quelle richieste nello Stato ospitante. Nel caso concreto, il Ministero ha fondato il giudizio negativo su rilievi giudicati generali e formali, senza adeguatamente considerare la documentazione attestante un corso di 1.500 ore e la significativa sovrapposizione tra le materie spagnole e quelle del percorso italiano. Inoltre, pur rilevando differenze formative e l’assenza di un titolo abilitante, l’Amministrazione non ha valutato l’adozione di misure compensative, che possono essere richieste anche in presenza di divergenze sostanziali. È stato quindi imposto il riesame dell’istanza, con approfondita valutazione della formazione e dell’esperienza professionale complessivamente acquisite e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 45 e 49 TFUE
le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la normativa nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale
In base alle libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento, l’autorità dello Stato ospitante deve valutare complessivamente titoli ed esperienza pertinenti e confrontare le competenze documentate con quelle richieste per l’accesso alla professione.
art. 45 TFUE
Tuttavia, l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
L’assenza di un titolo abilitante nello Stato d’origine non giustifica di per sé il diniego, se le competenze possono essere valutate e le eventuali differenze colmate con misure compensative.
art. 49 TFUE
Tuttavia, l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento del titolo, che può avvenire anche con misure compensative, eventualmente aggravate con la previsione di ore aggiuntive di didattica/tirocinio/laboratorio, così da scongiurare la realizzazione delle disparità di trattamento paventate.
La libertà di stabilimento esige che l’assenza del titolo abilitante non precluda automaticamente la valutazione della formazione e l’eventuale riconoscimento subordinato a misure compensative.
d.m. 30 settembre 2011
Tali valutazioni paiono non tener conto di quanto risulta dalla documentazione versata in atti (Allegato 3 Certificato tradotto con le materie seguite) dalla quale risulta la durata del Corso pari a 1500 ore, e le materie seguite per le quali si rileva una diffusa sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti per il percorso formativo italiano dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011
Il percorso italiano costituisce parametro di comparazione delle competenze e delle materie formative; il giudizio ministeriale deve però misurarsi concretamente con i contenuti e la durata documentati del percorso estero.
Massime di principio
- Quando l’accesso a una professione regolamentata è subordinato a titoli o qualifiche, le autorità dello Stato ospitante devono valutare complessivamente i diplomi, gli altri titoli e l’esperienza pertinente del richiedente, confrontando le competenze da essi attestate con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.
- La circostanza che un titolo estero non sia abilitante o non sia riconosciuto come titolo professionale nello Stato d’origine non costituisce, da sola, una preclusione automatica alla valutazione comparativa ai fini dell’accesso alla professione nello Stato ospitante.
- Il giudizio di equivalenza formativa non può fondarsi soltanto su rilievi generali o formali: l’amministrazione deve confrontarsi con la documentazione concreta relativa a durata, materie, attività formative ed esperienza professionale del richiedente.
- Se la valutazione comparativa rileva una corrispondenza solo parziale o differenze sostanziali, l’autorità può richiedere le conoscenze mancanti o imporre misure compensative, anche mediante attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio; deve quindi valutare tale possibilità prima di negare il riconoscimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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