Cassazione Civile, Ordinanza n. 02119/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva agito con rito sommario per ottenere il pagamento del compenso professionale relativo al patrocinio svolto, fino a rinuncia al mandato, in una causa in cui un terzo aveva citato il condominio per danni da caduta su una stradina condominiale, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Il tribunale aveva accolto la domanda del professionista e respinto l’eccezione del condominio secondo cui il mandato difensivo non sarebbe stato validamente conferito dall’amministratore senza previa delibera assembleare o ratifica. In cassazione il condominio ha dedotto violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e, in via correlata, degli artt. 1218 e 2051 c.c., sostenendo che la lite esulasse dalle attribuzioni dell’amministratore e che quindi l’incarico al difensore richiedesse autorizzazione assembleare, richiamando giurisprudenza sulla riferibilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. ai soli condomini. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l’unico motivo. Ha affermato che l’autorizzazione dell’assemblea o la ratifica è necessaria solo per le liti che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore ai sensi dell’art. 1131, commi 2 e 3, c.c.; invece, nelle controversie passive relative alla conservazione dei beni comuni, come quelle fondate su danni da cosa comune e sull’obbligo di custodia/conservazione, l’amministratore ha autonoma legittimazione a nominare il difensore senza preventiva delibera assembleare. Poiché la domanda del terzo riguardava un danno causato da una buca su strada condominiale, la lite rientrava negli atti conservativi delle parti comuni di cui all’art. 1130 n. 4 c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il condominio alle spese, al risarcimento aggravato ex art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di somma in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre la domanda di pagamento del compenso in rito sommario
art. 1130 c.c.
l’amministratore deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio; la lite sul danno da cosa comune vi rientra
art. 1131 c.c.
l’amministratore ha autonoma legittimazione processuale nelle controversie rientranti nelle sue attribuzioni; l’autorizzazione assembleare serve solo per le cause che esorbitano da tali attribuzioni
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso
art. 2051 c.c.
la controversia passiva riguarda danni da cosa comune e non impedisce la legittimazione dell’amministratore a stare in giudizio e a conferire incarico difensivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 96, comma 3, c.p.c.
condanna per responsabilità aggravata per ricorso manifestamente infondato
art. 96, comma 4, c.p.c.
ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a danni da cose comuni o ad atti conservativi delle parti comuni, l’amministratore di condominio può validamente costituirsi in giudizio e conferire mandato al difensore senza preventiva delibera assembleare.
- L’obbligo di autorizzazione o ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell’amministratore opera solo quando la controversia esorbita dalle attribuzioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c.
- Quando la domanda di terzo riguarda un pregiudizio derivante dalla custodia o conservazione di una parte comune, la lite va ricondotta all’ambito delle attribuzioni dell’amministratore anche se la responsabilità dedotta è formalmente ex art. 2051 c.c.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato se la censura presuppone l’assenza di poteri rappresentativi dell’amministratore in una lite che invece rientra tra gli atti conservativi delle parti comuni.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e le ulteriori conseguenze economiche previste dalla legge processuale.
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