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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21440/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del GIP era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata a due imputati in relazione a un reato in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tramite il difensore, l'iniquità della pena rispetto a quella applicata al coimputato. La doglianza era formulata in termini generici e mirava sostanzialmente a contestare il trattamento sanzionatorio, senza dedurre vizi inerenti alla volontà negoziale, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, nel caso di sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che la censura proposta, incentrata sulla presunta sproporzione della pena rispetto al coimputato, non rientrava in nessuno di tali motivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento, cioè dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Interpretato come norma che limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato solo per la contestazione del concorso di persone nel reato.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato solo per la fattispecie incriminatrice in materia di stupefacenti oggetto dell'imputazione.

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi precluse censure che investano genericamente la motivazione o la mera congruità della pena.
  • La doglianza sulla disparità o iniquità della pena rispetto a quella applicata al coimputato non è, di per sé, un motivo deducibile contro la sentenza ex art. 444 c.p.p., se non si traduce in una delle specifiche ipotesi di ricorso consentite dalla legge.
  • In presenza di ricorso inammissibile per violazione dei limiti oggettivi di impugnazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

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