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Sentenza

Sentenza n. 1101/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, preceduto da una riserva di decisione, dell'istanza di computo gratuito ai fini pensionistici degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al computo, senza oneri a suo carico e ai fini pensionistici, degli anni antecedenti al conseguimento del diploma di laurea corrispondenti alla durata legale del corso di studi necessario per l'accesso alla qualifica di ufficiale del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri. Il ricorso introduttivo contestava inoltre la comunicazione con cui il Centro Nazionale Amministrativo si era riservato di decidere sull'istanza. Con motivi aggiunti è stato impugnato il successivo provvedimento con cui l'Amministrazione aveva dichiarato di non poter accogliere l'istanza e di sciogliere la precedente riserva.

La decisione

Nel corso del giudizio l'Amministrazione è intervenuta soddisfacendo integralmente la pretesa della ricorrente. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo soltanto per la condanna dell'Amministrazione alle spese. Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34 c.p.a., rilevando che la pretesa sostanziale era stata pienamente soddisfatta. Ha tuttavia respinto la richiesta di condanna alle spese, disponendone la compensazione, poiché la questione era sostanzialmente nuova e riguardava la posizione dei militari transitati nei ruoli dell'Arma dal disciolto Corpo Forestale; tale novità aveva richiesto l'acquisizione di un parere amministrativo e l'emanazione di una circolare di chiarimento.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La piena soddisfazione, nel corso del giudizio, della pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
  • La novità e la complessità della questione controversa, attestata dalla necessità di acquisire un parere amministrativo e di adottare chiarimenti generali, possono giustificare la compensazione delle spese di giudizio anche quando l'Amministrazione abbia successivamente soddisfatto la pretesa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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