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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26167/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato, in riforma parziale della decisione di primo grado, la condanna dell'imputato alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 688 di multa, con sospensione condizionale, per una cessione di sostanza stupefacente ritenuta avvenuta in Grottaminarda il 26 dicembre 2017, concedendo soltanto il beneficio della non menzione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha proposto più censure: con il primo, secondo e quinto motivo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura del compendio probatorio; con il quarto motivo ha dedotto il vizio della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, in particolare lamentando l'omessa nuova audizione dell'acquirente indicato come persona informata sui fatti; con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta non ostasse all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi con cui la difesa sollecitava una rivalutazione del merito probatorio, osservando che i giudici di merito avevano logicamente valorizzato le dichiarazioni dell'acquirente, corroborate dai numerosi contatti telefonici con l'imputato. Ha inoltre reputato infondato il motivo sulla rinnovazione istruttoria, richiamando il principio per cui in appello la rinnovazione è eccezionale e rimessa alla discrezionalità del giudice, che nel caso aveva adeguatamente spiegato la superfluità di una nuova audizione. Infine ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, essendo stata evidenziata la pluralità delle cessioni e quindi l'abitualità della condotta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la Corte non ne discute la sussistenza in astratto, ma conferma la sua applicazione in fatto.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità è esclusa quando la condotta presenti elementi ostativi, come la pluralità delle cessioni e l'abitualità del comportamento illecito.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 603 c.p.p.

    la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale, esperibile solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa del materiale probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente fondata sulle risultanze di merito.
  • La testimonianza o dichiarazione dell'acquirente, se adeguatamente riscontrata da ulteriori elementi oggettivi, può costituire valido supporto per la conferma della responsabilità per cessione di stupefacenti.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello ha carattere eccezionale e non è dovuta automaticamente: occorre una specifica esigenza decisoria non superabile sulla base degli atti già acquisiti.
  • La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice accerti una pluralità di condotte integranti abitualità, anche in reati connotati da minima offensività in concreto.
  • Le censure che non si confrontano con le ragioni puntuali della sentenza impugnata sono inammissibili, poiché si risolvono in una critica astratta o meramente alternativa della motivazione.
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