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Sentenza

Sentenza n. 1908/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 100/2024 del 20/02/2024 pubblicata il 20/02/2024, emessa dal Tribunale di Grosseto - Sez. Lav. - R.G. n. 436/2023, nella persona del Giudice Dott. Giuseppe Grosso, notificata il 21/02/2024 e passata in giudicato il 22/03/2024.

Giustizia amministrativa202502634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Grosseto n. 100/2024, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Grosseto, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023 e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne il godimento. Ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il suo passaggio in giudicato, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione; ha quindi chiesto l’accreditamento degli importi dovuti, una penalità di mora e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato che la sentenza era stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2024, che era passata in giudicato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione; dagli atti non risultava l’adempimento ministeriale. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un suo delegato, con 60 giorni per provvedere. Ha inoltre condannato il Ministero a una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo. Spese liquidate in euro 800, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Risulta, altresì, osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 18 settembre 2025).

    L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione è stata avviata solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, sicché il presupposto temporale per procedere all’ottemperanza è stato rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.

    In caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato, il giudice può applicare una penalità di mora; nel caso deciso, essa è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. 208/2015

    Il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione di quanto dovuto giustifica infine la condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione di una penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza” - come stabilito dall'art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo c.p.a., novellato dall'art. 1, comma 781, lett. a) della l. n. 208/2015 - e fino al pagamento di quanto dovuto.

    La novella richiamata individua nella comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza il momento iniziale dal quale decorre la penalità di mora.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e non eseguita, attribuisce al privato una prestazione o un beneficio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Nei giudizi di ottemperanza contro le amministrazioni pubbliche, l’avvio dell’esecuzione deve rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Il ritardo nell’esecuzione del giudicato può giustificare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; essa può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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