Sentenza n. 3782/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione della sentenza n. 532/2025 - RG n. 958/2024, pubblicata in data 31/05/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, notificata in data 27.6.2025 e passata in giudicato come da certificato della Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio del 17 aprile 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice del lavoro sul riconoscimento della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015 per contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, accertando il loro diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza e condannando il Ministero al riconoscimento del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 giugno 2025, era passata in giudicato e non risultava eseguita. Le ricorrenti hanno evidenziato anche l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, chiedendo l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alle ricorrenti il beneficio economico spettante, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte e autorizzandolo, in caso di incapienza di fondi, a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati, nonché il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: da un lato, per l'avvenuta nomina del commissario ad acta; dall'altro, in applicazione del principio secondo cui, nei confronti dell'amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escludere la penalità non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto tali ragioni sussistenti, considerata la complessità e la pluralità di fasi e soggetti coinvolti nell'accredito della Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, consentendo di chiedere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma nei confronti dell'amministrazione la misura può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche per altre ragioni ostative.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può proporre il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per l'esecuzione della sentenza.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Disposizioni sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
Nel titolo esecutivo è stata ritenuta ostativa alla disciplina nazionale che aveva escluso le ricorrenti dal beneficio della Carta del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per poter ordinare all'amministrazione l'esecuzione della condanna pecuniaria.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta della parte, in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può eseguire il giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione può essere negata, anche quando l'astreinte sia astrattamente ammissibile, se ricorrono altre ragioni ostative diverse dalla manifesta iniquità; tali ragioni possono essere individuate nella complessità dell'adempimento, articolato in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso commissariale.
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