Cassazione Civile, Ordinanza n. 23999/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un giudicato di condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite riconosciute da una precedente decisione della Corte di cassazione in materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001. Nel giudizio di ottemperanza davanti al TAR Lazio, il pagamento veniva subordinato alla previa presentazione, da parte del creditore, di una garanzia autonoma a prima richiesta di importo pari al credito, senza eccezioni, rilasciata da un istituto bancario, tenuto conto di pregresse condanne penali riportate dal medesimo. Il Consiglio di Stato confermava. Il ricorrente per cassazione deduceva: eccesso di potere giurisdizionale del giudice dell'ottemperanza, che non avrebbe potuto interpretare o modificare il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario; violazione delle norme processuali sul principio di domanda e sui limiti del potere decisorio del giudice; violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 6 CEDU e della L. n. 89/2001, perché la subordinazione dell'esecuzione del giudicato al rilascio di una fideiussione avrebbe inciso sull'effettività della tutela giurisdizionale e sulla ragionevole durata del processo. Il Ministero eccepiva inammissibilità e/o manifesta infondatezza, oltre a difetto di autosufficienza e non riconducibilità del motivo all'art. 111, comma 8, Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come eccesso di potere giurisdizionale, mirassero in realtà a censurare errori in iudicando del Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza e, quindi, il modo di esercizio del potere giurisdizionale, non i limiti esterni della giurisdizione. Ha escluso che il giudice amministrativo avesse alterato il contenuto del giudicato civile o deciso una controversia devoluta ad altro giudice; al contrario, ha rilevato che il giudicato sul diritto al pagamento era stato rispettato, mentre la decisione si era limitata a disciplinare le modalità di esecuzione, valorizzando circostanze sopravvenute e disponendo il pagamento condizionato alla prestazione di garanzia. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi agli errori in iudicando o in procedendo commessi nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale
artt. 34, 39 e 112 c.p.a.
sono invocati dal ricorrente per censurare la pretesa deroga al principio della domanda e ai poteri decisori del giudice amministrativo, ma la Corte ritiene che tali censure attengano al modo di esercizio del potere di ottemperanza
artt. 99, 101 e 112 c.p.c.
richiamati per sostenere la violazione del principio della domanda e del contraddittorio; la Corte li considera parte di doglianze inerenti ai limiti interni della giurisdizione
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati per dedurre la lesione del diritto di difesa, del giusto processo e della ragionevole durata del processo, ma non ritenuti idonei a trasformare la censura in un vizio di giurisdizione
art. 6, par. 1, CEDU
invocato quale parametro convenzionale a sostegno dell'effettività della tutela giurisdizionale, senza che la Corte ne ricavi un limite esterno alla giurisdizione
L. n. 89/2001
costituisce il titolo sostanziale delle somme riconosciute dal giudicato, che il giudice dell'ottemperanza non ha negato ma solo assoggettato a modalità esecutive condizionate
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato è deducibile solo l'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione; non è invece ammissibile il controllo sugli errori di interpretazione o applicazione del diritto commessi nel merito del giudizio amministrativo.
- In sede di ottemperanza, le doglianze che riguardano l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento della pubblica amministrazione e la valutazione di conformità rispetto al comando del titolo attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono sindacabili dalle Sezioni Unite.
- Il giudice dell'ottemperanza non supera i limiti esterni della giurisdizione quando rispetta il contenuto precettivo del giudicato e si limita a disciplinare le modalità dell'esecuzione, anche tenendo conto di circostanze sopravvenute potenzialmente rilevanti sulla persistenza del debito.
- La subordinazione del pagamento del credito riconosciuto da giudicato alla prestazione di una garanzia, se adottata come modalità esecutiva nell'ambito dell'ottemperanza, integra una valutazione interna al potere giurisdizionale del giudice amministrativo e non un'invasione della giurisdizione ordinaria.
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