Cassazione Civile, Ordinanza n. 34028/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per l'anno 2005. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione ritenendo legittime le iscrizioni a ruolo perché, nell'anno considerato, le compensazioni effettuate risultavano superiori al credito disponibile. In cassazione la società deduceva tre censure: 1) violazione dell'art. 20, comma 2, d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse esaminato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, poiché notificato in busta chiusa priva di indicazioni esteriori e senza ricevuta di ritorno, anziché in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile perché proposto solo contro l'Agenzia delle Entrate e non anche contro l'agente della riscossione, parte del primo grado; 3) violazione di varie norme su compensazione e controllo automatizzato (artt. 7 e 8, comma 10, l. 388/2000; artt. 6 e 36-bis d.P.R. 600/1973; art. 6 l. 212/2000), oltre a vizio di motivazione, per asserita errata valutazione degli F24 e per mancata comunicazione preventiva da parte dell'Ufficio circa il mancato riconoscimento del credito e la necessità di integrare o correggere gli atti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR si era comunque pronunciata sull'eccezione, affermando il perfezionamento della notificazione dell'appello; inoltre ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la spedizione dell'impugnazione in busta chiusa priva di indicazioni esterne costituisce mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità non sono contestati. Ha rigettato il secondo motivo osservando che, in caso di litisconsorzio processuale, l'omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti non comporta inammissibilità ma impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.; nel caso concreto la CTR aveva disposto l'integrazione e l'agente della riscossione si era costituito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva localizzato il contenuto degli atti rilevanti né le difese di merito, e comunque perché la censura mirava a una nuova valutazione del merito. È stato inoltre precisato che il vizio motivazionale, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, è oggi denunciabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non già per insufficienza della motivazione; in conclusione il ricorso è stato respinto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia e perché l'agente della riscossione era rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la notificazione dell'impugnazione a mezzo posta deve rispettare le forme previste, ma la spedizione in busta chiusa senza indicazioni esteriori è considerata mera irregolarità se il contenuto e la riferibilità dell'atto non sono contestati.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina inammissibilità dell'appello, ma può comportare l'integrazione del contraddittorio.
art. 331 c.p.c.
In presenza di litisconsorzio processuale e di parte pretermessa in appello, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio; la mancata integrazione comporta nullità del giudizio di secondo grado.
art. 7 l. n. 388 del 2000
Richiamato insieme alle norme sulla compensazione per sostenere che la CTR avrebbe errato nel valutare i limiti del credito d'imposta.
art. 8, comma 10, l. n. 388 del 2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di utilizzo in compensazione del credito d'imposta e della relativa verifica.
art. 6 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della necessità di corretto riscontro degli importi compensati e della relativa attività di controllo.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il controllo automatizzato e per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo fondata sulle compensazioni.
art. 6 l. n. 212 del 2000
Invocato dalla ricorrente per sostenere che l'Ufficio avrebbe dovuto informarla del disconoscimento del credito e consentirle di integrare o correggere gli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazione di legge nei primi due motivi e nella parte giuridica del terzo motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, per le sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, il vizio è denunciabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficienza della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione, la contraddittorietà irriducibile o la motivazione perplessa/incomprensibile determinano nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per definire il 'minimo costituzionale' della motivazione richiesto alla sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Per dedurre validamente l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare specificamente il fatto e localizzare gli atti e i documenti rilevanti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiesta di specifica produzione/localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la spedizione dell'atto di impugnazione in busta chiusa priva di indicazioni esteriori integra una mera irregolarità, non una causa automatica di improcedibilità, quando il contenuto del plico e la riferibilità all'impugnante non siano contestati; in caso di contestazione, la prova della regolarità grava sull'impugnante.
- L'omessa impugnazione della decisione nei confronti di una delle parti del giudizio di primo grado, quando ricorra litisconsorzio processuale, non determina inammissibilità dell'appello ma impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; solo il mancato rispetto di tale ordine incide sulla validità del secondo grado.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: chi denuncia errori nella valutazione di documenti o delle difese deve indicare puntualmente gli atti, il loro contenuto e la loro localizzazione nei fascicoli, non essendo sufficiente una critica generica alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più ammessa la censura di mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa, salvo le ipotesi estreme di motivazione mancante o solo apparente.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a una nuova valutazione del merito sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione quando la censura miri, in sostanza, a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
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