Cassazione Penale, Sentenza n. 20136/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) difetto di motivazione e violazione/erronea applicazione della regola di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), con contestazione della ricostruzione dei fatti (si evidenzia una presunta discrepanza tra la tanica di benzina rilevata e le denunce che parlavano di minima quantità di carburante) e dell'anello di collegamento probatorio tra i fatti denunciati e il Daccò; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione ed errata interpretazione della legge per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., per la mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. e per la mancata esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità (mancanza di correlazione tra le ragioni di impugnazione e le argomentazioni delle decisioni di merito) e, comunque, ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: il primo motivo relativo alla valutazione delle prove è infondato, anche per la considerazione che la violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata ai fini di ammissibilità del ricorso; la ricostruzione dei giudici di merito (Daccò fermato di notte con una tanica di carburante gettata nel fiume e un tubo con tracce di benzina, collegata alle denunce di furto di gasolio) è risultata adeguata e concorde; il secondo motivo sulla tenuità è infondato perché la Corte di merito ha valutato la gravità dell'offesa e ritenuto non applicabile la causa di non punibilità; il terzo motivo è inammissibile perché reiterativo di doglianze già esaminate. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sulla valutazione della prova: la mera deduzione della violazione di detta norma non è ammissibile in cassazione se la sua inosservanza non è sanzionata ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; la Corte osserva che la motivazione delle sentenze di merito è risultata adeguata.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per tenuità del fatto: la sua applicabilità richiede un concreto apprezzamento della gravità e delle modalità della condotta; la Corte di merito ha valutato negativamente i requisiti della tenuità nel caso di specie.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Circostanza aggravante: i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti elementi che giustificano l'applicazione dell'aggravante, e la sua esclusione non è stata ritenuta dovuta.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante (se pertinente): il ricorrente lamentava la mancata applicazione, ma la Corte ha ritenuto che i presupposti per l'attenuante non ricorressero o fossero stati correttamente valutati dal giudice di merito.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità: la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il motivo che riproponeva genericamente le stesse censure già esaminate in appello.
art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata per spiegare che la violazione di alcune norme processuali è rilevante in cassazione solo se la loro inosservanza è espressamente sanzionata; da ciò deriva l'inammissibilità del motivo relativo all'art. 192 c.p.p. se non sanzionato.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e mostrarsi correlati alle ragioni addotte dal giudice di merito; censure generiche o reiterative sono normalmente dichiarate inammissibili ex art. 591 c.p.p.
- La contestazione della valutazione del materiale probatorio in base all'art. 192 c.p.p. è difficilmente proponibile in cassazione se non è indicata una violazione che ricada nelle ipotesi sanzionate dall'art. 606 c.p.p.; è invece possibile impugnare carenze di motivazione o contraddizioni evidenti nella ricostruzione.
- La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un apprezzamento concreto della gravità, delle modalità e delle conseguenze della condotta: la presenza di elementi aggravanti o di una condotta non marginale può escluderla.
- La prova indiziaria, se grave, precisa e concordante e priva di ricostruzioni alternative plausibili, può essere sufficiente per la condanna anche in assenza di osservazione diretta del reato.
- Le richieste di esclusione o applicazione di aggravanti/attenuanti e di recidiva devono essere specificamente affrontate e motivate dai giudici di merito; in cassazione la mera ripetizione di tali doglianze senza addurre nuovi profili non convince la Corte.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanne per spese processuali e somme a carico in caso di inammissibilità o rigetto: l'azione dovrebbe essere sorretta da censure tecnicamente fondate e specifiche.
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