Cassazione Civile, Ordinanza n. 29919/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento del consiglio comunale di un ente locale per infiltrazioni mafiose e dalla successiva domanda di dichiarazione di incandidabilità, ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000, proposta dal Ministero dell'Interno nei confronti di alcuni ex amministratori comunali. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo parzialmente, dichiarando incandidabili due amministratori e respingendola per l'ex sindaco; la Corte d'appello, riuniti i giudizi, aveva invece respinto la domanda anche nei confronti dei due amministratori dichiarati incandidabili in primo grado e confermato il rigetto per l'ex sindaco. Il Ministero ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. 267/2000: sostiene che la Corte territoriale abbia applicato parametri errati, pretendendo una verifica vicina a quella penale e valorizzando in modo atomistico i singoli fatti, anziché apprezzare complessivamente gli elementi sintomatici di collegamenti o condizionamenti mafiosi. In ricorso vengono richiamati, per ciascun amministratore, episodi relativi alla gestione di appalti e servizi comunali, ai rapporti familiari con soggetti contigui a consorterie criminali, a provvedimenti interdittivi antimafia, all'uso di mezzi e personale in appalti pubblici, alla gestione del servizio rifiuti e alla composizione della commissione elettorale, oltre a profili di omessa vigilanza e di cattiva gestione amministrativa imputati al sindaco.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Ministero. Ritiene fondata la censura perché la Corte d'appello ha impostato il giudizio in modo non conforme all'art. 143, comma 11, TUEL: ha cercato una prova di partecipazione o fiancheggiamento penalmente rilevante delle consorterie, mentre per l'incandidabilità è sufficiente verificare una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze criminali e riconducibile anche a condotte omissive o colpose degli amministratori. La Cassazione ribadisce che il giudizio ex art. 143, comma 11, è autonomo rispetto al processo penale e alla stessa delibera di scioglimento, e che gli elementi probatori possono essere tratti anche dalla relazione ministeriale, da quella prefettizia e da altri atti acquisiti. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché riesamini la domanda secondo i corretti criteri di diritto.
Norme richiamate
art. 143, commi 1 e 11, d.lgs. n. 267/2000
Per l'incandidabilità degli amministratori è sufficiente l'accertamento di collegamenti o forme di condizionamento con la criminalità organizzata, desumibili da elementi concreti, univoci e rilevanti; la misura è autonoma rispetto al giudizio penale e richiede una verifica individualizzata della condotta dell'amministratore, ma non la prova di un reato associativo o di concorso esterno.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1, T.U.E.L.
artt. 50, comma 2, 54, comma 1, lett. c), e 107, comma 1
Sono richiamati per evidenziare gli obblighi di vigilanza, indirizzo e controllo gravanti sul sindaco; la loro violazione, anche per colpa, può rilevare ai fini dell'incandidabilità ex art. 143, comma 11.
Massime di principio
- La dichiarazione di incandidabilità prevista per gli amministratori di enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose è una misura preventiva e interdittiva, autonoma rispetto al procedimento penale e non subordinata all'accertamento di reati di tipo mafioso o di concorso esterno.
- Ai fini dell'art. 143, comma 11, TUEL non occorre una prova penalistica, ma è sufficiente l'accertamento di una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle pressioni e alle ingerenze delle organizzazioni criminali, e riconducibile anche a condotte omissive o colpose dell'amministratore.
- La valutazione deve essere complessiva delle condotte e delle loro interconnessioni, ma al tempo stesso individualizzata per ciascun amministratore; è errato sia isolare atomisticamente i singoli fatti, sia pretendere una prova della partecipazione diretta al sodalizio criminoso.
- L'elemento soggettivo richiesto dalla misura può consistere anche nella mancata capacità di contrastare efficacemente le ingerenze criminali nel territorio, mentre l'elemento oggettivo si desume da inefficienza, opacità o disfunzioni amministrative che abbiano favorito il condizionamento mafioso.
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