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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35594/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare ex art.47-ter Ord. pen. e ha respinto le richieste di affidamento in prova e di semilibertà. Il ricorrente ha contestato la violazione dell'art.47 Ord. pen., sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato che, alla data della decisione, egli aveva già interamente espugnato la pena per i reati considerati ostativi ai sensi dell'art.4-bis Ord. pen., tenuto conto di una liberazione anticipata di 225 giorni, e che la relazione del carcere prospettava la possibilità di misure alternative per via di un processo di revisione critica personale

La decisione

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Rigetta le censure ritenendo che il Tribunale di sorveglianza non abbia dichiarato inammissibili le istanze di affidamento e semilibertà per carenza di titolo, ma le abbia invece respinte sul merito per motivazione adeguata: gravità dei reati, vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata di tipo 'ndranghetistico', esistenza di ordinanza di custodia cautelare e rischio che l'attività lavorativa prospettata esponesse il detenuto a ulteriori contatti con ambienti criminali. Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte rileva che il ricorrente non ha provato che al momento della decisione fosse stata concessa la riduzione di pena per liberazione anticipata e che il Tribunale ne fosse a conoscenza, violando il principio di autosufficienza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art.47-ter Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata in relazione alla detenzione domiciliare; la Corte ha valutato l'inammissibilità della domanda per mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza delle condizioni (es. cessazione dell'ostativita') al momento della decisione

  • art.47 Ordinamento penitenziario

    Richiamato nella censura del ricorrente come norma sulle misure alternative; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione poiché il Tribunale ha motivato adeguatamente il rigetto delle richieste

  • art.4-bis, comma 1-ter, Ordinamento penitenziario

    Norma che individua i reati ostativi alle misure alternative; il Tribunale ha ritenuto rilevante la presenza, in fase di espiazione, di reati ostativi e la Corte ha valutato che il ricorrente non ha provato l'avvenuta eliminazione degli effetti ostativi

  • art.606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale

    Norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dal ricorrente (violazione di legge); la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art.173 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma che limita la riproduzione del motivo nel ricorso; il motivo è stato riprodotto nei limiti previsti

  • Principio di autosufficienza

    Principio procedurale richiamato dalla Corte: il ricorrente ha l'onere di documentare i fatti che deduce (ad es. la concessione di liberazione anticipata); in mancanza di prova, la censura è inammissibile

Massime di principio

  • Se al detenuto sono imputati reati ostativi ex art.4-bis ancora in fase di espiazione, le misure alternative (affidamento, semilibertà, detenzione domiciliare) sono normalmente precluse o comunque valutate con maggiore rigore
  • Il giudice di merito può respingere le istanze alternative anche sulla base di una prognosi rieducativa sfavorevole dovuta alla gravità dei reati e ai legami con la criminalità organizzata, purché motivi in modo coerente e non manifestamente illogico
  • Spetta al ricorrente l'onere di provare fatti nuovi o sopravvenuti (es. riduzioni di pena, liberazione anticipata) utili a superare gli ostativi: il principio di autosufficienza è stringente
  • La circostanza di ordinanze di custodia cautelare, la vicinanza ad ambienti criminali e il rischio che l'attività lavorativa prospettata comporti contatti con tali ambienti sono elementi rilevanti e possono giustificare il diniego anche se non sussistono formalmente reati ostativi
  • In Cassazione i motivi generici o che non confutano in modo specifico e puntuale il ragionamento logico-giuridico svolto dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili

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