Sentenza n. 3511/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione dal concorso indetto con d.m. n. 239 del 12 giugno 2024, adottato l’8 maggio 2025, allorché la commissione ha escluso l'odierno ricorrente alla prova della corsa; - di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dell'odierno ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 13 ottobre 2025: - della graduatoria finale di merito del concorso volto all’assunzione di 350 unità con la qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con d.m. n. 239 del 12 giugno 2024, la quale è stata approvata giusto decreto n. 2878 del 14 luglio 2025 e successivamente rettificata giusto decreto n. 3061 del 1° agosto 2025; - di ogni atto ad essa presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell’interesse dell’odierno ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova concorsuale della corsa sui 1.000 metri e, con motivi aggiunti, graduatoria finale del concorso per 350 vigili del fuoco
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, convocato per le prove fisiche del concorso, non aveva portato a termine la corsa sui 1.000 metri dopo avere accusato un forte dolore al polpaccio sinistro ed essere caduto a pochi metri dal traguardo. Subito dopo si era recato al pronto soccorso, ove gli era stata diagnosticata una distrazione muscolare con dieci giorni di prognosi. Ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3, comma 1, l. 241/1990, dell'art. 8 del bando ed eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione, sostenendo che la commissione, pur avendo annotato sulla scheda individuale la caduta e l'intervento del personale sanitario, non aveva adottato le conseguenti determinazioni previste dal bando in caso di infortunio, limitandosi a dichiararlo non idoneo. Il Ministero ha sostenuto che la caduta sarebbe avvenuta dopo il superamento del tempo massimo, che il candidato non avrebbe comunicato tempestivamente l'infortunio e che eventuali censure contro le clausole del bando sarebbero tardive. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria finale e la successiva rettifica.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, rilevando che il ricorrente non contestava la legittimità dell'art. 8 del bando, ma la sua erronea applicazione. Nel merito ha accolto il ricorso. L'art. 8 della lex specialis prevedeva che i concorrenti infortunati durante un esercizio dovessero comunicarlo immediatamente alla commissione, la quale avrebbe dovuto adottare le conseguenti determinazioni; tale disciplina consentiva, all'esito della valutazione della commissione, la riconvocazione e la ripetizione della prova in presenza di un impedimento fisico temporaneo. L'infortunio risultava sufficientemente provato dall'annotazione della caduta e del soccorso sulla scheda della prova e dalla certificazione della struttura sanitaria. La stessa relazione del presidente della commissione confermava che, ove l'infortunio fosse stato comunicato e trattato dal presidio sanitario, il candidato sarebbe stato riconvocato, secondo la prassi seguita per gli altri concorrenti. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire la ripetizione della prova, anziché disporre l'esclusione. L'incompletezza della verbalizzazione, consistente nell'omessa menzione dell'evento nel verbale della seduta nonostante la sua annotazione nella scheda individuale, non poteva ricadere sul candidato; la dinamica dell'infortunio e la forza maggiore impeditiva del superamento della prova potevano essere dimostrate anche mediante certificazioni ospedaliere. Il TAR ha annullato l'esclusione, consolidato gli esiti delle prove svolte in via interinale e disposto l'inserimento pieno e senza riserva nella graduatoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
I concorrenti che si infortunano durante l’esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione esaminatrice, la quale adotterà le conseguenti determinazioni
La clausola impone alla commissione di valutare l'infortunio e adottare le conseguenti determinazioni, consentendo la riconvocazione e la ripetizione della prova quando l'impedimento fisico temporaneo sia sufficientemente comprovato.
artt. 1 e 3, comma 1, l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; la sentenza fonda tuttavia l'accoglimento principalmente sulla violazione della lex specialis e sull'incompletezza della verbalizzazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito, unitamente alla disciplina in materia di protezione dei dati relativi alla salute, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura concorsuale prevede che, in caso di infortunio verificatosi durante una prova, la commissione debba adottare le conseguenti determinazioni, l'amministrazione non può limitarsi a dichiarare il candidato non idoneo, ma deve valutare l'infortunio e, ove ne ricorrano i presupposti, riconvocarlo per la ripetizione della prova.
- L'infortunio verificatosi durante una prova concorsuale può essere dimostrato mediante una pluralità di elementi, comprese le annotazioni effettuate dal personale dell'amministrazione sulla scheda individuale e le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche.
- L'incompletezza del verbale della commissione, qualora l'evento lesivo sia documentato nella scheda individuale e l'omessa verbalizzazione sia imputabile all'amministrazione, non può pregiudicare il candidato né impedire la ricostruzione dei fatti mediante altri mezzi di prova.
- Quando l'amministrazione si sia autovincolata, mediante il bando, a valutare gli infortuni occorsi durante le prove e ad adottare le conseguenti determinazioni, essa deve rispettare tale disciplina sia per le determinazioni favorevoli sia per quelle sfavorevoli al candidato.
- L'impugnazione dell'erronea applicazione di una clausola del bando non coincide con l'impugnazione tardiva della clausola stessa: l'eccezione di irricevibilità non è fondata quando il candidato deduce la violazione della lex specialis nel provvedimento applicativo.
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