Cassazione Penale, Sentenza n. 15137/2024 del 12/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Locri: aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati e rideterminato la pena per due episodi di tentata estorsione aggravata. Bevilacqua contestava in particolare la valutazione del suo ruolo nella vicenda estorsiva (sostenendo un ruolo marginale) e la configurabilità dell'aggravante della riunione di piu persone, lamentando l'assenza della contemporanea presenza dei correi sul luogo e nel momento delle estorsioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontante con la motivazione puntuale della Corte di appello, che aveva documentato il ruolo primario della Bevilacqua anche dalle intercettazioni. La censura sull'aggravante della piu persone riunite è stata considerata tardiva e quindi inammissibile, richiamando il principio che non si possono dedurre in Cassazione vizi non dedotti precedentemente in appello. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilita del ricorso.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745 (giurisprudenza citata)
Principio giurisprudenziale richiamato per affermare che in Cassazione non possono essere dedotti motivi non proposti nei precedenti gradi di giudizio; i vizi nuovi sollevati tardivamente risultano inammissibili.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e confrontare direttamente la motivazione del giudice di merito; la genericita conduce all'inammissibilita.
- Non e possibile introdurre in sede di legittimita questioni o vizi non dedotti nei precedenti gradi di giudizio: i motivi nuovi sono inammissibili.
- Quando la Corte di appello fornisce una motivazione dettagliata e basata su elementi probatori (es. intercettazioni), risulta difficile ottenere la riforma in Cassazione se il ricorso non contrasta puntualmente quegli argomenti.
- Le censure relative alla configurazione di circostanze aggravanti devono essere tempestive e sviluppate nei gradi precedenti, altrimenti vengono escluse per tardivita.
- L'inammissibilita del ricorso puo comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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