Sentenza n. 10614/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del Decreto adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 439 del 30 dicembre 2022, con il quale l'aggiornamento tariffario applicabile per l'anno 2023, con decorrenza 1° gennaio, dalla concessionaria autostradale Autostrada del Brennero S.p.A. è approvato nella misura pari allo 0,00 per cento, in difformità da quanto proposto dalla Concessionaria Autostradale; - della nota prot. 0032874 del 31 dicembre 2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali di trasporto a rete, informativi e statistici - Direzione generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, ricevuta in data 2 gennaio 2023, con la quale è stato comunicato e trasmesso il suddetto Decreto Ministeriale n. 439 del 30 dicembre 2022; - della presupposta nota prot. 0032049 del 20.12.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per la programmazione strategica, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi-Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, acquisita dalla ricorrente in data 24.02.2023 e contenente la relazione istruttoria sugli adeguamenti tariffari 2023 delle concessionarie autostradali; - di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente o, comunque, connesso a quelli impugnati; nonché per l'accertamento dei diritti ed interessi della ricorrente nascenti dalla vigente ed operante convenzione di concessione autostradale ed afferenti il contenuto patrimoniale ed economico del relativo rapporto concessorio (convenzione sottoscritta dalla Società ricorrente e da A.N.A.S. S.p.A., il 29 luglio 1999, approvata e resa esecutiva con Decreto Interministeriale Lavori Pubblici - Tesoro e Bilancio e Programmazione Economica del 21 dicembre 1999 n. 601/Segr. DICOTER registrato alla Corte dei Conti il 9 febbraio 2000, registro n. 1 - foglio n. 66, come modificata ed integrata dalla convenzione aggiuntiva del 6 maggio 2004, dall'addendum del 16 dicembre 2004 e dall'atto integrativo del 18 ottobre 2005). CON ESPRESSA RISERVA DI DOMANDA RISARCITORIA AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 5, C.P.A.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto interministeriale che ha approvato nella misura dello 0,00 per cento l'aggiornamento tariffario dei pedaggi autostradali per il 2023, nonché gli atti istruttori e comunicativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria autostradale)
Prevale il privato
La controversia
La concessionaria aveva richiesto l'adeguamento delle tariffe autostradali per il 2023 nella misura del 4,28 per cento. L'Amministrazione lo aveva negato richiamando la scadenza della concessione, intervenuta il 30 aprile 2014, e la mancata predisposizione del piano economico-finanziario transitorio previsto dalla delibera CIPE n. 38/2019. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione delle delibere CIPE richiamate, delle disposizioni della convenzione di concessione relative alla prosecuzione della gestione e all'aggiornamento tariffario, dell'art. 21, comma 5, d.l. n. 355/2003, degli artt. 176 e 178 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, erronea valutazione dei presupposti e violazione dei principi di affidamento, proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamento e buon andamento. La ricorrente ha sostenuto che né la scadenza della concessione né l'assenza del PEF transitorio costituissero ipotesi legittimanti il diniego dell'aggiornamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, nonché difetto di istruttoria e motivazione. È stata inoltre proposta domanda di accertamento dei diritti derivanti dalla convenzione e formulata riserva di domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il decreto impugnato. Ha ritenuto che, dopo la scadenza formale della concessione e fino all'individuazione del concessionario subentrante, permane un regime transitorio nel quale la concessionaria continua a gestire l'autostrada secondo la convenzione, restando efficaci anche le clausole sull'aggiornamento tariffario. La convenzione impone infatti la prosecuzione dell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione e non prevede che la scadenza determini l'inapplicabilità dell'adeguamento tariffario; inoltre, le ipotesi di mancato riconoscimento previste dalla convenzione sono tassative e non comprendono la scadenza della concessione. Il Collegio ha escluso altresì che la mancata approvazione del PEF transitorio possa arrestare il procedimento di aggiornamento: l'aggiornamento tariffario, volto ad adeguare la remunerazione all'andamento concreto del rapporto, agli investimenti e all'inflazione, è distinto dall'aggiornamento del PEF, diretto al riequilibrio complessivo della concessione. La mancata approvazione del PEF non può quindi introdurre surrettiziamente una nuova ipotesi di sospensione o diniego non prevista dalla legge o dalla convenzione. È stato rilevato anche il difetto di motivazione, poiché il provvedimento non chiariva come dovessero essere regolati i rapporti economici tra le parti una volta esclusa l'applicazione delle clausole convenzionali e non poteva essere adeguatamente motivato per relationem mediante il richiamo a un'istruttoria non allegata né esplicitata. L'esame del secondo motivo, relativo all'art. 10-bis l. n. 241/1990, è stato ritenuto assorbito. L'annullamento comporta l'obbligo delle Amministrazioni di riesaminare la proposta tariffaria secondo legge e convenzione. È stata invece respinta la domanda di accertamento del diritto all'incremento nella misura del 4,28 per cento, perché la verifica dei valori della formula convenzionale e degli investimenti effettuati richiede un'attività istruttoria e tecnico-valutativa non vincolata. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 25 della convenzione di concessione del 29 luglio 1999
alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada assentita in concessione e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa
La clausola mantiene il rapporto concessorio e la disciplina convenzionale durante il periodo transitorio successivo alla scadenza, fino al trasferimento della gestione.
artt. 7-11 della convenzione di concessione del 29 luglio 1999
Le clausole convenzionali sull'aggiornamento tariffario continuano ad applicarsi nel periodo di proroga; le ipotesi di mancato riconoscimento dell'adeguamento sono tassative e non comprendono la scadenza della concessione.
art. 21, comma 5, d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dalla l. 27 febbraio 2004, n. 47
La disposizione è richiamata quale fonte legislativa della disciplina dell'adeguamento tariffario, senza però essere oggetto di una distinta interpretazione testuale nel dispositivo motivazionale.
Delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39
Richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina tariffaria convenzionale.
Delibera CIPE 19 luglio 2013, n. 30
Richiamata dalla ricorrente quale atto integrativo della disciplina tariffaria.
Delibere CIPE 2019, nn. 28 e 59
Richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'aggiornamento tariffario.
Delibera CIPE n. 38/2019
La mancata predisposizione del PEF transitorio previsto dalla delibera non costituisce motivo idoneo per arrestare o negare il procedimento di aggiornamento tariffario.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone una motivazione effettiva e comprensibile; il mero richiamo a un'istruttoria non allegata né esplicitata non è sufficiente.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
La questione relativa alla comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 176 e 178 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina delle concessioni, senza una specifica applicazione autonoma nella decisione.
art. 19, comma 9-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla l. 3 agosto 2009, n. 102
Il richiamo contenuto nella nota di trasmissione non chiarisce le ragioni per cui la norma dovrebbe escludere l'applicazione delle clausole convenzionali sull'aggiornamento tariffario.
Massime di principio
- La scadenza formale di una concessione autostradale non elimina, nel periodo transitorio durante il quale il concessionario uscente continua a gestire il servizio in attesa del subentro, l'efficacia delle clausole convenzionali che disciplinano l'aggiornamento delle tariffe, salvo una specifica previsione derogatoria.
- Quando la convenzione impone al concessionario uscente di proseguire l'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione, il concessionario conserva, nel periodo transitorio, gli obblighi e i diritti connessi alla gestione convenzionale, compreso il diritto alla determinazione dell'adeguamento tariffario.
- Le ipotesi convenzionali di mancato riconoscimento dell'aggiornamento tariffario, se formulate in termini tassativi, non possono essere estese dall'Amministrazione a fattispecie ulteriori, quale la mera scadenza della concessione.
- L'aggiornamento tariffario e l'aggiornamento del piano economico-finanziario sono istituti distinti: il primo adegua la remunerazione alle concrete condizioni di gestione, agli investimenti e all'inflazione; il secondo mira al riequilibrio complessivo della concessione. La mancata approvazione del PEF non può quindi, di per sé, arrestare il procedimento tariffario in assenza di una specifica base normativa o convenzionale.
- Il provvedimento che nega l'aggiornamento tariffario deve spiegare in modo comprensibile come siano regolati i rapporti economici tra concedente e concessionario; il mero rinvio a un'istruttoria non allegata né esplicitata non integra una motivazione sufficiente.
- L'annullamento del diniego tariffario non comporta automaticamente il diritto del concessionario a ottenere l'aumento nella misura richiesta quando la determinazione dei valori della formula convenzionale richieda verifiche istruttorie e valutazioni tecnico-discrezionali sugli investimenti e sugli altri presupposti.
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