Cassazione Penale, Sentenza n. 14462/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza di primo grado del 15 aprile 2016 (reato: sottrazione di cose sottoposte a sequestro). Il motivo centrale era il calcolo dei termini: il ricorrente ha dedotto che il termine di novanta giorni fissato con il dispositivo scadeva in un giorno festivo, quindi la proroga al primo giorno non festivo successivo spostava altresì l'inizio e la scadenza del successivo termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., rendendo tempestivo l'appello presentato il 30 settembre 2019.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Palermo avesse errato nel calcolo dei termini non tenendo conto che i novanta giorni scadevano domenica 14 luglio 2019, con conseguente decorrenza del successivo termine di quarantacinque giorni dal 15 luglio 2019; tale termine è poi scaduto domenica 29 settembre 2019 e pertanto si è prorogato al primo giorno non festivo, lunedì 30 settembre 2019, giorno in cui l'appello era stato depositato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 585, comma 2, lett. c), codice di procedura penale
Il termine di quarantacinque giorni per proporre l'appello decorre dalla scadenza del precedente termine di novanta giorni fissato con il dispositivo; se il termine precedente scade in giorno festivo la proroga al primo giorno non festivo determina lo spostamento anche della decorrenza del termine successivo
art. 544, comma 2, codice di procedura penale
Rinvio al dispositivo che fissa il termine di novanta giorni per il deposito dell'impugnazione; nella specie il conteggio dei novanta giorni è stato centrale per stabilire l'inizio del termine successivo
Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (Rossi, Rv. 251495)
Giurisprudenza consolidata secondo cui la proroga di diritto del giorno festivo per un termine processuale sposta anche la decorrenza del termine successivo che dipende da quello precedente
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni)
Norme richiamate per la disciplina del trattamento del procedimento nell'udienza in camera di consiglio con modalità particolari (richiamate nel dispositivo di trattazione del ricorso)
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (come introdotto dall'art. 5-duodecies del d.l. 31/10/2022, n. 162)
Norma richiamata che ha prorogato gli effetti delle disposizioni emergenziali sulla trattazione a distanza dei procedimenti, menzionata nel procedimento di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Quando un termine processuale decorre dalla scadenza di un altro termine, l'eventuale proroga automatica dovuta al fatto che il termine precedente scade in giorno festivo si estende anche al termine successivo che da quello dipende
- Se il termine finale di un periodo cade in giorno festivo o domenica, il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo è tempestivo
- In presenza di termini concatenati verificare sempre il calendario reale, comprese le sospensioni per il periodo feriale, prima di dichiarare un'impugnazione tardiva
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite va tenuta in considerazione per il calcolo dei termini processuali collegati
- In caso di contestazione sulla tempestività di un atto, il rimedio utile è il ricorso per cassazione per vizio di calcolo del termine; se accolto la sentenza impugnata può essere annullata con rinvio per nuovo giudizio
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