Cassazione Penale, Sentenza n. 35715/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso fondato su due motivi principali: 1) nullita' del decreto di latitanza del 15/07/2009 e, conseguentemente, nullita' di tutti gli atti successivi (avviso conclusione indagini, avviso udienza preliminare, decreto di rinvio a giudizio e sentenze di merito). La difesa sostiene che la nullita' sarebbe assoluta e insanabile, richiamando giurisprudenza che enuncia la nullita' della citazione quando l'imputato ha stabile dimora all'estero e non e' stato rintracciato; in particolare si contesta che le ricerche siano state esigue (solo Novara e Brindisi) e che non vi sia prova che l'imputato fosse a conoscenza dell'ordinanza cautelare. 2) carenza di prova della partecipazione all'associazione di tipo mafioso/art. 74 d.P.R. 309/1990 e del ruolo apicale attribuito a Budani: la difesa sostiene che l'attivita' dell'imputato si ridurrebbe a due reati-satellite (capi B ed E), senza prova di stabilita' organizzativa o di un ruolo direttivo, e che il coordinamento "dall'Albania" non dimostra la posizione di vertice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la nullita' del decreto di latitanza di natura intermedia e non assoluta, richiamando la giurisprudenza recente che ammette tale qualificazione; ha inoltre ritenuto congrue le ricerche svolte (nei luoghi frequentati dall'imputato) e ha valorizzato la presenza di difensore fiduciario come fatto indiziario della conoscenza dell'imputato della pendenza del procedimento e della volonta' di porsi in condizione di irreperibilita'. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che il gravame era generico e meramente assertivo: non sono state indicate censure specifiche di fatto o di diritto tali da scalfire la motivazione di merito sulla partecipazione associativa. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato infondato, confermando la decisione di merito; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Nella sentenza l'art. 74 e' stato interpretato come integrato dalla condotta dell'imputato; la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la partecipazione in posizione apicale sulla base delle risultanze di merito.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento ai reati-satellite contestati (capi B, E, L); alcuni capi sono stati dichiarati estinti per prescrizione in sede di merito.
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Norma sulla nullita' degli atti processuali; la difesa aveva invocato la nullita' del decreto di latitanza ai sensi di principio di nullita'.
codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Disposizioni sugli effetti della nullita'; la difesa sosteneva che la nullita' del decreto travolgeva ogni atto successivo, ma la Corte l'ha valutata come nullita' intermedia non necessariamente travolgente.
codice di procedura penale, art. 295
Regola le ricerche per eseguire notificazioni; la Corte ha ritenuto che le ricerche effettuate fossero congrue ai fini della dichiarazione di latitanza.
codice di procedura penale, art. 169, comma 4
Prevede condizioni per le ricerche all'estero; la Corte ha richiamato che non sempre e' necessario effettuare ricerche all'estero per dichiarare la latitanza se le ricerche locali risultano idonee.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone il pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente cui e' stato rigettato il ricorso; applicata nei confronti di Budani.
Massime di principio
- La nullita' di un decreto di latitanza puo' essere qualificata come nullita' intermedia: non sempre travolge automaticamente tutti gli atti successivi; la valutazione dipende da elementi fattuali come la stabile dimora all'estero e l'adeguatezza delle ricerche.
- Per dichiarare la latitanza non e' sempre necessario provare la conoscenza specifica dell'ordinanza da parte dell'imputato: e' sufficiente accertare che si sia posto volontariamente in condizione di irreperibilita' (anche tramite indizi quali comportamenti e nomina di difensore fiduciario).
- Le ricerche della polizia giudiziaria devono essere congrue e ragionevoli nei luoghi in cui l'imputato poteva essere rintracciato; non e' obbligatorio effettuare ricerche all'estero se non risultano necessarie in base agli elementi del caso.
- La nomina di un difensore fiduciario e le attivita' processuali possono essere valutate come elementi che rendono conoscibile la pendenza del procedimento e legittimare la consegna delle notificazioni al difensore.
- Nei procedimenti per associazione di tipo previsto dall'art. 74 DPR 309/1990 e' richiesta la prova di una stabile struttura e di una partecipazione organizzata: ricorsi generici o meramente assertivi sulla carenza di prova dell'associazione difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione se non individuano punti specifici di illegittimita' o carenze probatorie.
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