Cassazione Penale, Sentenza n. 354/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Macr\'i impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), articolando molte censure: violazione del principio di specialità e difetto di procedibilità per estradizione (Trattato Italia-Brasile), inutilizzabilità delle intercettazioni e degli atti acquisiti dall\'Olanda per mancata autorizzazione giudiziaria o mancato deposito, violazione dell\'art. 15 Cost. (riserva di giurisdizione), vizi di motivazione circa la qualificazione del ruolo apicale e l\'acclaramento degli elementi probatori (riunioni, partecipazione agli episodi, consapevolezza della disponibilità di armi), e incoerenze temporali tra capi di imputazione. Ha poi aggiunto due motivi ulteriori sulla insufficienza probatoria e sulla apparente contraddizione tra esclusione di una aggravante e conferma del ruolo apicale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato integralmente. Ha confermato la condanna inflitta in appello a 15 anni di reclusione per il reato aggravato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis, richiamati primo, secondo, quarto e quinto comma). La Corte ha ritenuto legittima l\'utilizzazione delle intercettazioni e degli atti giunti dall\'autoritaà olandese per trasmissione spontanea, ha escluso il vizio relativo all\'estradizione sostenendo che la richiesta brasiliana comprendeva anche la fattispecie 416-bis (con corrispondenza all\'art. 288 codice penale brasiliano), e ha giudicato la motivazione di merito adeguata e coerente con le risultanze probatorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese delle parti civili costituite e alle spese processuali; condanna anche ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
primo, secondo, quarto e quinto comma
La Corte ha ritenuto provata la partecipazione e il ruolo apicale dell\'imputato nel sodalizio mafioso sulla base delle intercettazioni, dichiarazioni e altre risultanze; ha confermato l\'applicazione delle aggravanti richiamate.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali: la condanna alle spese del processo di cassazione a carico del ricorrente.
art. 721 cod. proc. pen.
Invocato nella censura sull\'estradizione e sulla specialità; la Corte lo ha esaminato nel contesto della compatibilità tra richiesta di estradizione e capi processuali.
art. 7 del Trattato di estradizione tra Italia e Brasile
La Corte ha ritenuto che la pronuncia dell\'autorità brasiliana e documenti ministeriali dimostrassero che l\'estradizione includeva anche il reato associativo, respingendo il vizio di specialità dedotto dalla difesa.
art. 74 T.U. stupefacenti
Citato dalla difesa come capo per cui sarebbe stata concessa l\'estradizione; la Corte ha invece rilevato che il provvedimento brasiliano ricomprendeva anche la corrispondente fattispecie associativa.
art. 191, 696, comma 1, 727 e 729 cod. proc. pen.
Riferiti nelle censure sulle intercettazioni straniere: la Corte ha ritenuto applicabili le convenzioni internazionali (art. 696) e ha esposto che la trasmissione spontanea di atti dall\'autorità olandese consente l\'utilizzo in Italia, escludendo l\'inutilizzabilità prevista dall\'art. 729 c.p.p. per le rogatorie.
art. 268, 270, 271 cod. proc. pen.
Richiamati nelle doglianze sul deposito e sulla regolarità dei verbali di intercettazione: la Corte ha detto che, quando atti provengono da autorità straniere con trasmissione spontanea e sotto controllo dell\'autorità straniera, opera la presunzione di legittimità e spetta alla difesa provare eventuali incompatibilità con principi fondamentali.
art. 15, secondo comma, Cost.
Sul punto della riserva di giurisdizione la Corte ha ritenuto che il pubblico ministero straniero sia da considerare autorità giudiziaria nell\'ambito dell\'assistenza giudiziaria internazionale e che vigano le convenzioni internazionali; pertanto non v\'era violazione invocata.
art. 125, 192, 533, 546 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e all\'apprezzamento delle prove: la Corte ha confermato la sufficienza della motivazione di merito e ha escluso travisamenti che possano rilevare in Cassazione.
art. 526, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito; la Corte ha ribadito che non è consentita una rivalutazione del merito in Cassazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Invocato nella censura sul diritto a un processo equo; la Corte ha ritenuto che le garanzie siano rispettate e che la difesa non abbia provato violazioni tali da inficiare il giudizio.
art. 696, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per la prevalenza delle convenzioni internazionali in materia di assistenza giudiziaria sulle norme interne; usato per giustificare l\'utilizzo degli atti stranieri.
Massime di principio
- Se atti processuali o intercettazioni vengono trasmessi spontaneamente da un\'autorità straniera, il giudice italiano può utilizzarli; la sanzione di inutilizzabilità prevista per le rogatorie non si applica automaticamente a tali atti.
- La presunzione di legittimità dell\'attività svolta dall\'autorità straniera grava sulla parte che eccepisce la incompatibilità con i principi fondamentali dell\'ordinamento italiano: tocca alla difesa provare concretamente la violazione.
- In materia di estradizione e specialità, la documentazione e le pronunce dell\'autorità straniera sono decisive: se risultano che la richiesta comprendeva la fattispecie contestata, il vizio di specialità viene meno.
- In Cassazione non è ammessa una rivalutazione del merito probatorio: censure che consistono nella diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
- Per contestare l\'utilizzabilità di intercettazioni straniere occorre produrre copia degli atti originari rilevanti (decreti di autorizzazione, verbali, perizie) e dimostrare in che modo si violano principi inderogabili dell\'ordinamento interno.
- L\'accertamento del ruolo apicale in associazioni mafiose può fondarsi su un insieme di elementi indiziari (intercettazioni, interazioni con altri esponenti, incarichi e interventi decisionali); il giudice di merito deve spiegare il nesso logico tra prove e conclusione, e la Cassazione controlla la logicità della motivazione ma non sostituisce la valutazione.
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