Sentenza n. 2134/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 951/2025, relativa all’accredito di € 500,00 sulla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 951/2025, passata in giudicato. Tale sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata ottemperanza. Il giudicato risultava ritualmente notificato, ormai formatosi, ed era decorso il termine previsto per l’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della parte ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Non è previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico appartenente alla struttura debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nonché di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti dal giudicato concorre a rendere procedibile l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
È stato utilizzato, in via analogica, quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato sia stato notificato all’amministrazione, sia ormai definitivo e sia decorso il termine previsto per l’adempimento, senza che l’amministrazione abbia eseguito spontaneamente quanto statuito.
- In presenza di mancata esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi alla decisione entro un termine determinato, indicando le modalità dell’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionatamente all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, demandandogli l’adozione degli atti sostitutivi entro un ulteriore termine.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente responsabile della struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle competenze necessarie; quando si tratta di un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non gli spetta un compenso ulteriore.
- La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione costituita, dell’inottemperanza allegata dal ricorrente, unitamente alla documentazione attestante la definitività del giudicato e il decorso del termine per adempiere, consente di ritenere comprovata l’inerzia amministrativa.
- La trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti può essere disposta dal giudice dell’ottemperanza quando la persistente inerzia amministrativa nell’esecuzione di un giudicato possa assumere rilievo per le valutazioni di competenza contabile.
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