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Risoluzione

Risoluzione n. 310 del 21/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione chiarisce che, per i professionisti, la cessione di beni mobili strumentali genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti fiscalmente solo se i beni sono stati acquistati dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/2006. Per i beni acquistati prima di tale data continua quindi a non operare la nuova disciplina dell’art. 54, comma 1-bis, TUIR.

Tassazione delle plusvalenze su beni mobili strumentali dei professionisti acquistati prima del 4 luglio 2006

Cessione di beni mobili strumentali dei professionisti e decorrenza della disciplina

La Risoluzione n. 310/E del 21 luglio 2008 affronta il tema della rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili strumentali nell’ambito del lavoro autonomo. Il chiarimento riguarda in particolare la decorrenza dell’art. 54, comma 1-bis, del TUIR, introdotto dal D.L. 223/2006.

Quesito posto dall’associazione professionale

L’associazione professionale istante chiede se la nuova disciplina sulle plusvalenze dei beni mobili strumentali si applichi anche ai beni acquistati prima del 4 luglio 2006. Il dubbio nasce dal fatto che il D.L. 223/2006 ha modificato le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, includendo tra i componenti imponibili anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali.

Tesi dell’istante

Secondo il contribuente, la disposizione avrebbe efficacia solo per i beni mobili acquistati dopo il 4 luglio 2006. Ne conseguirebbe che:

  • la cessione di beni acquistati prima di tale data non genera plusvalenze imponibili;
  • allo stesso modo non genererebbe minusvalenze deducibili. A sostegno di questa interpretazione viene richiamato un orientamento espresso in relazione agli immobili strumentali dei professionisti, nel quale si è ritenuto che la nuova disciplina abbia natura innovativa e non retroattiva. L’istante richiama anche un’affermazione resa dall’Agenzia delle Entrate in videoconferenza il 19 maggio 2007, secondo cui la rilevanza fiscale per i beni mobili opererebbe solo per quelli acquistati dopo l’entrata in vigore della norma.

Quadro normativo richiamato dall’Amministrazione

L’Amministrazione ricorda che l’art. 36, comma 29, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, ha previsto anche per il lavoro autonomo la rilevanza reddituale delle plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni strumentali. Con l’introduzione del comma 1-bis nell’art. 54 del TUIR, il legislatore ha stabilito che concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, nei seguenti casi:

  • cessione a titolo oneroso;
  • risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento;
  • destinazione del bene al consumo personale o familiare dell’esercente l’arte o la professione, oppure a finalità estranee all’attività.

Criteri di determinazione della plusvalenza o minusvalenza

La Risoluzione precisa che, ai sensi dell’art. 54, comma 1-ter, TUIR, la plusvalenza o minusvalenza è data:

  • dalla differenza tra corrispettivo o indennità percepiti e costo non ammortizzato;
  • in assenza di corrispettivo, dalla differenza tra valore normale del bene e costo non ammortizzato. Se il costo del bene non è interamente deducibile, la plusvalenza o minusvalenza rileva in proporzione alla quota di ammortamento fiscalmente dedotta rispetto a quella complessivamente effettuata.

Confronto con il regime del reddito d’impresa

Viene osservato che disposizioni analoghe sono presenti anche nell’art. 86 del TUIR per il reddito d’impresa. Tuttavia, i due regimi restano distinti, soprattutto per il criterio di imputazione temporale: nel lavoro autonomo vige il principio di cassa, mentre per l’impresa ricavi, spese e altri componenti concorrono secondo il principio di competenza.

Soluzione interpretativa della Direzione

La Direzione ritiene che, per la decorrenza della nuova disciplina, debbano applicarsi ai beni mobili gli stessi principi già affermati per i beni immobili. Pertanto:

  • l’estromissione o cessione di beni mobili strumentali genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile solo se riferita a beni acquistati dopo il 4 luglio 2006;
  • per i beni acquistati prima di tale data non opera la nuova disciplina. La motivazione si fonda sulla considerazione che le modifiche introdotte dal D.L. 223/2006 hanno dato vita a un nuovo regime, da applicare in coerenza con i principi di tutela dell’affidamento del contribuente e di certezza dei rapporti giuridici.

Esito operativo

La Risoluzione conclude quindi che la cessione di beni mobili strumentali acquistati prima del 4 luglio 2006 non genera plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili ai sensi dell’art. 54, comma 1-bis, TUIR. Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare sull’applicazione uniforme dei principi enunciati.

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