Ordinanza n. 23/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. nr. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 29/09/2025, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino ha dichiarato inammissibile la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso è stato ritenuto assistito, in sede di sommario esame cautelare, da adeguati profili di fondatezza in relazione all’interpretazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 7 d.l. n. 20/2023. Secondo l’orientamento richiamato dal TAR, il regime previgente resta applicabile alle istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo di soggiorno da convertire, purché pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge, e non soltanto alle istanze di conversione presentate anteriormente. Il ricorrente ha inoltre dedotto la necessità di una rinnovata valutazione della propria posizione nel contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ritenendo sussistenti adeguati profili di fumus boni iuris alla luce dell’interpretazione dell’art. 7 d.l. n. 20/2023 seguita dal Consiglio di Stato e dallo stesso Tribunale. La Questura è stata ordinata di riaprire il procedimento in contraddittorio con il ricorrente e di concluderlo con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono stati sospesi gli effetti del provvedimento di inammissibilità, con conseguente restituzione al ricorrente della ricevuta di presentazione dell’istanza di conversione o di altro documento equipollente, fino all’esito del riesame. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 7 d.l. n. 20/2023
tiene fermo il regime previgente per tutte le istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo da convertire, dunque pendenti al momento dell’entrata in vigore del decreto Cutro, e non già per le istanze di conversione sic et simpliciter
In sede cautelare, la disciplina transitoria è stata interpretata nel senso che il regime previgente si applica alle istanze originarie di rilascio del permesso di soggiorno da convertire, pendenti all’entrata in vigore del decreto-legge, e non soltanto alle domande di conversione presentate entro tale data.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare e per l’adozione della sospensione degli effetti dell’atto impugnato ai fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La disciplina transitoria dell’art. 7 d.l. n. 20/2023 deve essere interpretata nel senso che il regime previgente resta applicabile alle istanze originariamente presentate per il rilascio del titolo di soggiorno oggetto di successiva conversione, quando tali istanze erano pendenti all’entrata in vigore del decreto-legge; non è necessario che anche l’istanza di conversione sia stata presentata anteriormente a tale data.
- In sede cautelare, quando l’amministrazione abbia dichiarato inammissibile un’istanza sulla base di un’interpretazione della disciplina transitoria potenzialmente incompatibile con l’orientamento giurisprudenziale richiamato, il giudice può sospendere gli effetti dell’atto e ordinare la riapertura del procedimento per un riesame nel contraddittorio con l’interessato.
- Il riesame imposto in sede cautelare deve concludersi con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato, alla luce dei principi interpretativi indicati dal giudice.
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