Corte di giustizia, Ordinanza C-483/21
Order of the Court of 30 November 2021. — Health Product Group sp. z o.o. v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-483/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di filtro di ammissibilità del ricorso, ha rifiutato di consentire la prosecuzione dell'impugnazione di Health Product Group contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, come richiesto dall'articolo 58 bis dello Statuto, che i motivi dedotti sollevassero una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato esaminato nel merito e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: insufficiente dimostrazione, ai fini dell'articolo 58 bis dello Statuto, che il ricorso sollevasse una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
La questione giuridica
Se i motivi di ricorso contro la sentenza del Tribunale, relativi in particolare alla malafede nella domanda di registrazione del marchio, all'ammissibilità di taluni capi di domanda e di prove tardive, e al richiamo a principi di affidamento legittimo e certezza del diritto, fossero formulati in modo da dimostrare che il ricorso sollevava una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
Un ricorso proposto avverso una decisione del Tribunale in materia di marchio UE non è ammesso a proseguire se il ricorrente si limita a denunciare errori di diritto o asseriti contrasti con la giurisprudenza senza indicare, in modo chiaro, preciso e autonomamente argomentato, per ciascun motivo, perché tali errori sollevino una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione; la semplice invocazione di violazioni dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, delle regole processuali sulla chiarezza dei motivi o sull'ammissibilità delle prove, ovvero di principi generali come affidamento legittimo e certezza del diritto, non basta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un'ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera che decide se un ricorso possa essere ammesso a proseguire, in una controversia relativa a un marchio dell'Unione europea. Il ricorso era proposto da Health Product Group avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'azione di annullamento contro una decisione della commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di nullità tra Health Product Group e Bioline Pharmaceutical.
Parti e contesto processuale
La ricorrente in cassazione era Health Product Group sp. z o.o. L'EUIPO era la parte resistente nel procedimento di impugnazione, mentre Bioline Pharmaceutical AG era intervenuta in primo grado dinanzi al Tribunale. Il procedimento principale riguardava la validità di un marchio UE denominato "Enterosgel".
Normativa rilevante
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall'articolo 58 bis dello Statuto, secondo cui i ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso di EUIPO non possono procedere senza una previa decisione della Corte che ne consenta la prosecuzione. Sono inoltre richiamati l'articolo 56 dello Statuto, gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte, nonché l'articolo 137 e l'articolo 184, paragrafo 1, sul regime delle spese.
Sul piano sostanziale e processuale, sono menzionati anche:
- articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, relativo alla nullità del marchio per malafede;
- articolo 76, lettera d), e articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale;
- articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse commesso quattro errori di diritto:
- non avrebbe correttamente riconosciuto la malafede del depositante del marchio, in violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001;
- avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di un motivo di ricorso autonomo fondato sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto;
- avrebbe illegittimamente disatteso prove prodotte per la prima volta dinanzi al Tribunale, benché la tardività fosse giustificata;
- avrebbe deciso in contrasto con la prassi di EUIPO e con principi e fonti internazionali richiamati dalla ricorrente, nonché senza un corretto esame complessivo degli elementi di prova e dell'onere probatorio.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che i motivi del ricorso sollevano una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione. Il ricorso per consentire la prosecuzione deve contenere, in modo chiaro e dettagliato, i motivi dedotti, la questione di diritto posta da ciascuno di essi, il criterio di significatività e le ragioni specifiche per cui tale criterio sarebbe soddisfatto.
La Corte sottolinea che, quando il ricorrente invoca un contrasto con la giurisprudenza, deve indicare con precisione:
- i paragrafi della decisione impugnata contestati;
- le decisioni della Corte o del Tribunale asseritamente violate;
- le ragioni concrete per cui il contrasto prospettato solleverebbe una questione rilevante per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
Nel caso di specie, pur avendo denunciato errori di diritto, la ricorrente si era limitata ad affermarli senza spiegare in modo specifico perché essi avrebbero posto una questione di principio ai sensi dell'articolo 58 bis. La Corte osserva anche che una generica allegazione di mancato rispetto della giurisprudenza non basta, se non è accompagnata dalla dimostrazione puntuale richiesta dal regolamento di procedura e dallo Statuto.
Decisione
La Corte conclude che il ricorso non dimostrava l'esistenza di una questione significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione e, pertanto, non poteva essere ammesso a proseguire. Quanto alle spese, poiché l'ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
Ai fini dell'ammissione del ricorso in materia di decisioni di EUIPO, non basta dedurre errori di diritto, neppure se relativi a malafede, ammissibilità delle prove o principi generali: occorre dimostrare, con argomentazione specifica e autonoma, che tali errori pongono una questione effettivamente significativa per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.
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