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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-741/20

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 29 November 2021. — Advansa Manufacturing GmbH and Others v European Commission. — Action for annulment – State aid – Guidelines on certain State aid measures in the context of the system for greenhouse gas emission allowance trading post-2021 – Eligible sectors – Exclusion of the man‑made fibres manufacturing sector – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-741/20

Giurisprudenza europea62020TO0741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come irricevibile il ricorso con cui alcune imprese del settore delle fibre artificiali contestavano gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel quadro dell’ETS post-2021. Pur riconoscendo il carattere vincolante, in pratica, delle linee guida per l’esercizio della discrezionalità della Commissione, il Tribunale esclude che esse incidano direttamente sulla posizione giuridica delle ricorrenti. Rileva infatti che la lesione, se del caso, può derivare solo da una successiva decisione della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto notificato. Non essendo integrato il requisito dell’incidenza diretta, il Tribunale non esamina ulteriormente l’eventuale esistenza di misure di attuazione o l’incidenza individuale.

Azione di annullamento contro gli orientamenti sugli aiuti di Stato nel sistema ETS post-2021: il Tribunale dichiara irricevibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva per mancanza di incidenza diretta.

La questione giuridica

Se gli orientamenti della Commissione del 25 settembre 2020 sugli aiuti di Stato nel contesto del sistema di scambio di quote di emissione post-2021, nella parte in cui escludono il settore delle fibre artificiali dall’elenco dei settori ammissibili all’indennizzo per i costi indiretti, siano un atto regolamentare o comunque un atto di incidenza diretta tale da legittimare le imprese escluse ad agire ex articolo 263, quarto comma, TFUE; e, in subordine, se l’allegato I fosse separabile dal resto degli orientamenti.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che le imprese escluse dall’elenco dei settori ammissibili negli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel sistema ETS post-2021 non sono direttamente interessate da tali orientamenti, poiché questi non producono di per sé effetti giuridici immediati sulla loro situazione e lasciano agli Stati membri la facoltà, almeno in diritto, di notificare misure di aiuto anche per settori non inclusi nell’allegato I. Gli eventuali effetti pregiudizievoli derivano solo da una futura decisione della Commissione adottata ai sensi del regolamento 2015/1589, impugnabile separatamente; di conseguenza, il ricorso è irricevibile per difetto di legittimazione attiva.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 10a, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva 2003/87/CE
  • Direttiva (UE) 2018/410
  • Decisione (UE) 2015/1814
  • Regolamento (UE) 2015/1589

Orientamenti sugli aiuti di Stato nel sistema ETS post-2021 e irricevibilità del ricorso per difetto di incidenza diretta

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, ha deciso su un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Advansa Manufacturing GmbH e altre imprese del settore delle fibre artificiali contro gli orientamenti della Commissione del 25 settembre 2020 sugli aiuti di Stato nel contesto del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra post-2021. La controversia riguardava, in particolare, l’esclusione di tale settore dall’elenco dei settori ammissibili all’indennizzo per i costi indiretti dell’energia elettrica connessi alle emissioni.

Contesto normativo

La pronuncia si inserisce nel quadro della direttiva 2003/87/CE sul sistema ETS, come modificata, tra l’altro, dalla direttiva (UE) 2018/410 e dalla decisione (UE) 2015/1814. Centrale è l’articolo 10a, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, che prevede misure finanziarie a favore dei settori esposti a un effettivo rischio di rilocalizzazione delle emissioni dovuto ai costi indiretti effettivamente sostenuti a seguito del ribaltamento nei prezzi dell’elettricità. La Commissione aveva inoltre richiamato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE quale base per valutare la compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Per il controllo degli aiuti notificati o illegali, rilevava anche il regolamento (UE) 2015/1589.

Fatti e domande delle ricorrenti

Le ricorrenti operano nel settore della fabbricazione di fibre artificiali, identificato dal codice NACE 20.60. Tale settore era incluso nell’allegato II degli orientamenti del 2012, ma non figura nell’allegato I degli orientamenti del 2020. Esse chiedevano l’annullamento parziale dell’atto, sostenendo che l’esclusione le privasse della possibilità di ottenere compensazioni per i costi indiretti e determinasse una distorsione della concorrenza rispetto ai concorrenti.

Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione

La Commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che le ricorrenti non erano direttamente interessate dagli orientamenti e che, comunque, l’atto necessitava di misure di attuazione. In via subordinata, ha anche contestato la separabilità dell’allegato I dal resto del documento.

Ragionamento del Tribunale sull’articolo 263, quarto comma, TFUE

Il Tribunale ricorda che i soggetti non destinatari di un atto possono agire solo se l’atto è loro direttamente e individualmente concernente, oppure se si tratta di un atto regolamentare non comportante misure di esecuzione direttamente concernente. In ogni caso, il criterio dell’incidenza diretta richiede due condizioni cumulative:

  • l’atto deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del soggetto;
  • non deve lasciare alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua attuazione.

Il Tribunale osserva che la Commissione, adottando orientamenti in materia di aiuti di Stato, vincola in linea di principio il proprio potere di valutazione, ma ciò non significa che tali orientamenti producano di per sé effetti giuridici immediati sulle imprese escluse dall’elenco dei settori ammissibili. La Commissione resta infatti tenuta a valutare i casi concreti nell’ambito della disciplina del TFUE e del regolamento 2015/1589.

Perché manca l’incidenza diretta

Secondo il Tribunale, le ricorrenti non sono direttamente interessate dagli orientamenti per varie ragioni:

  • se uno Stato membro notifichi un regime di aiuti per il periodo post-2021, la Commissione potrà incidere sulla posizione delle imprese escluse solo mediante una decisione adottata ai sensi del regolamento 2015/1589;
  • anche nel caso di aiuti illegali, la valutazione avverrebbe tramite una successiva decisione della Commissione, non per effetto automatico degli orientamenti;
  • gli Stati membri, in diritto, non sono obbligati a non notificare aiuti in favore di settori non inclusi nell’allegato I, poiché possono sempre tentare di dimostrare la compatibilità dell’aiuto con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Il Tribunale sottolinea quindi che i possibili effetti pregiudizievoli dipendono da future decisioni della Commissione, che sarebbero autonomamente impugnabili, e non dagli orientamenti in quanto tali.

Irrilevanza della presunta distorsione concorrenziale e delle considerazioni di opportunità

Le ricorrenti avevano insistito sul fatto che l’esclusione dal regime avrebbe creato un svantaggio concorrenziale e reso improbabile, in pratica, la notificazione di aiuti in loro favore. Il Tribunale respinge tale impostazione, osservando che queste sono considerazioni di opportunità politica o amministrativa, non idonee a modificare la natura giuridica dell’atto. Anche se è probabile che la Commissione applichi rigidamente gli orientamenti, ciò non basta a trasformarli in un atto direttamente produttivo di effetti nei confronti delle imprese escluse.

Dispositivo e conseguenze processuali

Accertata la mancanza di incidenza diretta, il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile senza esaminare se vi fossero misure di esecuzione né se le ricorrenti fossero individualmente interessate. Non viene quindi esaminata neppure la censura relativa alla non separabilità dell’allegato I. Conseguentemente, non è necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento dell’Autorità di vigilanza EFTA, e le ricorrenti sono condannate alle spese.

Principio affermato

Gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel sistema ETS post-2021, nella parte in cui limitano i settori ammissibili al risarcimento dei costi indiretti, non sono direttamente impugnabili dalle imprese escluse se non producono effetti giuridici immediati sulla loro situazione; la lesione può derivare solo da una successiva decisione della Commissione adottata nell’ambito del procedimento sugli aiuti di Stato.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statosistema di scambio di quote di emissioneincidenza diretta e legittimazione ad agireindustria manifatturieracarbon leakage

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