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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-744/20

Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 30 novembre 2021. — Airoldi Metalli SpA contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di prodotti estrusi in alluminio originari della Cina – Atto che impone un dazio antidumping provvisorio – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità – Dazio antidumping definitivo – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire. — Causa T-744/20

Giurisprudenza europea62020TO0744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Airoldi Metalli contro il dazio antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio cinesi. Ha ritenuto che il regolamento provvisorio fosse un atto preparatorio inserito nel continuum del procedimento antidumping e quindi non impugnabile autonomamente. In via subordinata, ha aggiunto che, dopo l’adozione del regolamento definitivo, la ricorrente non aveva più un interesse attuale all’annullamento del provvisorio.

Irricevibilità del ricorso contro un regolamento antidumping provvisorio perché atto preparatorio e, in ogni caso, sopravvenuta mancanza di interesse ad agire dopo l’adozione del dazio definitivo

La questione giuridica

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE oppure un atto preparatorio non autonomamente contestabile; e, in subordine, se l’adozione successiva del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, che istituisce il dazio definitivo, abbia fatto venir meno l’interesse della ricorrente a ottenere l’annullamento del regolamento provvisorio.

Principio di diritto

Un regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio, adottato nel quadro sequenziale del procedimento antidumping e destinato a preparare la decisione finale sui dazi definitivi, è un atto preparatorio e non un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché non produce effetti giuridici autonomi, immediati e irreversibili sulla situazione giuridica dell’importatore; inoltre, quando nel corso del giudizio sopravviene un regolamento definitivo e la parte ricorrente non dimostra un interesse concreto e attuale residuo, il ricorso è comunque privo di interesse e deve essere respinto, con conseguente non luogo a statuire sulle domande accessorie e sull’intervento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 20 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, 134 e 144

Irricevibilità del ricorso contro il dazio antidumping provvisorio sugli estrusi in alluminio

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un importatore italiano contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428, con cui la Commissione aveva istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. Il Tribunale, investito dell’eccezione preliminare di irricevibilità sollevata dalla Commissione, ha deciso senza passare al merito.

Fatti e svolgimento del procedimento antidumping

A seguito di una denuncia presentata da un’associazione rappresentativa dei produttori europei, la Commissione ha avviato un’inchiesta antidumping ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Nell’ambito dell’inchiesta ha selezionato un campione di importatori ai sensi dell’articolo 17 del medesimo regolamento, nel quale è stata inclusa Airoldi Metalli SpA.

Nel corso del procedimento, la ricorrente ha presentato osservazioni, è stata sentita dalla Commissione ed ha chiesto la sospensione dell’inchiesta per la crisi sanitaria, richiesta respinta. In seguito, è stata adottata anche una misura di registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, già oggetto di un precedente ricorso della stessa Airoldi Metalli, respinto per carenza di interesse.

Successivamente, il 12 ottobre 2020, la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, che istituiva dazi antidumping provvisori e subordinava l’immissione in libera pratica alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Il 29 marzo 2021, durante il presente giudizio, è poi intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, che ha istituito i dazi antidumping definitivi e ha disposto la riscossione definitiva dei dazi provvisori, con svincolo degli importi eccedenti.

Domande delle parti

La ricorrente chiedeva l’annullamento del regolamento provvisorio e la condanna della Commissione alle spese, con domanda accessoria affinché la Commissione producesse documenti interni preparatori. La Commissione chiedeva l’irricevibilità del ricorso, sostenendo tre profili distinti:

  • il regolamento provvisorio sarebbe un atto preparatorio non impugnabile;
  • la ricorrente non avrebbe o non avrebbe più interesse ad agire;
  • la ricorrente non sarebbe legittimata ad agire.

Normativa rilevante richiamata dal Tribunale

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, sulla ricevibilità del ricorso di annullamento;
  • l’articolo 268 TFUE, richiamato nel ragionamento sulla tutela risarcitoria residuale;
  • l’articolo 266 TFUE, in relazione agli effetti di un eventuale annullamento;
  • il regolamento (UE) 2016/1036, in particolare gli articoli 5, 7, 9, 10, paragrafo 2, 14, paragrafo 5, 17, 19 bis e 20.

Ragionamento del Tribunale: natura preparatoria del regolamento provvisorio

Il Tribunale ha ribadito il criterio generale secondo cui sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere in modo rilevante sulla situazione giuridica del ricorrente. Per gli atti adottati in più fasi, sono impugnabili in linea di principio solo quelli che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione al termine della procedura.

Applicando tale criterio al sistema antidumping, il Tribunale ha osservato che il regolamento provvisorio si colloca in una sequenza procedimentale che inizia con l’avviso di apertura dell’inchiesta e termina con l’adozione dei dazi definitivi oppure con la chiusura senza misure. La misura provvisoria serve a garantire un’adeguata protezione dell’Unione e a prevenire il pregiudizio nel corso dell’inchiesta, ma non chiude il procedimento; al contrario, prepara la decisione finale ed è funzionale alla sua efficacia.

Il Tribunale ha sottolineato anche che il regolamento provvisorio informa le parti interessate e consente loro di presentare osservazioni in vista della determinazione delle misure definitive, inserendosi così nel continuum del procedimento antidumping. Ha evidenziato che, dal 2016, la Commissione adotta tutte le tappe del procedimento, dall’apertura fino ai dazi definitivi, rafforzando la logica sequenziale del sistema.

Mancanza di effetti giuridici autonomi, immediati e irreversibili

Secondo il Tribunale, il regolamento impugnato non incideva immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica di Airoldi Metalli. Le disposizioni che consentivano osservazioni e audizioni avevano natura meramente procedurale e non imponevano obblighi sostanziali ulteriori. Analogamente, l’aumento dei prezzi, i problemi di disponibilità del prodotto e i ritardi nelle forniture invocati dalla ricorrente sono stati qualificati come mere conseguenze economiche di fatto, non come effetti giuridici obbligatori.

Quanto all’obbligo di costituire una garanzia per importare il prodotto durante il periodo di vigenza del dazio provvisorio, il Tribunale ha ritenuto che tale obbligo fosse strumentale e dipendente dall’eventuale futura riscossione dei dazi definitivi. L’eventuale lesione economica derivante dalla garanzia non era sufficiente a conferire al regolamento provvisorio un effetto giuridico autonomo e irreversibile alla data di proposizione del ricorso.

Distinzione rispetto ad altre ipotesi giurisprudenziali

Il Tribunale ha distinto il caso in esame dalla giurisprudenza sugli aiuti di Stato, dove l’obbligo di sospensione prodotto dalla decisione di avvio del procedimento di indagine formale è immediato e autonomo. Qui, invece, la garanzia richiesta dal dazio provvisorio non produceva un effetto definitivo e indipendente, poiché la sua sorte dipendeva dall’esito del procedimento e dal contenuto del regolamento definitivo.

Interesse ad agire e sopravvenienza del regolamento definitivo

In via subordinata, il Tribunale ha osservato che, anche a voler considerare impugnabile il regolamento provvisorio, l’adozione del regolamento definitivo aveva fatto venir meno l’interesse della ricorrente a ottenerne l’annullamento. L’interesse ad agire deve esistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino alla decisione; nel caso dei dazi provvisori, la giurisprudenza tende a escludere un interesse residuo dopo l’adozione del dazio definitivo.

Il Tribunale ha ammesso che, in alcune ipotesi, può persistere un interesse limitato legato agli importi garantiti e poi svincolati perché il dazio definitivo è inferiore a quello provvisorio. Tuttavia, nel caso concreto, Airoldi Metalli non aveva dimostrato in modo sufficientemente preciso di aver effettuato importazioni, costituito garanzie o subito costi effettivi riconducibili alla parte di garanzia svincolata dal regolamento definitivo. Le allegazioni erano rimaste generiche e prive di dati numerici o documentali.

Decisione e conseguenze processuali

Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso in quanto irricevibile. Ha inoltre disposto che Airoldi Metalli sopportasse le proprie spese e quelle della Commissione. Per quanto riguarda l’istanza di intervento del Parlamento europeo e la domanda accessoria di produzione documentale, il Tribunale ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire.

Principio desumibile dalla pronuncia

La sentenza conferma che il regolamento antidumping provvisorio è, di regola, un atto preparatorio privo di autonoma impugnabilità, perché non conclude il procedimento e non produce effetti giuridici irreversibili sulla posizione dell’importatore. Inoltre, la successiva adozione del regolamento definitivo fa normalmente venir meno l’interesse ad agire contro il provvisorio, salvo una dimostrazione concreta di un pregiudizio residuo specifico e attuale.

Come è indicizzato

Materiedazio antidumpingdifesa commercialericorso di annullamentointeresse ad agireprocedimento amministrativo unionale

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