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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-3/20

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 novembre 2021. — Procedimento penale a carico di AB e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas rajona tiesa. — Rinvio pregiudiziale – Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità dalla giurisdizione penale – Imputazione legata ad attività svolte nell’ambito della funzione in seno allo Stato membro. — Causa C-3/20

Giurisprudenza europea62020CJ0003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la portata dell'immunità di giurisdizione dei governatori delle banche centrali nazionali quando siedono negli organi della BCE. Ha affermato che tale immunità opera per gli atti compiuti in veste ufficiale, permane dopo la fine del mandato e non impedisce l'intero procedimento penale, ma solo il giudizio per gli atti coperti. Ha inoltre definito la ripartizione di competenze tra autorità nazionali e BCE nella verifica dell'ambito dell'immunità e nella sua eventuale revoca.

Immunità di giurisdizione del governatore di una banca centrale nazionale quando agisce come membro degli organi della BCE e limiti dell'azione penale nazionale

La questione giuridica

Se il governatore di una banca centrale nazionale, in quanto membro del consiglio direttivo o del consiglio generale della BCE, possa beneficiare dell'immunità di giurisdizione ex articolo 11, lettera a), del protocollo n. 7; se tale immunità sopravviva alla cessazione dall'incarico; se essa copra anche indagini, raccolta prove e notificazione dell'atto di imputazione; quale autorità debba verificare la sussistenza del carattere "ufficiale" dell'atto e chiedere l'eventuale revoca all'istituzione dell'Unione; e se l'immunità possa opporsi anche per fatti estranei alle funzioni UE svolte.

Principio di diritto

Il governatore di una banca centrale nazionale, quando partecipa agli organi decisionali della BCE, può beneficiare dell'immunità di giurisdizione dell'articolo 11, lettera a), del protocollo n. 7 per gli atti compiuti in veste ufficiale, e conserva tale immunità anche dopo la cessazione dell'incarico. Tuttavia, l'immunità è funzionale e limitata: non blocca in sé indagini, raccolta delle prove o notificazione dell'imputazione, non si applica ai fatti estranei alle funzioni UE e, se vi è dubbio sul carattere ufficiale dell'atto, l'autorità nazionale deve consultare la BCE e, se del caso, chiederne la revoca, mentre solo la BCE valuta se la revoca sia contraria agli interessi dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 130 TFUE
  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 8 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 10 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 11 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 17 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Articolo 22 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
  • Protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 2 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 7 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 9.3 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 10 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 39 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE
  • Articolo 44 del protocollo (n. 4) sullo statuto del SEBC e della BCE

Immunità di giurisdizione del governatore di una banca centrale nazionale membro degli organi della BCE

La causa C-3/20 nasce da un rinvio pregiudiziale del Rīgas rajona tiesa in un procedimento penale per corruzione e riciclaggio a carico di AB, ex governatore della Banca centrale di Lettonia. La Corte è stata chiamata a interpretare il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità, in combinato con il protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE, per stabilire se e in quale misura un governatore di banca centrale nazionale possa invocare l'immunità di giurisdizione quando agisce come membro degli organi della BCE.

Fatti e procedimento principale

AB è stato governatore della Banca centrale di Lettonia dal 2001 al 2019 e, per effetto dell'adesione della Lettonia all'Unione e poi all'euro, è divenuto membro del consiglio generale e quindi del consiglio direttivo della BCE. Nel 2018 è stato arrestato nell'ambito di un'indagine per corruzione; gli sono state imposte misure cautelari e, in seguito, è stato imputato per tre capi: accettazione di tangenti legate a interventi sulla vigilanza bancaria nazionale e riciclaggio dei proventi illeciti. I suoi difensori hanno sostenuto che, quale membro del consiglio direttivo della BCE, egli godesse dell'immunità di giurisdizione prevista dal protocollo n. 7.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 130 TFUE e l'articolo 7 del protocollo n. 4, che sanciscono l'indipendenza della BCE, delle banche centrali nazionali e dei membri dei loro organi decisionali;
  • l'articolo 10 del protocollo n. 4, che include i governatori delle banche centrali nazionali nel consiglio direttivo della BCE;
  • l'articolo 39 del protocollo n. 4, che riconosce alla BCE privilegi e immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti;
  • gli articoli 11, 17, 18 e 22 del protocollo n. 7, relativi all'immunità di giurisdizione dei funzionari e agenti dell'Unione e alla sua revoca nell'interesse dell'Unione.

Prima questione: applicabilità dell'immunità al governatore della banca centrale

La Corte afferma che il governatore di una banca centrale nazionale rientra tra le persone considerate dall'articolo 22 del protocollo n. 7, poiché è membro di un organo della BCE. In ragione del suo status ibrido, il governatore agisce, quando partecipa al consiglio direttivo o al consiglio generale, per conto di un'istituzione dell'Unione e non come semplice rappresentante dello Stato membro.

La Corte esclude che possano applicarsi altre immunità del protocollo n. 7, quali quelle dei parlamentari europei o dei rappresentanti degli Stati membri. Ritiene invece che, per garantire l'indipendenza della BCE e dei suoi organi, il governatore debba poter beneficiare, per gli atti ufficiali compiuti in tale qualità, dell'immunità di giurisdizione dell'articolo 11, lettera a), del protocollo n. 7.

Seconda questione: persistenza dell'immunità dopo la cessazione dell'incarico

La Corte interpreta l'articolo 11, lettera a), nel senso che l'immunità di giurisdizione continua a produrre effetti anche dopo la cessazione delle funzioni. Poiché il governatore beneficia dell'immunità in quanto membro di un organo della BCE, la perdita della carica nazionale e della correlata qualità di membro dell'organo non fa venir meno la protezione per gli atti compiuti in veste ufficiale.

Quarta questione: chi verifica il carattere ufficiale dell'atto e chi decide sulla revoca

La Corte distingue tra due profili diversi:

  • la verifica se l'atto contestato sia stato compiuto in veste ufficiale;
  • la valutazione se la revoca dell'immunità sia contraria agli interessi dell'Unione.

Sulla seconda valutazione la competenza spetta solo all'istituzione interessata, nel caso della BCE. Sulla prima, invece, l'autorità nazionale responsabile del procedimento penale può compiere una valutazione iniziale e sommaria. Se ritiene che il fatto sia manifestamente estraneo alle funzioni ufficiali, può proseguire senza chiedere la revoca; se ha dubbi, deve consultare la BCE in applicazione del principio di leale cooperazione e, se la BCE ritiene che l'atto sia stato compiuto in veste ufficiale, chiedere la revoca dell'immunità.

La Corte sottolinea che questa ripartizione evita un blocco sistematico dell'azione penale nazionale e si armonizza con l'articolo 18 del protocollo n. 7 e con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

Terza questione: portata dell'immunità rispetto al procedimento penale

L'immunità di giurisdizione non paralizza il procedimento penale nel suo complesso. Essa non impedisce quindi:

  • gli atti di indagine;
  • la raccolta delle prove;
  • la notificazione dell'atto di imputazione.

La Corte osserva che l'immunità riguarda solo gli atti compiuti in veste ufficiale e ha una portata funzionale e limitata. Se già nella fase investigativa emerge che il soggetto può beneficiare dell'immunità per quei fatti, l'autorità nazionale deve chiedere la revoca alla BCE. Inoltre, le prove raccolte non sono inutilizzabili in assoluto: non possono essere impiegate per giudicare e condannare il soggetto per l'atto coperto da immunità, ma possono essere usate in altri procedimenti o contro terzi.

Quinta questione: fatti estranei alle funzioni dell'Unione

La Corte precisa che l'immunità non si applica quando il beneficiario è imputato per fatti privi di collegamento con le funzioni svolte per conto di un'istituzione dell'Unione. Nel caso di corruzione e riciclaggio contestati ad AB, se tali condotte non sono state compiute in veste ufficiale, l'immunità non opera. La Corte richiama il carattere funzionale e relativo delle immunità, che non possono trasformarsi in una sottrazione generale alla giustizia penale nazionale.

Decisione e portata pratica

La Corte conclude che il governatore di una banca centrale nazionale può beneficiare dell'immunità di giurisdizione per gli atti ufficiali compiuti quale membro degli organi della BCE, e che tale immunità sopravvive alla cessazione dell'incarico. Tuttavia, la sua applicazione richiede un controllo concreto sul nesso tra fatto contestato e funzione ufficiale; le autorità nazionali possono effettuare una verifica iniziale, ma in caso di dubbio devono coinvolgere la BCE. La pronuncia è rilevante per i casi in cui dirigenti di istituzioni monetarie nazionali siano perseguiti per fatti che potrebbero sovrapporsi, almeno in apparenza, alle loro funzioni europee, ma non ne siano realmente espressione.

Come è indicizzato

Materieprivilegi e immunità dell'unione europeabanca centrale europeaprocedimento penaleindipendenza delle banche centralicooperazione leale tra unione e stati membri

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