Tribunale, Ordinanza T-726/20
Order of the General Court (Fifth Chamber) of 29 November 2021. — Grupa Azoty S.A. and Others v European Commission. — Action for annulment – State aid – Guidelines on certain State aid measures in the context of the system for greenhouse gas emission allowance trading post-2021 – Eligible sectors – Exclusion of the fertiliser manufacturing sector – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-726/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui tre imprese del settore fertilizzanti chiedevano l’annullamento parziale degli orientamenti 2020 sugli aiuti di Stato nel quadro dell’ETS post-2021. Pur riconoscendo la natura vincolante, in pratica, delle linee guida per la valutazione della Commissione, il Tribunale ha ritenuto che esse non incidano direttamente sulla posizione giuridica delle ricorrenti. La lesione eventuale nasce solo da una futura decisione della Commissione su un concreto regime di aiuto nazionale. Le ricorrenti sono state quindi condannate alle spese.
Ricorso di annullamento contro gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato nel sistema ETS post-2021: inammissibilità per difetto di incidenza diretta dei produttori di fertilizzanti esclusi dall’allegato I
La questione giuridica
Se le imprese operanti nel settore dei fertilizzanti, escluso dall’allegato I degli orientamenti della Commissione del 25 settembre 2020 sugli aiuti di Stato nel contesto del sistema ETS post-2021, siano direttamente interessate da tali orientamenti ai fini della legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE; in subordine, se gli orientamenti costituiscano un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione; e, ancora in subordine, se sussista un interesse diretto e individuale.
Principio di diritto
Gli orientamenti della Commissione che delimitano, ai fini dell’articolo 10a, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, i settori ammissibili agli aiuti per i costi indiretti dell’ETS non incidono direttamente sulla situazione giuridica delle imprese escluse dall’allegato I, poiché tali imprese non sono automaticamente private di tutela giurisdizionale: la lesione diretta si produce solo, se del caso, con la successiva decisione della Commissione adottata nell’ambito del regolamento 2015/1589 su una specifica misura di aiuto notificata o illegale. Ne consegue che il ricorso è irricevibile per difetto di legittimazione ad agire ex quarto comma dell’articolo 263 TFUE, senza che occorra esaminare l’esistenza di misure di esecuzione o l’interesse individuale.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 10a, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE
- Direttiva 2003/87/CE
- Direttiva (UE) 2018/410
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articoli 130, 134, 142, 144, 264 e 266 TFUE (o regole procedurali richiamate nel testo)
Esclusione del settore fertilizzanti dagli orientamenti ETS post-2021 e inammissibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da tre imprese attive nella produzione di composti azotati e fertilizzanti contro la comunicazione della Commissione del 25 settembre 2020 recante gli "Guidelines on certain State aid measures in the context of the system for greenhouse gas emission allowance trading post-2021". La questione centrale è se l’esclusione del loro settore dall’elenco di cui all’allegato I attribuisca alle ricorrenti una legittimazione ad agire diretta contro gli orientamenti.
Contesto normativo e fattuale
Il sistema EU ETS è stato istituito dalla direttiva 2003/87/CE ed è stato modificato, tra l’altro, dalla direttiva (UE) 2018/410 per il periodo 2021-2030. L’articolo 10a, paragrafo 6, della direttiva 2003/87 consente ai contitolari pubblici di adottare misure finanziarie a favore dei settori esposti a un rischio reale di carbon leakage dovuto ai costi indiretti trasferiti nei prezzi dell’elettricità, purché compatibili con le regole sugli aiuti di Stato. Gli orientamenti contestati, adottati dalla Commissione il 25 settembre 2020, si applicano dal 1 gennaio 2021 e sostituiscono quelli del 2012; al paragrafo 21 precisano che il rischio reale di carbon leakage è considerato esistente solo se il beneficiario opera in un settore elencato nell’allegato I.
Domande sollevate dalle parti
Le ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’allegato I, o in subordine la prosecuzione degli effetti della disposizione annullata fino all’adozione delle misure necessarie da parte della Commissione. Sostenevano che gli orientamenti fossero un atto regolamentare direttamente incidente sulla loro situazione giuridica e privo di misure di esecuzione, oppure, in subordine, che fossero direttamente e individualmente interessate. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità, sostenendo che gli orientamenti non producono effetti diretti sulle ricorrenti e che l’eventuale lesione deriva solo da decisioni future adottate nell’ambito del regolamento 2015/1589.
Ragionamento del Tribunale sulla legittimazione ad agire
Il Tribunale richiama il criterio dell’articolo 263, quarto comma, TFUE: un soggetto non destinatario dell’atto può agire solo se l’atto lo riguarda direttamente e individualmente, oppure se si tratta di un atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione e che lo riguarda direttamente. La nozione di incidenza diretta richiede due condizioni cumulative: l’atto deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente e non lasciare alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati della sua attuazione.
Il Tribunale osserva che gli orientamenti della Commissione vincolano in linea di principio l’istituzione stessa, che si è autoimposta criteri di valutazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, questo non significa che i settori esclusi siano direttamente interessati. La Commissione non può decidere la compatibilità di un aiuto se non tramite le decisioni previste dal regolamento 2015/1589, e sono tali decisioni, non gli orientamenti in sé, a produrre effetti giuridici diretti sui soggetti che dovrebbero beneficiare dell’aiuto.
Perché non vi è incidenza diretta
Il Tribunale distingue tre ipotesi:
- aiuti notificati e pendenti al momento dell’entrata in applicazione degli orientamenti: l’eventuale lesione deriva dalla futura decisione della Commissione sulla compatibilità della misura;
- aiuti illegali esaminati successivamente: la valutazione avverrebbe, secondo i termini degli orientamenti, sulla base delle regole applicabili agli aiuti illegali, sempre tramite una decisione della Commissione;
- assenza di qualsiasi misura nazionale: se uno Stato membro decide di non istituire alcun regime di aiuto, gli orientamenti non producono alcun effetto sulla posizione giuridica delle imprese.
Il Tribunale sottolinea inoltre che, pur essendo verosimile che la Commissione, applicando gli orientamenti, possa dichiarare incompatibile un aiuto concesso a settori non inclusi nell’allegato I, ciò non muta il fatto che la lesione giuridica diretta si verifica solo con la decisione finale della Commissione. Gli Stati membri restano liberi, almeno in punto di diritto, di notificare misure non perfettamente conformi agli orientamenti e di sostenere che esse soddisfino comunque l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Esclusione dell’argomento sulla concorrenza e sulle misure di esecuzione
Il Tribunale respinge l’argomento delle ricorrenti secondo cui gli orientamenti avrebbero generato una distorsione concorrenziale nel loro settore. Tale circostanza può rilevare, in altri contesti, per la legittimazione di un concorrente del beneficiario dell’aiuto, ma non basta a dimostrare l’incidenza diretta degli orientamenti sulle ricorrenti.
Poiché la mancanza di incidenza diretta è già sufficiente a escludere la legittimazione, il Tribunale non esamina né la questione dell’esistenza di misure di esecuzione né quella dell’eventuale incidenza diretta e individuale in senso classico.
Dispositivo e spese
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione e respinge il ricorso in quanto irricevibile. Non è necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento dell’EFTA Surveillance Authority. Le ricorrenti sono condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione; l’EFTA Surveillance Authority sopporta le spese relative alla sua domanda di intervento.
Principio ricavabile
Gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato nel contesto dell’ETS post-2021 non sono impugnabili direttamente dalle imprese escluse dall’elenco dei settori ammissibili, poiché tali orientamenti non incidono da soli sulla loro posizione giuridica: la pretesa lesione nasce solo da una successiva decisione della Commissione su una misura di aiuto concreta adottata nell’ambito del regolamento 2015/1589.
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