Tribunale, Sentenza T-84/21
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 1 December 2021. — Jieyang Defa Industry Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing a doll’s head – Earlier design – Ground for invalidity – No individual character – Degree of freedom of the designer – No different overall impression – Articles 6 and 25(1)(b) of Regulation (EC) No 6/2002. — Case T-84/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso di Jieyang Defa Industry contro la decisione dell’EUIPO che aveva dichiarato invalido il disegno registrato raffigurante una testa di bambola. La Corte conferma che il disegno contestato non presenta carattere individuale rispetto a un disegno anteriore divulgato da Mattel. Viene ribadito che le preferenze di mercato e le tendenze estetiche non riducono, di per sé, il grado di libertà del progettista ai fini dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.
Disegno comunitario registrato raffigurante una testa di bambola: valutazione dell’assenza di carattere individuale rispetto a un disegno anteriore e rigetto della domanda di nullità/invalidità.
La questione giuridica
Se il disegno comunitario registrato raffigurante una testa di bambola fosse privo di carattere individuale, ai sensi degli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, in considerazione di un disegno anteriore divulgato ("Barbie CEO Sculpture") e del grado di libertà del progettista; e, conseguentemente, se fosse corretta la dichiarazione di invalidità ex articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un disegno comunitario è privo di carattere individuale quando, tenuto conto del settore di appartenenza, del pubblico informato e dell’elevato grado di libertà del progettista, l’impressione globale che esso produce non differisce da quella suscitata da un disegno anteriore validamente divulgato. Nel caso di una testa di bambola, le differenze invocate (assenza di capelli, foro di fissaggio, variazioni minime di forma del volto, degli occhi, delle sopracciglia e del naso) non sono sufficientemente marcate da superare la forte impressione di somiglianza complessiva; pertanto è corretta la dichiarazione di invalidità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4 e 6 del regolamento n. 6/2002.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articoli 55-60 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Disegno comunitario relativo a una testa di bambola: assenza di carattere individuale
Il Tribunale, Seconda Sezione, esamina un ricorso proposto contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato. La controversia riguarda una testa di bambola e, in particolare, la comparazione con un disegno anteriore divulgato da Mattel.
Fatti e procedimento amministrativo
Jieyang Defa Industry Co. Ltd aveva depositato il 7 maggio 2014 una domanda di registrazione di disegno comunitario, rivendicando la priorità di una domanda tedesca del 14 novembre 2013. Il disegno, registrato come disegno comunitario n. 2459701-0001, era destinato a essere incorporato in prodotti della classe 21.01 dell’Accordo di Locarno, descritti come "Doll’s heads, heads for dolls".
Il 4 agosto 2017 Mattel, Inc. ha chiesto la dichiarazione di nullità del disegno ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, deducendo i motivi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 4, 5 e 6. Mattel ha invocato come anteriorità, tra gli altri, il disegno "Barbie CEO Sculpture", la cui divulgazione è stata provata anche mediante un catalogo polacco Barbie 2008.
La Cancellation Division ha accolto la domanda e dichiarato invalido il disegno. In appello, la terza commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la nullità, ritenendo che il disegno contestato fosse privo di carattere individuale e che l’impressione generale prodotta fosse identica a quella del disegno anteriore.
Questioni giuridiche esaminate
Il Tribunale è chiamato a verificare se la commissione di ricorso abbia correttamente applicato:
- l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che consente la dichiarazione di nullità quando il disegno non soddisfa i requisiti degli articoli 4-9;
- l’articolo 6, relativo al carattere individuale;
- l’articolo 7, paragrafo 1, sulla divulgazione al pubblico del disegno anteriore;
- il criterio del grado di libertà del progettista.
Quadro normativo e criteri applicabili
Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 4, un disegno è protetto solo se nuovo e dotato di carattere individuale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), esso ha carattere individuale se l’impressione globale che produce sull’utente informato differisce da quella suscitata da un disegno anteriore divulgato al pubblico; il paragrafo 2 impone di tener conto del grado di libertà del progettista.
La valutazione del carattere individuale si articola in quattro fasi: individuazione del settore del prodotto, definizione dell’utente informato, valutazione del grado di libertà del progettista e, infine, confronto delle impressioni globali. Nel caso di specie, il settore è quello dei giocattoli, poiché si tratta di teste di bambola.
Utente informato e libertà del progettista
La commissione di ricorso ha ritenuto che l’utente informato sia un membro del pubblico generale, ad esempio un bambino, un adulto che acquista la bambola per un figlio oppure un collezionista, comunque dotato di una certa familiarità con le bambole e con le loro caratteristiche. Il Tribunale approva tale impostazione.
Quanto alla libertà del progettista, il Tribunale conferma che essa è ampia nel caso delle teste di bambola, essendo limitata soltanto dall’esigenza di mantenere le caratteristiche di base di un volto umano. Le preferenze del mercato, le tendenze estetiche o la necessità di soddisfare standard di bellezza non costituiscono, invece, restrizioni giuridiche o funzionali idonee a ridurre tale libertà ai fini dell’articolo 6. In altri termini, seguire una moda o un gusto commerciale può incidere sul successo del prodotto, ma non sulla valutazione del carattere individuale.
Confronto tra i disegni e impressione globale
Nel confronto visivo, la commissione di ricorso aveva rilevato una serie di elementi comuni: carnagione chiara, volto ovale, sopracciglia marroni leggermente arcuate, occhi azzurri a mandorla con ciglia nere, labbra sottili con leggero sorriso e denti visibili, naso piccolo e sottile, nonché identica collocazione dei tratti del viso. Le differenze evidenziate dall’appellante riguardavano soprattutto l’assenza di capelli nel disegno contestato, la presenza della sola hairline, il foro alla base della testa, la forma del cranio, gli orecchi visibili in alcune viste e alcune asimmetrie del make-up.
Il Tribunale ritiene corretto il ragionamento dell’EUIPO secondo cui tali differenze non sono sufficientemente marcate. Il foro alla base della testa è funzionale al fissaggio del capo al corpo della bambola e, quindi, non incide in modo significativo sull’impressione complessiva. La forma del cranio e l’assenza di capelli hanno un rilievo minore, poiché l’utente informato sa che la testa sarà coperta da capelli durante l’uso normale. Anche le variazioni nella forma degli occhi, nel trucco e nella rappresentazione degli orecchi non sono idonee a neutralizzare la forte somiglianza dei tratti facciali comuni.
Il Tribunale sottolinea che l’attenzione dell’utente informato si concentra sugli elementi più visibili e importanti del volto, e che la presenza di caratteristiche sostanzialmente identiche fa emergere un effetto di déjà vu, non superato dalle differenze dedotte dalla ricorrente. Il fatto che l’utente informato sia attento non significa che esamini nei dettagli differenze minime o secondarie.
Esito e dispositivo
Il Tribunale respinge il motivo unico dedotto da Jieyang Defa Industry, conferma la decisione contestata e dichiara che il disegno registrato è privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002. Di conseguenza, la dichiarazione di nullità ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), è confermata. Le spese sono poste a carico della ricorrente, rimasta soccombente.
Principi ribaditi
La pronuncia riafferma che:
- il carattere individuale dipende dall’impressione globale prodotta sull’utente informato, non da differenze minori o isolate;
- un ampio grado di libertà del progettista rende più difficile che piccole differenze bastino a generare una diversa impressione complessiva;
- le preferenze di mercato e gli standard di bellezza non sono, di regola, restrizioni giuridicamente rilevanti della libertà progettuale nel senso del regolamento n. 6/2002;
- nelle teste di bambola, la somiglianza dei tratti facciali può prevalere su differenze accessorie come capelli, foro di fissaggio o variazioni minime del make-up.
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