Cassazione Civile, Ordinanza n. 36942/2021 del 26/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna del Fondo di garanzia gestito dall'INPS al pagamento di ultime mensilità non corrisposte (febbraio e marzo 2014), ai sensi del d.lgs. 80/1992. I giudici di merito avevano respinto la domanda ritenendo tardiva l'attivazione della procedura rilevante ai fini dell'accesso alla garanzia, perché la prima istanza di fallimento era stata presentata il 7 maggio 2015, oltre dodici mesi dopo la maturazione dei crediti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore deduceva la violazione dell'art. 2 d.lgs. 80/1992, sostenendo che il termine annuale dovesse decorrere non dalla prima istanza di fallimento, ma dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, quale iniziativa giudiziaria tempestiva e in continuità con l'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'accesso alla prestazione del Fondo di garanzia, rileva l'iniziativa giudiziaria con cui il lavoratore agisce per la realizzazione del proprio credito, purché non dipenda da eventi sottratti alla sua disponibilità, e non necessariamente la data di apertura della procedura concorsuale. Nel caso concreto il lavoratore aveva promosso tempestivamente il procedimento monitorio entro l'anno dalla maturazione delle ultime mensilità, e solo successivamente aveva presentato l'istanza di fallimento; pertanto i requisiti per la prestazione risultavano integrati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 80/1992
Il termine annuale per l'accesso alla prestazione del Fondo va collegato all'iniziativa giudiziaria del lavoratore volta al recupero del credito, non alla sola apertura della procedura concorsuale; la garanzia non può comunque essere erogata prima della decisione di apertura della procedura.
art. 1, comma 1, d.lgs. 80/1992
Indica, insieme all'art. 2, i requisiti di attivazione della garanzia del Fondo in presenza di insolvenza del datore di lavoro.
art. 2, L. 297/1982
Richiamato quale base dell'istituzione e gestione del Fondo di garanzia presso l'INPS.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per il deposito della memoria nel procedimento camerale di cassazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per i crediti di lavoro insoluti, il termine annuale va valutato con riferimento all'atto di iniziativa giudiziaria con cui il lavoratore fa valere il proprio credito, se tale iniziativa è nella sua disponibilità, e non necessariamente dalla data di apertura della procedura concorsuale.
- La presentazione tempestiva di un ricorso monitorio per il credito retributivo può integrare il requisito temporale richiesto dalla disciplina del Fondo, anche se l'istanza di fallimento interviene successivamente.
- La tutela del Fondo non può essere riconosciuta prima dell'apertura della procedura concorsuale, ma ciò non esclude che, per verificare la tempestività, debba aversi riguardo all'atto giudiziale posto in essere dal creditore entro l'anno dalla maturazione del credito.
- In presenza di un'interpretazione consolidata della Cassazione, il giudice di merito che escluda il diritto del lavoratore per il solo fatto che l'istanza di fallimento sia successiva alla maturazione del credito deve confrontarsi con il momento di avvio dell'azione giudiziaria effettivamente esperita dal creditore.
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