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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13699/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal Tribunale per il reato di porto abusivo di un oggetto atto ad offendere ex art. 4 legge n. 110/1975. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, condannato dal Tribunale di Termini Imerese alla pena di 800 euro di ammenda per il porto di un oggetto ritenuto atto ad offendere in violazione dell'art. 4 della legge n. 110/1975, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 12/02/2024. Con il primo motivo ha chiesto sostanzialmente una rivalutazione del merito della decisione di primo grado, contestando l'apprezzamento di inattendibilità del proprio racconto, ritenuto dal Tribunale contraddittorio. Con il secondo motivo ha dedotto l'assenza dell'elemento psicologico e l'errore inevitabile sulla legge penale, oltre a prospettare la non offensività del fatto e la possibile applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il comportamento non fosse abituale. La Corte ha ritenuto il primo motivo meramente fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione; il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché l'oggetto portato era evidentemente idoneo a offendere e il divieto di porto era chiaro. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha rilevato che la relativa causa di non punibilità non era stata richiesta in sede di merito e che il ricorso non indicava specificamente i presupposti necessari per censurare l'omessa verifica officiosa.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    La norma incrimina il porto di oggetti atti ad offendere; ai fini dell'integrazione del reato è irrilevante la lunghezza della lama quando si tratti di strumento chiaramente offensivo e il cui porto è vietato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere sindacata in cassazione solo se il ricorso indica specificamente i presupposti di legge dai quali emergerebbe la decisiva rilevanza dell'omessa motivazione sulla sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito delle prove e dell'attendibilità del dichiarante quando la censura si risolva in una critica alle valutazioni fattuali del giudice di merito.
  • Nel reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, la natura chiaramente offensiva dell'oggetto rende irrilevanti elementi come la misura della lama, se il divieto di porto discende comunque dalla disciplina applicabile.
  • L'errore inevitabile sulla legge penale e la mancanza di dolo non possono essere invocati in modo astratto quando la natura dell'oggetto e il divieto di porto siano evidenti.
  • La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere censurata solo se il ricorrente deduce in modo specifico i presupposti concreti che renderebbero decisiva la questione; formule generiche sulla non offensività o sulla non abitualità non sono sufficienti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di esimenti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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