Sentenza n. 2453/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e disposto il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente e difensore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 46/2025 del Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione l’8 marzo 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione relativa all’anno scolastico 2022/2023, per il valore di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 225,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore. Dedotta la persistente inerzia ministeriale, è stata domandata la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, anche per le spese distratte, e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione non vi si conformi spontaneamente. Nel caso concreto risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all’Amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, per euro 500,00, e di pagare al difensore antistatario le spese del giudizio di cognizione, pari a euro 225,00 oltre IVA, CPA e spese generali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
quando l’Amministrazione non si conformi spontaneamente al relativo comando
L’azione di ottemperanza è ammissibile per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario rimaste ineseguite dall’Amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
L’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La disposizione, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è applicata per analogia anche alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, l. n. 208/2015
Ha introdotto l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, la cui regola sul compenso del commissario ad acta è stata ritenuta applicabile per analogia nel caso concreto.
legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto nel titolo esecutivo.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo, non vi abbia dato spontanea esecuzione.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione occorre che sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo.
- In presenza di un giudicato ineseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il compimento di tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del titolo, compreso il pagamento delle somme liquidate a titolo di spese processuali con distrazione in favore del difensore.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione entro il termine assegnato.
- La regola secondo cui il commissario ad acta non ha diritto a un compenso ulteriore per effetto dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge n. 89/2001.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 4979/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1706/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1707/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1708/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1709/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 ago 2026Sentenza n. 1710/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →