Cassazione Penale, Ordinanza n. 10123/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna dell'imputato per furto aggravato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, censure sulla valutazione delle testimonianze e delle fonti probatorie, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti. La Suprema Corte ha ritenuto entrambe le doglianze dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato, limitandosi a rilevare che le censure sulla prova e sul bilanciamento delle circostanze non evidenziavano vizi di legittimità, ma miravano a una non consentita rilettura del materiale probatorio e della valutazione discrezionale del giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 c.p.
La sentenza di merito ha riguardato il delitto di furto, aggravato ai sensi delle circostanze indicate nell'art. 625 c.p.; la Cassazione non interviene sul merito della responsabilità, ma rileva che la condanna è stata confermata salvo il trattamento sanzionatorio.
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
Sono le aggravanti contestate per il furto; la Corte di cassazione ribadisce che la valutazione del loro bilanciamento con eventuali attenuanti è rimessa al giudice di merito se congruamente motivata.
art. 606 c.p.p.
Pur non essendo espressamente indicato nel dispositivo, il controllo svolto dalla Corte richiama i limiti del ricorso per cassazione, escludendo il sindacato sulla mera rivalutazione del fatto e della prova.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle testimonianze o delle fonti di prova quando le doglianze si risolvono nella mera richiesta di una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione richiede l'emersione dal testo della sentenza di un travisamento della prova o di una manifesta illogicità, non essendo sufficiente opporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di un potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure di merito o non deduce specifici vizi di legittimità, la conseguenza è la declaratoria di inammissibilità con gli effetti economici previsti dall'art. 616 c.p.p.
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