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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15224/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia traeva origine da una lite sulla titolarità e sull'uso di una terrazza facente parte di un edificio. Il ricorrente aveva chiesto l'accertamento della proprietà esclusiva della terrazza e dell'illegittimità del potere di fatto esercitato dagli altri soggetti sull'area. I convenuti avevano resistito, proponendo anche domanda riconvenzionale per ottenere la chiusura dei varchi di accesso alla terrazza e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva respinto la domanda principale e anche quella riconvenzionale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse male interpretato le clausole dei contratti di acquisto delle rispettive proprietà; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che il capo della sentenza di primo grado relativo all'uso esclusivo della terrazza da parte sua fosse ormai passato in giudicato per mancata impugnazione incidentale dei convenuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità; ha inoltre osservato che, in tema di interpretazione contrattuale, il ricorrente non aveva indicato specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in quale punto la Corte di merito se ne fosse discostata. Ha giudicato infondato il secondo motivo, perché i convenuti avevano proposto appello incidentale anche sulle domande riconvenzionali respinte in primo grado, con conseguente insussistenza di un giudicato interno sulla questione dell'uso esclusivo della terrazza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Chi contesta l'interpretazione di una clausola contrattuale deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito si sarebbe discostato da essi.

  • art. 329 c.p.c.

    L'appello incidentale dei convenuti escludeva la formazione del giudicato interno sulla questione dell'uso esclusivo della terrazza.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato per l'eventuale importo ulteriore dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, perché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Quando si denuncia l'erronea interpretazione di una clausola contrattuale, non basta richiamare in astratto gli artt. 1362 e ss. c.c.: occorre indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo la sentenza impugnata se ne sia discostata.
  • Se su una domanda o su un capo della decisione è stato proposto appello incidentale, non si forma giudicato interno su quel punto per il solo fatto che la parte non abbia formulato una diversa impugnazione.
  • La mera contrapposizione tra una diversa lettura della clausola contrattuale proposta dal ricorrente e quella accolta dal giudice di merito non integra di per sé un vizio di legittimità, quando la soluzione adottata dal giudice sia una delle interpretazioni plausibili.
  • L'inammissibilità del motivo che tende alla rivalutazione del merito e l'infondatezza del motivo sul giudicato interno conducono al rigetto del ricorso con condanna alle spese e possibile raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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